Titolo II
Comunicazione istituzionale
Art. 2
Obiettivi.
1.
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:
a)
l'informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale;
b)
la comunicazione esterna ai cittadini, sia singoli che associati, anche attraverso affissioni;
c)
la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero, attraverso vari mezzi individuati in relazione alle diverse esigenze di promozione.
2.
L'attività d'informazione e comunicazione è, in particolare, finalizzata a:
a)
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
b)
illustrare l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento della Regione;
c)
favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini all'informazione dell'Ente ed ai suoi servizi;
d)
promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e)
promuovere l'immagine dell'Umbria in Italia e nel mondo attraverso la valorizzazione d'iniziative e mediante una coordinata campagna con ogni possibile mezzo pubblicitario.
3.
Per le finalità di cui al
comma 1
, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d'informazione, avvalendosi anche delle emittenti e delle testate pubbliche e private d'informazione locale che operano in Umbria.
[ 4. ]
[9]
Art. 3
Forme, strumenti e prodotti.
1.
Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
Art. 4
Strutture.
1.
Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano attraverso le apposite strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, definite in applicazione della
legge regionale 22 aprile 1997, n. 15
e dei provvedimenti attuativi della stessa.
2.
[ ... ]
[10]
Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso la Presidenza del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.[11]
3.
I giornalisti preposti agli Uffici stampa, per la parte relativa alle attività di informazione, sono coordinati da un giornalista, che assume la qualifica di capo redattore, il quale opera sulla base degli indirizzi impartiti rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dalla Presidenza del Consiglio regionale.
4.
I giornalisti degli Uffici stampa non possono assumere altri incarichi professionali se non formalmente autorizzati dall'Amministrazione.
Art. 5
Ufficio relazioni con il pubblico - URP.
1.
L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) svolge attività di comunicazione pubblica, di comunicazione interna e concorre ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.
Art. 6
Bollettino Ufficiale.
1.
La Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso il Bollettino Ufficiale che pubblica le leggi, i regolamenti, i decreti del Presidente della Giunta, regionale e gli altri atti della Regione e degli enti locali dipendenti, di cui è prevista o richiesta la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi. Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza della Regione in conformità alle norme che ne regolano l'attività.
Art. 7
Promozione dell'immagine.
1.
L'attività di promozione dell'immagine si attua attraverso:
a)
gli strumenti di comunicazione di massa a livello regionale, nazionale e internazionale;
b)
le attività editoriali della Regione;
c)
il coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità istituzionale della Regione, svolte in base alle linee programmatiche di comunicazione integrata di cui al
comma 4 dell'art. 2
.
Art. 8
Portavoce.
[ 1. ]
[12]
1.
I Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono avvalersi di un portavoce per tutta la durata del loro incarico. Il portavoce può essere scelto tra persone esterne alle Amministrazioni di riferimento, anche ai fini dei rapporti con gli organi d?informazione.
[13]
2.
Il portavoce, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare altra attività professionale, anche nei settori del giornalismo e della stampa o delle pubbliche relazioni.
3.
Al portavoce è attribuito un compenso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello di capo redattore.
Art. 10
Pubblicità.
1.
La Regione individua annualmente una somma, per campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.
2.
Per la pubblicità diffusa in ambito locale, la Giunta regionale determina, ai sensi del comma 10 dell'
art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545
, convertito con
legge 23 dicembre 1996, n. 650
, la percentuale spettante alle emittenti locali operanti nei territori dei Paesi, dell'Unione Europea, nonché alle emittenti radiotelevisive nazionali e locali operanti nei territori medesimi, sentito il parere del CO.RE.COM.
Art. 11
Programmi radiotelevisivi d'iniziativa regionale.
1.
La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza, sulla base delle linee programmatiche di cui all'
art. 2, comma 4
, possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da apposita convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive locali iscritte nel registro di cui all'
art. 12
, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con propria deliberazione, sentito il parere del CO.RE.COM.
2.
La Regione può stipulare con il servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'
art. 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223
, convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano di cui all'
art. 2, comma 4
, sentito il parere del CO.RE.COM.
Art. 31
Norma finanziaria.
1.
Per le finalità di cui all'
art. 1
è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 100.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al cap. di nuova istituzione n. 175 denominato: "Spese per l'informazione e la comunicazione a mezzo stampa, agenzie di informazione, emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale ed internazionale"
[ 2. ]
[33]
3.
Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 500.000.000 per l'anno 2000 si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista nel fondo globale del cap. 9710 del medesimo bilancio.
4.
La Giunta regionale - a riforma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
5.
Per gli anni 2001 e successivi l'onere sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'
art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
[ 6. ]
[34]