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Legge regionale 20 novembre 1998, n. 39


LEGGE REGIONALE n.39 del 20 Novembre 1998

Date di vigenza

10/12/1998 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Novembre 1998 , n. 39
Interpretazione autentica del disposto del comma secondo dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 70 del 25/11/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 , deve essere interpretato nel senso che nel territorio di protezione e quindi in quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, centri pubblici di produzione di selvaggina, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree naturali protette ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 , è vietata ogni attività confliggente con le finalità di protezione del territorio medesimo e con le modalità di costituzione dei singoli istituti.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 novembre 1998

Bracalente