ARTICOLO 1
1.
È approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 1996, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL CONTO FINANZIARIO 1996
ARTICOLO 2
1.
Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1996, ammontano a complessive lire 5.612.714.527.637, di cui riscosse lire 5.065.425.899.038 e rimaste da riscuotere lire 547.288.628.599.
ARTICOLO 3
1.
Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1996 ammontano a complessive lire 5.726.793.254.533, di cui pagate lire 5.200.476.037.899 e rimaste da pagare lire 526.317.216.634.
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1996
ARTICOLO 4
1.
I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:
a)
somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate lire 547.288.628.599;
b)
somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate lire 522.142.533.291;
c)
somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1996, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento lire 4.174.683.343.
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1995 E PRECEDENTI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996
ARTICOLO 5
1.
La gestione, durante l'anno 1996, dei residui attivi degli esercizi 1995 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali: consistenza all'1 gennaio 1996 lire 973.164.545.907;
- accertamento nel 1996 di maggiori residui attivi L. /.....; per un importo complessivo di lire 973.164.545.907, di cui: riscossi durante l'anno 1996 lire 419.435.774.247; eliminati per insussistenza lire 4.897.653.298; rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1996 lire 548.831.118.362.
ARTICOLO 6
1.
La gestione, durante l'anno 1996, dei residui passivi degli esercizi 1995 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali: consistenza all'1 gennaio 1996 lire 559.774.724.753, di cui:
pagati durante l'anno 1996 lire 294.963.667.445;
eliminati per insussistenza o prescrizione lire 59.628.783.278;
eliminati per perenzione lire 21.909.054.531;
rimasti da pagare al 31 dicembre 1996 lire 183.273.219.499.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 7
1.
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 è stato determinato nell'importo di lire 159.015.473.829, come evidenziato dai seguenti dati:
a)
fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio lire 20.172.851.709;
b)
residui attivi:
- della competenza dell'esercizio 1996 lire 547.288.628.599;
- degli esercizi 1995 e precedenti lire 548.831.118.362;
- per un totale di lire 1.096.119.746.961;
c)
residui passivi:
- della competenza dell'esercizio 1996 lire 526.317.216.634;
- degli esercizi 1995 e precedenti lire 183.273.219.499;
- per un totale di lire 709.590.436.133;
d)
saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 lire 406.702.162.537 - (determinato come somma algebrica dei punti a), b), c);
e)
somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1997 a norma dell'
art. 53 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, modificata con
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata lire 562.657.636.366;
f)
quote di fondi globali dell'anno 1996 da utilizzare nell'esercizio 1997 ai sensi dell'
art. 26 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23
, lire 3.060.000.000;
g)
disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1996 lire 159.015.473.829 - (determinato come somma algebrica dei punti d), e), f).
ARTICOLO 8
1.
Il conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 1996, approvato dalla Giunta regionale con atto 17 giugno 1997, n. 3989, esecutivo a termini di legge, presenta i seguenti dati finali:
Fondo di cassa all'1 gennaio 1996 lire 30.750.883.768;
Riscossioni:
- in conto competenza lire 5.065.425.899.038;
- in conto residui attivi lire 419.435.774.247;
- per un totale di lire 5.484.861.673.285.
Pagamenti:
- in conto competenza lire 5.200.476.037.899;
- in conto residui passivi lire 294.963.667.445;
- per un totale di lire 5.495.439.705.344.
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996 lire 20.172.851.709.
CONTI CONSUNTIVI DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
ARTICOLO 9
1.
Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1996, dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione ed il conto consuntivo dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura - anno 1995 - istituito con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 1), che presentano i dati riassuntivi esposti nelle appendici allegate:
2)
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 2);
3)
Istituto edilizia residenziale pubblica - Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);
4)
Istituto edilizia residenziale pubblica - Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 4);
5)
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - C.E.D.R.A.V., istituito con legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 - (Appendice n. 5);
6)
Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 , modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 6).
7)
Centro per le pari opportunità tra donna e uomo istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , modificata ed integrata con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 - Conto consuntivo dell'esercizio 1996 - (Appendice n. 7);
8)
Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 - Conto consuntivo dell'esercizio 1996 - (Appendice n. 8);
9)
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.), istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 - Conto consuntivo dell'esercizio 1996 - (Appendice n. 9).
CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (E.R.S.U.)
ARTICOLO 10
1.
Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1996 dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 17 novembre 1997, n. 447, ai sensi di quanto previsto dal primo comma, lett. a), dell'art. 13, della L.r. 1o settembre 1981, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, presenta i seguenti dati riassuntivi finali:
a)
Fondo cassa al 1° gennaio 1996 L. 810.078.411
b)
Riscossioni:
- in c/competenza L. 6.688.836.067
- in c/residui L. 4.798.888.722
--------------------- L. 11.487.724.789
c)
Totale (a b) L. 12.297.803.200
d)
Pagamenti:
- in c/competenza L. 7.276.849.775
- in c/residui L. 3.979.859.374
--------------------- L. 11.256.709.149
e)
Fondo cassa al 31 dicembre 1996 (c-d) L. 1.041.094.051
f)
Residui attivi al 31 dicembre 1996 L. 9.078.514.073
Residui passivi al 31 dicembre 1996 L. 8.838.034.906
--------------------- L. 240.479.167
g)
Saldo attivo alla chiusura esercizio 1996 (e f) L. 1.281.573.218
h)
Somma che rimane assegnata all'ERSU per pagamento residui passivi cancellati per perenzione amministrativa negli anni 1996 e precedenti L. 1.279.820.017
i)
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1996 (g-h) L. 1.753.201
CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE
ARTICOLO 11
1.
Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1996 del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione del 13 maggio 1997, n. 157, espone i seguenti dati riassuntivi finali:
a)
Fondo di cassa consolidato esercizio finanziario 1995: lire 6.159.022.511
b)
Riscossioni:
- in conto residui attivi anno 1995 e precedenti: lire 19.714.792
- in conto competenza 1996: lire 14.949.783.755
- per un totale di: lire 14.969.498.547
c)
Totale (a b) lire 21.128.521.058
d)
Pagamenti:
- in conto residui passivi 1995 e precedenti: lire 1.530.159.225
- in conto competenza 1996: lire 12.126.962.072
------------------------- lire 13.657.121.297
e)
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996 (c-d): lire 7.471.399.761
f)
Residui attivi:
- degli esercizi 1995 e precedenti: lire 3.303.359
- della competenza 1996: lire 706.780.720
------------------------- lire 710.084.079
g)
Totale (e f) lire 8.181.483.840
h)
Residui passivi:
- degli esercizi 1995 e precedenti: lire 3.796.931.714
- della competenza 1996: lire 2.601.824.699
------------------------- lire 6.398.756.413
i)
Avanzo di amministrazione consolidato al 31 dicembre 1996 (g-h): lire 1.782.727.427
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
ARTICOLO 12
1.
È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1996, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
PARTE I - ATTIVITÀ
Attività finanziarie L. 1.120.292.598.670
Attività disponibili L. 7.550.526.000
Attività non disponibili L. 291.473.068.223
Totale attività L. 1.419.316.192.893
PARTE II - PASSIVITÀ
Passività finanziarie L. 709.590.436.133
Passività consolidate L. 245.501.250.688
Passività diverse L. 12.721.177.827
Totale passività L. 967.812.864.648
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1996 L. 451.503.328.245
Totale a pareggio: L. 1.419.316.192.893
DEROGA ART. 21 LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1986, N. 14 A FAVORE I.R.R.E.S.
ARTICOLO 13
1.
In deroga al disposto di cui all'
art. 21 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14
, l'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.) è autorizzato a trattenere e destinare alle esigenze del proprio bilancio l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 1996 di lire 14.889.973.
DEROGA ART. 21 LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1986, N. 14 A FAVORE A.R.U.S.I.A.
ARTICOLO 14
1.
In deroga al disposto di cui all'
art. 21 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14
, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) è autorizzata a trattenere e destinare alle esigenze del proprio bilancio l'avanzo di amministrazione relativo agli esercizi finanziari 1995 di lire 82.065.210 e 1996 di lire 413.741.905.