Legge regionale 30 giugno 1999, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 30 Giugno 1999

Date di vigenza

22/07/1999 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Giugno 1999 , n. 18
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 21 marzo 1995, n. 11
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38 del 07/07/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Integrazioni al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11 , già sostituito dall' art. 1, comma 1, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8 .

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11 , come sostituito dall' articolo 1, comma 1, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8 , dopo la parola " rivestiti " sono inseriti i seguenti periodi: " ; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale è di competenza degli organi regionali ".

ARTICOLO 2

Integrazione dell' art. 2 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11 , già sostituito dall' art. 1, comma 2, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8 .

1. All' art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 , come sostituito dall' art. 1 della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 , è aggiunto il seguente comma: " 6. Nelle ipotesi di nomine o designazioni effettuate con la procedura del voto limitato ai sensi del comma 5, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo ".

ARTICOLO 3

Modificazione dell' articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11 , già sostituito dall' art. 1, comma 6, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8 .

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 , già sostituito dall' articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 , è abrogato. I procedimenti di decadenza in corso sono estinti.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 giugno 1999

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