ARTICOLO 1
1.
Dopo l'
art. 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 29
, sono inseriti i seguenti:
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ARTICOLO 3 bis. Ulteriori provvidenze per le aziende commerciali e artigianali.
1. Ai titolari delle aziende, operanti nei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo costrette alla sospensione della propria attività a causa degli interventi di ricostruzione di cui alla
legge regionale 12 agosto 1998, n. 30
, è altresì concesso un contributo, una tantum, per il periodo di sospensione.
2. Il contributo di cui al comma 1, è pari al 20 per cento del fatturato dello stesso periodo immediatamente antecedente al sisma del 12 maggio 1997 per le aziende localizzate nei comuni di Massa Martana e Gualdo Cattaneo, e al sisma del 26 settembre 1997 per quelle localizzate nei restanti comuni dell'Umbria.
3. Il periodo di sospensione dell'attività considerabile ai fini della concessione del contributo di cui al precedente comma non può essere superiore al periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori e, in ogni caso, non può eccedere l'anno.
4. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, per lo stesso periodo, con quelle eventualmente concesse ai sensi dell'art.3.
ARTICOLO 3 ter. Requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 3 bis.
1. Possono accedere alle provvidenze di cui all'art. 3 bis le aziende costrette all'interruzione totale della propria attività, con riferimento alla singola sede operativa, anche nel caso in cui gli interventi di ricostruzione, pur non riferendosi direttamente alle unità immobiliari adibite all'attività di impresa, ne impediscano comunque lo svolgimento.
2. L'interruzione dell'attività, di cui al comma precedente, dovrà essere certificata dal Comune interessato che al contempo dovrà comunicare il periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di imprese costituite nei due anni antecedenti al sisma, ai fini del calcolo del contributo verrà considerata la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data della costituzione al sisma, rapportata alla durata del periodo di sospensione dell'attività.
4. Nel caso di imprese costituitesi posteriormente al sisma verrà considerata la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data di costituzione alla data di interruzione dell'attività, rapportata comunque alla durata del periodo di sospensione dell'attività.
5. Costituisce causa di impedimento alla concessione delle provvidenze disposte o di decadenza dalle stesse, il riavvio, anche parziale, dell'attività di impresa nella stessa o in altra sede, durante il periodo al quale si collega il contributo.
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