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Legge regionale 24 novembre 1999, n. 32


LEGGE REGIONALE n.32 del 24 Novembre 1999

Date di vigenza

16/12/1999 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 Novembre 1999 , n. 32
Proroga del termine di cui al comma primo dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 - Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 62 del 01/12/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine previsto dall' art. 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 , è prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Le richieste di collocamento a riposo inoltrate all'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 , pervenute successivamente alla data del 14 agosto 1999, sono valide ai fini del comma 1 e producono interamente gli effetti loro propri.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.