Art. 1
Collocamento a riposo dei dirigenti regionali.
1.
Ai dirigenti regionali che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
(1)
, richiedono di essere collocati a riposo dal 1° gennaio 2000 è corrisposta un'indennità aggiuntiva, una tantum, pari ad un'annualità della retribuzione di qualifica, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato.
2.
Il beneficio di cui al
comma 1
è concesso a coloro che, entro il 31 dicembre 1999, abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità e non possano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 2000.
3.
Il beneficio di cui alla presente legge è corrisposto entro il 31 marzo 2000.