2.
Le richieste di collocamento a riposo inoltrate all'Amministrazione regionale ai sensi della
legge regionale 22 giugno 1999, n. 17
, pervenute successivamente alla data del 14 agosto 1999, sono valide ai fini del comma 1 e producono interamente gli effetti loro propri.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.