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Legge regionale 23 dicembre 1997, n. 48


LEGGE REGIONALE n.48 del 23 dicembre 1997

Date di vigenza

08/01/1998 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997 ,n. 48
Norme per l'attuazione del Documento unico di programmazione(DOCUP) per il triennio 1997/1999, relativo al piano di riconversioneregionale e sociale delle zone industriali in declino dell'Umbria - Obiettivo 2 - e di interventi aggiuntivi paralleli e compatibili.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 67 del 24/12/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Piani finanziari del DOCUP Obiettivo 2 Umbria - 1997-1999

1. Sono approvati i piani finanziari del DOCUP Obiettivo 2 1997-1999 per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione C(97) 2205 del 24 luglio 1997 recante approvazione del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria interessata dall'Obiettivo 2 in Italia (Allegato 1).

ARTICOLO 2

Iscrizione nel bilancio regionale

1. Con legge di bilancio e con variazione dello stesso le somme indicate nei piani finanziari relative alle misure o azioni di competenza regionale di cui al precedente art. 1 sono annualmente iscritte nel bilancio regionale di previsione come segue:

a) in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata i contributi dello Stato, nonchè quelli comunitari in relazione alle specifiche linee di finanziamento, derivanti dalle decisioni di cui all' art. 1 ;

b) nello stato di previsione della spesa, gli stanziamenti per l'attuazione delle singole misure o azioni distintamente per le quote a fronte di contributi comunitari, statali e per quelle a fronte delle altre fonti di finanziamento regionale.

2. Gli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma I saranno assunti, ed i pagamenti disposti, pro-quota sui capitoli predetti tenendo conto delle percentuali di contribuzione comunitaria, statale e regionale.

3. Le somme indicate negli stessi piani finanziari di cui all' art. 1 sono altresì rappresentate nel bilancio pluriennale anche ai fini della copertura finanziaria delle quote a carico della Regione.

ARTICOLO 3

Interventi aggiuntivi paralleli e compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 1997-1999- Overbooking

1. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale, aggiuntivi paralleli e compatibili alle azioni FERS del DOCUP Obiettivo 2 - 1997-1999 (Allegato 2, col. 4), è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 5.631.360.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9754 di nuova istituzione nel bilancio 1997.

ARTICOLO 4

Fondo regionale per il cofinanziamento di progetti approvati dall'Unione europea su linee di bilancio diverse dai Fondi strutturali

1. Per il cofinanziamento regionale di progetti approvati dall'Unione europea su linee di bilancio diverse dai Fondi strutturali è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1997 il cap. 9756 denominato: " Fondo per il cofinanziamento di progetti approvati dall'Unione europea su linee di bilancio diverse dai Fondi strutturali". Con legge di bilancio o di variazione allo stesso verrà provveduto alla necessaria dotazione finanziaria.

ARTICOLO 5

Norma finanziaria

1. Al finanziamento dell'annualità 1997 dei piani finanziari approvati con l' art. 1 e degli interventi di cui all' art. 3 si provvede con le variazioni al bilancio preventivo regionale 1997 disposte dalla presente legge (Allegato 3, Tab. A e B).

2. Per gli anni 1998 e successivi si provvederà ai sensi dell' art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 , con le rispettive leggi di bilancio o di variazione agli stessi.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 dicembre 1997

Bracalente


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