ARTICOLO 1
Finalità
1.
Con la presente legge la Regione dell'Umbria dispone interventi per lo sviluppo e le attività produttive del territorio della Valnerina colpito dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, utilizzando le risorse finanziarie ancora disponibili stanziate con la
L.R. 30 aprile 1985, n. 40
e la
L.R. 18 agosto 1989, n. 25
, derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse o dal recupero delle anticipazioni ad Enti o privati conseguente a revoca della promessa di finanziamento o ad obbligo di restituzione.
ARTICOLO 2
Procedure per il completamento del progetto
1.
La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge, predispone e approva un piano di riparto delle risorse accantonate finalizzato al completamento degli interventi e dei programmi in corso di realizzazione in base alle precitate
L.R. 30 aprile 1985, n. 40
e
L.R. 18 agosto 1989, n. 25
.
2.
Il piano contiene termini perentori per la predisposizione di progetti esecutivi da parte degli Enti locali interessati o di beneficiari privati e per la ultimazione dei relativi interventi nonché per la loro collaudazione nei casi in cui l'opera in corso non richieda nuova elaborazione progettuale.
3.
Il piano di cui al
comma 1
del presente articolato tiene conto dell'insieme dei programmi riguardanti l'area e delle indicazioni provenienti dagli Enti locali interessati con priorità alle iniziative da completare.
4.
Il piano viene inviato alla commissione consiliare competente per il parere.
ARTICOLO 3
Gestione finanziaria del fondo regionale
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, sull'accantonamento disposto nel bilancio regionale ai sensi dell'
art. 5
della presente legge, distinti impegni di spesa in relazione agli interventi ammessi a finanziamento ed elencati nel piano di cui all'
art. 2
.
2.
La Giunta regionale trascorsi inutilmente i termini di cui al
comma 2 dell'art. 2
è autorizzata a disporre la revoca del finanziamento e destinarlo al perfezionamento o ottimizzazione degli interventi attuati per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina.
3.
La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle attività di recupero dei crediti residui, a predisporre transazioni con i soggetti debitori anche prevedendo l'eventuale acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'
art. 2
.
ARTICOLO 4
Norma transitoria
1.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre la modificazione del piano per il riparto delle somme recuperate attenendosi ai criteri stabiliti dal
comma 2 del precedente art. 3
.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1.
Per l'attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di Lire 3.305.394.721, da iscrivere in termini di competenza e di cassa, al capitolo di nuova istituzione denominato: " Spese per il completamento degli interventi e dei programmi di cui alla
legge regionale n. 40 del 1985
e alla
L.R. n. 25 del 1989
".
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al
comma 1
, si fa fronte mediante utilizzo di pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'
art. 28, comma 2, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23
, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 7
Norma finale
1.
Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applicano le modalità di attuazione per i piani e programmi della Comunità europea di cui alla
L. R. 19 luglio 1988, n. 22
e successive modificazioni.