ARTICOLO 2
1.
L'
art. 3 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19
è sostituito dal seguente:
"
ARTICOLO 3
Partecipanti.
Alla Società partecipano la Regione dell'Umbria, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici, le aziende a partecipazione pubblica, le aziende private, le aziende e le istituzioni bancarie.
"
ARTICOLO 3
1.
L'
art. 4 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19
, come modificato dall'
art. 1 della legge regionale 11 luglio 1996, n. 15
, è sostituito dal seguente:
"
ARTICOLO 4
Partecipazione della Regione.
La Regione partecipa alla Società a condizione che dallo
Statuto
risulti quanto segue:
a) la Regione mantiene nella Società una partecipazione comunque non inferiore al 20% del capitale sociale;
b) la Regione e gli altri enti pubblici soci nominano, ai sensi dell'
art. 2458 c.c.
, un numero di Amministratori non inferiore ai 3/7 dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) la Regione nomina i 2/3 dei membri del Collegio Sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente;
d) un componente del Comitato esecutivo, se previsto, dovrà essere scelto tra gli Amministratori di nomina regionale.
".