ARTICOLO 1
Integrazioni al
comma 2 dell'art. 1 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11
, già sostituito dall'
art. 1, comma 1, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8
.
1.
Al
comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11
, come sostituito dall'
articolo 1, comma 1, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8
, dopo la parola "
rivestiti
" sono inseriti i seguenti periodi: "
; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale è di competenza degli organi regionali
".
ARTICOLO 2
Integrazione dell'
art. 2 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11
, già sostituito dall'
art. 1, comma 2, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8
.
1.
All'
art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
, come sostituito dall'
art. 1 della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8
, è aggiunto il seguente comma: "
6. Nelle ipotesi di nomine o designazioni effettuate con la procedura del voto limitato ai sensi del comma 5, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo
".
ARTICOLO 3
Modificazione dell'
articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11
, già sostituito dall'
art. 1, comma 6, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8
.
1.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 , già sostituito dall' articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 , è abrogato.
I procedimenti di decadenza in corso sono estinti.