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Legge regionale 21 dicembre 1998, n. 49


LEGGE REGIONALE n.49 del 21 Dicembre 1998

Date di vigenza

31/12/1998 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 1998 , n. 49
Progetto integrato Valnerina - L.R. 30 aprile 1985, n. 40 e L.R. 18 agosto 1989, n. 25 - Utilizzazione risorse residuali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 78 del 30/12/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria dispone interventi per lo sviluppo e le attività produttive del territorio della Valnerina colpito dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, utilizzando le risorse finanziarie ancora disponibili stanziate con la L.R. 30 aprile 1985, n. 40 e la L.R. 18 agosto 1989, n. 25 , derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse o dal recupero delle anticipazioni ad Enti o privati conseguente a revoca della promessa di finanziamento o ad obbligo di restituzione.

ARTICOLO 2

Procedure per il completamento del progetto

1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge, predispone e approva un piano di riparto delle risorse accantonate finalizzato al completamento degli interventi e dei programmi in corso di realizzazione in base alle precitate L.R. 30 aprile 1985, n. 40 e L.R. 18 agosto 1989, n. 25 .

2. Il piano contiene termini perentori per la predisposizione di progetti esecutivi da parte degli Enti locali interessati o di beneficiari privati e per la ultimazione dei relativi interventi nonché per la loro collaudazione nei casi in cui l'opera in corso non richieda nuova elaborazione progettuale.

3. Il piano di cui al comma 1 del presente articolato tiene conto dell'insieme dei programmi riguardanti l'area e delle indicazioni provenienti dagli Enti locali interessati con priorità alle iniziative da completare.

4. Il piano viene inviato alla commissione consiliare competente per il parere.

ARTICOLO 3

Gestione finanziaria del fondo regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, sull'accantonamento disposto nel bilancio regionale ai sensi dell' art. 5 della presente legge, distinti impegni di spesa in relazione agli interventi ammessi a finanziamento ed elencati nel piano di cui all' art. 2 .

2. La Giunta regionale trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 dell'art. 2 è autorizzata a disporre la revoca del finanziamento e destinarlo al perfezionamento o ottimizzazione degli interventi attuati per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina.

3. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle attività di recupero dei crediti residui, a predisporre transazioni con i soggetti debitori anche prevedendo l'eventuale acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale, fatto salvo quanto previsto dall' art. 2 .

ARTICOLO 4

Norma transitoria

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la modificazione del piano per il riparto delle somme recuperate attenendosi ai criteri stabiliti dal comma 2 del precedente art. 3 .

ARTICOLO 5

Norma finanziaria

1. Per l'attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di Lire 3.305.394.721, da iscrivere in termini di competenza e di cassa, al capitolo di nuova istituzione denominato: " Spese per il completamento degli interventi e dei programmi di cui alla legge regionale n. 40 del 1985 e alla L.R. n. 25 del 1989 ".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 , si fa fronte mediante utilizzo di pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998.

3. La Giunta regionale è autorizzata ai sensi dell' art. 28, comma 2, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 , ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6

Integrazione dell' art. 17 della L.R. 30 aprile 1985, n. 40

1. Alla lettera a) del primo comma dell'art. 17 della L.R. 30 aprile 1985, n. 40 , dopo la locuzione " produttivi " è aggiunta la seguente " e commerciali ".

ARTICOLO 7

Norma finale

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applicano le modalità di attuazione per i piani e programmi della Comunità europea di cui alla L. R. 19 luglio 1988, n. 22 e successive modificazioni.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 dicembre 1998

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