Legge regionale 12 agosto 1998, n. 31
LEGGE REGIONALE n.31 del 12 agosto 1998
Date di vigenza
02/09/1998 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
12 agosto 1998
, n.
31
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
51 del
18/08/1998
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
All'
art. 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28
, è aggiunto il seguente comma 3/bis:
"
Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi di legge, dichiarino di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da prodotti vegetali, sono esentati dal disporre di patrimonio zootecnico. L'autorizzazione comunale dovrà esplicitamente contenere tale specificazione e nell'azienda dovrà essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello comporta la revoca dell'autorizzazione
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 12 agosto 1998
Bracalente