link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 16 giugno 1999, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 16 giugno 1999

Date di vigenza

08/07/1999 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 giugno 1999 , n. 15
Modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 agosto 1998, n. 29 - Norme dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subìto una riduzione delle attività a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successive.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 23/06/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Dopo l' art. 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 29 , sono inseriti i seguenti:
 
" ARTICOLO 3 bis. Ulteriori provvidenze per le aziende commerciali e artigianali.
 
1. Ai titolari delle aziende, operanti nei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo costrette alla sospensione della propria attività a causa degli interventi di ricostruzione di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 , è altresì concesso un contributo, una tantum, per il periodo di sospensione.
 
2. Il contributo di cui al comma 1, è pari al 20 per cento del fatturato dello stesso periodo immediatamente antecedente al sisma del 12 maggio 1997 per le aziende localizzate nei comuni di Massa Martana e Gualdo Cattaneo, e al sisma del 26 settembre 1997 per quelle localizzate nei restanti comuni dell'Umbria.
 
3. Il periodo di sospensione dell'attività considerabile ai fini della concessione del contributo di cui al precedente comma non può essere superiore al periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori e, in ogni caso, non può eccedere l'anno.
 
4. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, per lo stesso periodo, con quelle eventualmente concesse ai sensi dell'art.3.
 
ARTICOLO 3 ter. Requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 3 bis.
 
1. Possono accedere alle provvidenze di cui all'art. 3 bis le aziende costrette all'interruzione totale della propria attività, con riferimento alla singola sede operativa, anche nel caso in cui gli interventi di ricostruzione, pur non riferendosi direttamente alle unità immobiliari adibite all'attività di impresa, ne impediscano comunque lo svolgimento.
 
2. L'interruzione dell'attività, di cui al comma precedente, dovrà essere certificata dal Comune interessato che al contempo dovrà comunicare il periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori.
 
3. Nel caso di imprese costituite nei due anni antecedenti al sisma, ai fini del calcolo del contributo verrà considerata la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data della costituzione al sisma, rapportata alla durata del periodo di sospensione dell'attività.
 
4. Nel caso di imprese costituitesi posteriormente al sisma verrà considerata la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data di costituzione alla data di interruzione dell'attività, rapportata comunque alla durata del periodo di sospensione dell'attività.
 
5. Costituisce causa di impedimento alla concessione delle provvidenze disposte o di decadenza dalle stesse, il riavvio, anche parziale, dell'attività di impresa nella stessa o in altra sede, durante il periodo al quale si collega il contributo.
"

ARTICOLO 2

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 29 , le parole " di cui alla presente legge " sono sostituite con: " di cui all'art. 3 ".

2. Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 29 è aggiunto il seguente:
 
" 1 bis. Per le aziende indicate all'art. 2, anche stagionali, chiuse per inagibilità totale dei locali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, il periodo di riferimento ai fini della determinazione della riduzione dell'attività lavorativa è quello dal 26 settembre 1997 al 30 settembre 1998. "


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 giugno 1999

Bracalente