ARTICOLO 1
1.
Il
comma 2 dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14
, deve essere interpretato nel senso che nel territorio di protezione e quindi in quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, centri pubblici di produzione di selvaggina, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree naturali protette ai sensi della
L. 6 dicembre 1991, n. 394
, è vietata ogni attività confliggente con le finalità di protezione del territorio medesimo e con le modalità di costituzione dei singoli istituti.