Legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34


LEGGE REGIONALE n.34 del 14 Ottobre 1998

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 Ottobre 1998 , n. 34
Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 63 del 19/10/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Parte I

Criteri e modalità

TITOLO I

Disposizioni generali e riordino delle funzioni

[ ARTICOLO 1 ] [3]
[ ARTICOLO 2 ] [4]
[ ARTICOLO 3 ] [5]
[ ARTICOLO 4 ] [6]
[ ARTICOLO 5 ] [7]
TITOLO II

Partecipazione degli enti locali alla formazione degli strumenti di programmazione

[ ARTICOLO 6 ] [8]
[ ARTICOLO 7 ] [11]
[ ARTICOLO 8 ] [12]
[ ARTICOLO 9 ] [13]
TITOLO III

Strumenti e procedure del riordino delle funzioni

[ ARTICOLO 10 ] [14]
[ ARTICOLO 11 ] [15]
[ ARTICOLO 12 ] [16]
[ ARTICOLO 13 ] [17]
ARTICOLO 14

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, fusioni ed unioni di comuni.

[ 1. ] [18]

2. La modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni può avvenire   [ ... ] [19]  su iniziativa dei comuni interessati. È garantita in ogni caso la previa consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum. I rapporti conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni sono regolati dalla giunta regionale.

[ 3. ] [20]

[ 4. ] [21]

TITOLO IV

Consiglio delle autonomie locali e osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione

[ ARTICOLO 15 (1) ] [22]
ARTICOLO 16

Osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione. Rapporto sullo stato delle autonomie.

1. La giunta regionale, acquisito il rapporto del Consiglio delle autonomie locali, di cui all' articolo 15, comma 7 , presenta al consiglio regionale un rapporto annuale sulla riforma della pubblica amministrazione. Di tale rapporto viene data adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

2. Anche al fine della predisposizione del rapporto di cui al comma 1 , nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di organizzazione e affari istituzionali, è assolta la funzione di Osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione regionale e locale.

TITOLO V

Utilizzo patrimonio trasferimento uffici e personale e rapporti finanziari

[ ARTICOLO 17 ] [30]
[ ARTICOLO 18 ] [36]
[ ARTICOLO 19 ] [37]
Parte II

Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

Disposizioni di carattere transitorio e finali, modificazioni, integrazioni e abrogazione. Norma finanziaria

[ ARTICOLO 20 ] [38]
ARTICOLO 21

Modificazioni art. 7, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 .

1. I commi 3, 4 e 5 dell' articolo 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , relativo a "Concorso delle Province e dei Comuni alla formazione del P.U.T " ", sono sostituiti dai seguenti:
 
" 3. La giunta regionale invia il documento preliminare di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di Conferenze partecipative.
 
4. La giunta regionale, acquisiti i verbali delle conferenze partecipative, entro i successivi 60 giorni, promuove sul documento preliminare di P.U.T. e sui predetti verbali una Conferenza dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato, di altri soggetti di competenza sovraregionale o comunque coinvolti nella realizzazione del piano, nonché delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali.
 
5. La redazione definitiva del P.U.T. è fatta anche tenuto conto dei verbali delle Conferenze partecipative di cui al comma 3, e delle indicazioni che scaturiscono dalla Conferenza di cui al comma 4
".

2. Le Conferenze partecipative indicate dal comma 1 , alinea, sono quelle disciplinate dall' articolo 6 della presente legge.

ARTICOLO 22

Modificazioni ed integrazioni articolo 8, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 .

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , relativo a " Procedimento per l'approvazione del P.U.T. e sue modificazioni", è sostituito dal seguente:
 
" 1. La giunta regionale trasmette la proposta di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di Conferenze partecipative. Acquisiti i verbali delle Conferenze partecipative, la Giunta regionale, anche sulla base degli stessi, adotta la proposta di P.U.T. e la pubblica per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, tutti i soggetti pubblici e privati possono inviare motivate osservazioni alla giunta regionale ".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , dopo la parola " approvazione ", vanno aggiunte le seguenti parole: " allegando i verbali delle conferenze partecipative ".

[ ARTICOLO 23 ] [39]
[ ARTICOLO 24 ] [40]
[ ARTICOLO 25 ] [41]

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 ottobre 1998

Bracalente

Note sulla vigenza

[3] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[4] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[5] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[6] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[7] - Abrogazione da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 24 settembre 2003, n. 18.

[8] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 11 febbraio 2000, n. 10.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 11 febbraio 2000, n. 10.

[11] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[12] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[13] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[14] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[15] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[16] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[17] - Abrogazione da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 24 settembre 2003, n. 18.

[18] - Abrogazione da: Articolo 38 Comma 2 legge Regione Umbria 24 settembre 2003, n. 18.

[19] - Abrogazione da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 24 settembre 2003, n. 18.

[20] - Abrogazione da: Articolo 38 Comma 2 legge Regione Umbria 24 settembre 2003, n. 18.

[21] - Abrogazione da: Articolo 38 Comma 2 legge Regione Umbria 24 settembre 2003, n. 18.

[22] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 febbraio 2000, n. 10.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 febbraio 2000, n. 10.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 11 febbraio 2000, n. 10.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 11 febbraio 2000, n. 10.

[27] - Abrogazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 24 settembre 2003, n. 18.

[28] - Abrogazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 24 settembre 2003, n. 18.

[29] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 11 febbraio 2000, n. 10.

[30] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[31] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[32] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[33] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[34] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[35] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 14 maggio 2003, n. 9.

[36] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[37] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[38] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[39] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[40] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[41] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

Note della redazione

(1) - 

Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 20, a decorrere dalla data di costituzione del CAL, come disciplinato dalla stessa legge. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 16, dalla data di abrogazione, ogni rinvio al presente articolo, operato da norme regionali, si intende riferito alla suddetta legge.