Legge regionale 9 giugno 1998, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 9 Giugno 1998

Date di vigenza

18/06/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/06/1998
07/06/2007 modifica mostra documento vigente dal 07/06/2007

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 Giugno 1998 , n. 18
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla L.R. 18 gennaio 1972, n. 15 , alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 8 e alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 in materia di indennità di funzione, rimborso spese e assegni vitalizi dei consiglieri regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del 17/06/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [1]
ARTICOLO 2

Diaria.

1. L' art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ai consiglieri regionali è corrisposta, a titolo di rimborso spese di permanenza nella sede regionale, una diaria pari al 65 per cento della indennità mensile lorda percepita, per le medesime ragioni, dai membri del Parlamento nazionale ai sensi dell' art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
 
2. La diaria non è corrisposta qualora il consigliere regionale sia sospeso dalla carica ai sensi del comma 4/bis dell' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come modificato dall' art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30
".

ARTICOLO 3

Erogazione.

1. All' art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
 
" 2. La corresponsione degli assegni vitalizi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto, dal responsabile del competente servizio. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi del primo comma del presente articolo, nella prima seduta utile ".

ARTICOLO 4

Missioni in territorio regionale.

1. All' art. 3 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
 
" 4. Per missioni nell'ambito del territorio regionale non è corrisposta alcuna indennità ".

ARTICOLO 5

Assegno di reversibilità.

1. Il primo capoverso del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle parole " In caso " alle parole " a favore ", è sostituito dal seguente: " Il consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1972 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto di determinare che, in caso di sua morte, l'assegno vitalizio a lui spettante venga erogato a favore: "

ARTICOLO 6

Norme abrogate.

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

ARTICOLO 7

Norme transitorie e finali.

1. Per i consiglieri già cessati dal mandato e per quelli in carica all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di trenta mesi, restano in vigore le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni abrogate dall' art. 6 della presente legge.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente, all'inizio di ogni legislatura entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il responsabile del servizio competente provvede a richiedere a ciascun consigliere l'esercizio del diritto facoltativo di cui all' art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni come ulteriormente modificate dall' art. 5 della presente legge.

ARTICOLO 8

Norma finanziaria.

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 , sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 giugno 1998

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