ARTICOLO UNICO
1.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di durata ventennale, per far fronte alle emergenze conseguenti agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, entro il limite annuo di spesa di lire 14 miliardi per rate di ammortamento.
2.
All'onere di cui al
comma 1
si fa fronte quanto a lire 10,5 miliardi con utilizzo di pari assegnazione disposta dal Dipartimento della protezione civile con l'art. 13 dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 13 ottobre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e quanto a lire 3,5 miliardi con la disponibilità che sarà appositamente prevista sui capitoli 6080 e 9790 dei bilanci regionali 1998 e successivi (riferimento bilancio pluriennale 7.03.2.06).