ARTICOLO 1
1.
All'
art. 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28
, è aggiunto il seguente comma 3/bis:
"
Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi di legge, dichiarino di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da prodotti vegetali, sono esentati dal disporre di patrimonio zootecnico. L'autorizzazione comunale dovrà esplicitamente contenere tale specificazione e nell'azienda dovrà essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello comporta la revoca dell'autorizzazione
".