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Legge regionale 26 aprile 1999, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 21 aprile 1999

Date di vigenza

27/04/1999 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999 ,n. 10
Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1997
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. al n. 23 del 26/04/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. È approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 1997, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Entrate e spese di competenza del conto finanziario 1997

Art. 2

1. Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1997, ammontano a complessive lire 5.548.052.416.834, di cui riscosse lire 4.414.582.685.072 e rimaste da riscuotere lire 1.133.469.731.762.

Art. 3

1. Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1997 ammontano a complessive lire 5.380.883.779.057, di cui pagate lire 4.438.095.289.774 e rimaste da pagare lire 942.788.489.283

Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 1997

Art. 4

1. I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate lire 1.133.469.731.762;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate lire 927.795.014.443;

c) somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1997, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento lire 14.993.474.840.

Residui attivi e passivi degli esercizi 1996 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997

Art. 5

1. La gestione, durante l'anno 1997, dei residui attivi degli esercizi 1996 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 
- consistenza all'1 gennaio 1997 lire 1.096.119.746.961;
 
- accertamento nel 1997 di maggiori residui attivi per un importo complessivo di lire 1.096.119.746.961, di cui:
 
riscossi durante l'anno 1997 lire 471.199.018.538;
 
eliminati per insussistenza lire 2.126.467.681;
 
rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1997 lire 622.794.260.742.

Art. 6

1. La gestione, durante l'anno 1997, dei residui passivi degli esercizi 1996 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 
- consistenza all'1 gennaio 1997 lire 709.590.436.133, di cui:
 
pagati durante l'anno 1997 lire 460.125.183.168;
 
eliminati per insussistenza o prescrizione lire 68.331.644.929;
 
eliminati per perenzione lire 12.704.836.609;
 
rimasti da pagare al 31 dicembre 1997 lire 168.428.771.427.

Situazione amministrativa

Art. 7

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 è stato determinato nell'importo di lire 104.466.679.781, come evidenziato dai seguenti dati:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio lire 7.734.082.377;

b) residui attivi:
 
- della competenza dell'esercizio 1997 lire 1.133.469.731.762;
 
- degli esercizi 1996 e precedenti lire 622.794.260.742;
 
- per un totale di lire 1.756.263.992.504;

c) residui passivi:
 
- della competenza dell'esercizio 1997 lire 942.788.489.283;
 
- degli esercizi 1996 e precedenti lire 168.428.771.427;
 
- per un totale di lire 1.111.217.260.710;

d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 lire 652.780.814.171- (determinato come somma algebrica dei punti a), b), c);

e) somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1998 a norma dell' art. 53 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 , in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata lire 757.247.493.952;

f) quote di fondi globali dell'anno 1997 da utilizzare nell'esercizio 1998 ai sensi dell' art. 26 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 , lire --;

g) disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1997 lire 104.466.679.781- [determinato come somma algebrica dei punti d), e), f)].

Conto di tesoreria

Art. 8

1. Il conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Giunta regionale con atto 25 giugno 1998, n. 3521, esecutivo a termini di legge, presenta i seguenti dati finali:
 
Fondo di cassa all'1 gennaio 1997 lire 20.172.851.709;
 
Riscossioni:
 
- in conto competenza lire 4.414.582.685.072;
 
- in conto residui attivi lire 471.199.018.538;
 
- per un totale di lire 4.885.781.703.610.
 

 
Pagamenti:
 
- in conto competenza lire 4.438.095.289.774;
 
- in conto residui passivi lire 460.125.183.168;
 
- per un totale di lire 4.898.220.472.942.
 
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997 lire 7.734.082.377.

Conti consuntivi di enti dipendenti dalla regione

Art. 9

1. Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1997, dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione, che presentano i dati riassuntivi esposti nelle appendici allegate:

1) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 1) ;

2) Istituto edilizia residenziale pubblica - Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 2) ;

3) Istituto edilizia residenziale pubblica - Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3) ;

4) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - C.E.D.R.A.V., istituito con legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 - (Appendice n. 4) ;

5) Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 , modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 5) .

6) Centro per le pari opportunità tra uomo e donna istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , modificata ed integrata con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 - (Appendice n. 6) ;

7) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.), istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 - (Appendice n. 7) .

8) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), di cui alla con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 - (Appendice n. 8) .

Conto consuntivo del Consiglio regionale

Art. 10

1. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1997 del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 9 settembre 1998, n. 187, espone i seguenti dati riassuntivi finali:

a) Fondo iniziale di cassa L. 7.741.399.761

b) Riscossioni:
 
- in conto residui attivi anno 1996 e precedenti L. 706.559.162
 
- in conto competenza 1997 L. 7.276.270.255
 
- per un totale di L. 7.982.829.419

c) Totale (a b) L. 15.454.229.178

d) Pagamenti:
 
- in conto residui passivi anno 1996 e precedenti L. 803.902.939
 
- in conto competenza 1997 L. 12.807.171.422
 
Totale (d) L. 13.611.074.361

e) Fondo di cassa al 31 dicembre 1997 (c-d) L. 1.843.154.817

f) Residui attivi
 
- degli esercizi 1996 e precedenti L. 3.524.917
 
- della competenza 1997 L. 8.148.363.160
 
- per un totale di L. 8.151.888.077

g) Totale (e f) L. 9.995.042.894

h) Residui passivi
 
- degli esercizi 1996 e precedenti L. 5.406.988.282
 
- della competenza 1997 L. 3.850.807.828
 
- per un totale di L. 9.257.796.210

i) Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1997 (g-h) L. 737.246.684

Art. 11

Deroga art. 21, legge regionale 10 aprile 1986, n. 14 a favore dell'A.R.U.S.I.A.

1. In deroga al disposto di cui all' art. 21 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14 , l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) è autorizzata a trattenere e destinare alle esigenze del proprio bilancio la quota parte dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 1997 pari a lire 196.138.889.

Conto generale del patrimonio

Art. 12

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1997, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
 
PARTE I - ATTIVITÀ
 
Attività finanziarie L. 1.763.998.074.881
 
Attività disponibili L. 7.773.626.000
 
Attività non disponibili L. 329.474.077.388
 
Totale attività L. 2.101.245.778.269
 
PARTE II - PASSIVITÀ
 
Passività finanziarie L. 1.111.217.260.710
 
Passività consolidate L. 323.627.741.735
 
Passività diverse L. 13.837.287.336
 
Totale passività L. 1.448.682.289.781
 
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1997 L. 652.563.488.488
 
Totale a pareggio L. 2.101.245.778.269


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 aprile 1999

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