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Legge regionale 2 dicembre 1998, n. 43


LEGGE REGIONALE n.43 del 2 Dicembre 1998

Date di vigenza

10/12/1998 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 Dicembre 1998 , n. 43
Artt. 27 e 53, comma 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 , legge di contabilità, come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35 . Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1997 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S. str. al n. 73 del 09/12/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Saldo finanziario.

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , legge di contabilità, è accertato in L. 104.466.679.781 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1997. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

ARTICOLO 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui.

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' art. 12 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 9 e con l' art. 2 della legge regionale 20 novembre 1997, n. 36 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 104.466.679.781 per una durata massima di anni 15 a decorrere dal 1998 e con onere massimo di ammortamento di L. 1.000.000.000 per l'anno 1998 e di L. 10.000.000.000 dal 1999 in poi.

2. Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1998/2000, del bilancio 1998 e successivi.

3. Per gli effetti di cui all' art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Fondi da reiscrivere.

1. L'ammontare dei Fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1998 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1997, a norma dell' art. 53, comma 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , legge di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in L. 757.247.493.952 (Tab. C).

ARTICOLO 4

Fondi perenti.

1. Per gli effetti di cui all' art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , legge di contabilità, è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1997 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1998 e di cui al precedente art. 3 .

ARTICOLO 5

Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente tab. B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

ARTICOLO 6

Conti consuntivi di Enti dipendenti dalla Regione.

1. È approvato il conto consuntivo dell'anno 1995 dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria. Gestione Commissariale, legge regionale 25 ottobre 1994, n. 35 (appendice n. 1).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 dicembre 1998

Bracalente


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