ARTICOLO 1
Saldo finanziario.
1.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, legge di contabilità, è accertato in L. 104.466.679.781 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1997. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
ARTICOLO 2
Autorizzazione alla stipulazione di mutui.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'
art. 12 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 9
e con l'
art. 2 della legge regionale 20 novembre 1997, n. 36
- la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 104.466.679.781 per una durata massima di anni 15 a decorrere dal 1998 e con onere massimo di ammortamento di L. 1.000.000.000 per l'anno 1998 e di L. 10.000.000.000 dal 1999 in poi.
2.
Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1998/2000, del bilancio 1998 e successivi.
3.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Fondi da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei Fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1998 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1997, a norma dell'
art. 53, comma 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, legge di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in L. 757.247.493.952 (Tab. C).
ARTICOLO 4
Fondi perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'
art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, legge di contabilità, è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1997 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1998 e di cui al precedente
art. 3
.
ARTICOLO 5
Variazioni di bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente
art. 3
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente tab. B) in corrispondenza di ciascun capitolo.
ARTICOLO 6
Conti consuntivi di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
È approvato il conto consuntivo dell'anno 1995 dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria. Gestione Commissariale,
legge regionale 25 ottobre 1994, n. 35
(appendice n. 1).