ARTICOLO 1
1.
All'
art.2 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27
, dopo il
comma 1
, è aggiunto il seguente comma:
"
2. Agli effetti delle disposizioni della presente legge:
a) in mancanza di specifico incarico, per "responsabile dei lavori"
si intende il progettista fino alla fase di affidamento dei lavori; il direttore dei lavori nelle fasi successive;
b) il responsabile dei lavori valuta l'entità uomini/giorni di cui all'
art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
, e comunica al committente gli eventuali obblighi di designazione previsti allo stesso art. 3, commi 3 e 4, e di notifica previsti all'art. 11 del medesimo decreto;
c) l'entità uomini/giorni se non determinata analiticamente, è valutata moltiplicando l'importo a base d'asta per la percentuale della manodopera riferita alla categoria prevalente di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. 11 dicembre 1978, pubblicato in G.U. n. 357 del 23.12.1978, suddiviso per il costo della squadra tipo e per le otto ore di lavoro quotidiano e infine moltiplicato per il numero degli operatori della squadra tipo. I costi della manodopera sono quelli rilevabili dalle tabelle di cui all'
art. 23, comma 8, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
, periodicamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, incrementati del 26,50 per cento per spese generali ed utile dell'impresa;
d) ai fini del computo di cui all'
art.3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
, i lavoratori autonomi non costituiscono in nessun caso impresa.
"
ARTICOLO 2
1.
Dopo l'
art. 2 della l.r. n.27/1994
è aggiunto il seguente articolo:
"
ARTICOLO 2/Bis.
(Integrazione del Comitato di Coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro).
1. Il Comitato di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 del
DPCM 5 dicembre 1997
è integrato dai Prefetti delle Province di Perugia e Terni.
2. Per le questioni in materia di sicurezza nei cantieri edili partecipano alle sedute del Comitato:
a) un rappresentante regionale della Consulta dei costruttori edili della Federazione regionale degli industriali;
b) un rappresentante regionale dell'Associazione delle piccole e medie imprese;
c) un rappresentante regionale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato;
d) un rappresentante regionale della Confartigianato;
e) un rappresentante della segreteria regionale FILLEA - CGIL;
f) un rappresentante della segreteria regionale FENEAL - UIL;
g) un rappresentante della segreteria regionale FILCA - CISL;
h) un rappresentante regionale della Cassa edile;
i) un rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi del Lavoro;
l) un rappresentante degli Ordini provinciali degli ingegneri;
m) un rappresentante degli Ordini provinciali degli architetti;
n) un rappresentante dei Collegi provinciali dei geometri;
o) un rappresentante dei Collegi provinciali dei periti industriali.
3. Il Comitato si riunisce in seduta plenaria almeno semestralmente. Il Presidente del Comitato può costituire gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche problematiche.
4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale regionale.
"
ARTICOLO 3
1.
Il
comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.27/1994
è così sostituito:
"
2. I soggetti obbligati predispongono i piani di sicurezza disciplinati dalla presente legge, sulla base delle caratteristiche del cantiere considerato nella sua interezza, nonché in relazione al tipo ed alle fasi di lavorazione, conformemente alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
".
ARTICOLO 5
Redazione del piano di sicurezza.
1.
Nei casi previsti al
comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
, l'impresa con la sottoscrizione del contratto, di cui il piano di sicurezza costituisce allegato, si obbliga a rispettare i contenuti del piano, uniformando a questi l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori.
2.
Qualora, ai sensi del
comma 3, dell'art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
, non sia prevista la designazione del coordinatore per la progettazione, l'impresa, entro trenta giorni dall'affidamento e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone il piano di sicurezza di cui all'
art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
. Il piano è consegnato al responsabile dei lavori, il quale accerta che lo stesso sia compilato in ogni sua parte, disponendo le eventuali opportune integrazioni e prescrizioni.
3.
Nelle costruzioni da eseguirsi su commissione di privati il piano di sicurezza di cui al
comma 2
è redatto in presenza delle lavorazioni indicate nell'allegato II del
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
.
ARTICOLO 6
1.
L'
art.8 della l.r. n. 27/1994
è sostituito dal seguente:
"
Art.8
(Incompatibilità).
1. Le funzioni di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono incompatibili con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa esecutrice dei lavori.
".
ARTICOLO 7
1.
L'
art. 9 della l.r. n.27/1994
è sostituito dal seguente:
"
ARTICOLO 9
(Notifica preliminare e verifica della regolarità contributiva).
1. La notifica preliminare di inizio lavori, elaborata conformemente all'allegato III del
D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
integrata con i dati del Direttore tecnico di cantiere e l'entità uomini/giorni, è trasmessa dal responsabile dei lavori all'Unità Sanitaria Locale, all'Ispettorato provinciale del lavoro e, per i lavori assistiti da contributo pubblico, all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile, competenti per territorio. Gli enti previdenziali ed assicurativi verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie dei lavori, anche in subappalto, e comunicano tempestivamente le irregolarità riscontrate al committente e all'amministrazione comunale, la quale, in tal caso, ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.
".
ARTICOLO 10
1.
L'
art. 15 della l.r. n. 27/1994
è sostituito dal seguente:
"
1. Il direttore dei lavori, o l'ingegnere capo qualora provveda alla consegna dei lavori, acquisisce prima dell'inizio dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali imprese subappaltatrici, ed annota nel verbale di consegna dei lavori l'avvenuta predisposizione del piano di sicurezza redatto ai sensi del
d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494
e della presente legge.
2. Nei casi in cui venga autorizzato l'affidamento in subappalto di parte dell'opera, il direttore dei lavori, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'
art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55
, acquisisce copia del contratto tra impresa appaltatrice e quella subappaltatrice e qualora rilevi l'applicazione di prezzi globalmente inferiori a quelli del contratto principale della percentuale fissata dalla normativa vigente, ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione o all'ente appaltante.
3. Il direttore dei lavori comunica alla stazione appaltante l'esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate, nonché in caso di assenza della figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le rilevate inosservanze del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici dei lavori.
".
ARTICOLO 11
1.
L'
art. 18 della l.r. n.27/1994
è sostituito dal seguente:
"
Art. 18
(Attività di informazione).
1. Le scuole edili provinciali e i Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CTP), in collaborazione con le Unità Sanitarie locali, l'Ispettorato del Lavoro e l'Agenzia regionale SE.D.E.S., svolgono attività di informazione, nelle proprie sedi o presso i cantieri, durante l'orario di lavoro delle maestranze, con le modalità determinate di comune intesa dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
2. La Giunta regionale promuove l'intesa tra organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali al fine di favorire la presenza in ogni cantiere del delegato sindacale alla sicurezza.
3. L'attività di cui al comma 1, definita da appositi progetti approvati dalla Giunta regionale, trova copertura nelle linee finanziarie disponibili nei programmi comunitari, nonché in quelle nazionali riferite alla formazione continua di cui all'
art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196
.
".
ARTICOLO 12
1.
Dopo l'
art. 18 della l.r. n. 27/1994
è aggiunto il seguente:
"
ARTICOLO 18/Bis.
(Attività di prevenzione, vigilanza e controllo).
1. Al fine di incrementare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro il Piano sanitario regionale prevede specifici interventi nel settore, vincolando la verifica della gestione dei Direttori generali ai risultati raggiunti.
"
ARTICOLO 13
1.
Dopo l'
art. 19 della l.r. n.27/1994
è aggiunto il seguente:
"
ARTICOLO 19/Bis.
(Archivio regionale delle ispezioni).
1. Gli Osservatori regionali, epidemiologico e delle opere pubbliche predispongono, sulla base dei dati inviati dai Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unità Sanitarie Locali, l'archivio regionale delle ispezioni, aggiornato con gli esiti dell'attività di vigilanza che i Servizi preposti effettuano presso i cantieri, completo delle sanzioni comminate per le irregolarità riscontrate.
".
ARTICOLO 16
Norma transitoria.
1.
Le previsioni di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2000.