link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 22 giugno 1999, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del 22 Giugno 1999

Date di vigenza

15/07/1999 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 Giugno 1999 , n. 17
Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 37 del 30/06/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Collocamento a riposo dei dirigenti regionali.

1. Ai dirigenti regionali che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (1) , richiedono di essere collocati a riposo dal 1° gennaio 2000 è corrisposta un'indennità aggiuntiva, una tantum, pari ad un'annualità della retribuzione di qualifica, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a coloro che, entro il 31 dicembre 1999, abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità e non possano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 2000.

3. Il beneficio di cui alla presente legge è corrisposto entro il 31 marzo 2000.

Art. 2

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante apposito stanziamento nel bilancio regionale di previsione, esercizio finanziario 2000.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 giugno 1999

Bracalente

Note della redazione

(1) - 

Il termine è prorogato al 31 dicembre 1999, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 24 novembre 1999, n. 32