Legge regionale 12 agosto 1998, n. 31


LEGGE REGIONALE n.31 del 12 agosto 1998

Date di vigenza

02/09/1998 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998 , n. 31
Integrazione all' art. 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51 del 18/08/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All' art. 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 , è aggiunto il seguente comma 3/bis:
 
" Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi di legge, dichiarino di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da prodotti vegetali, sono esentati dal disporre di patrimonio zootecnico. L'autorizzazione comunale dovrà esplicitamente contenere tale specificazione e nell'azienda dovrà essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello comporta la revoca dell'autorizzazione ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 agosto 1998

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