ARTICOLO 1
1.
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della
L.R. 3 maggio 1978, n. 23
, legge regionale di contabilità, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2000, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1999, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 1999.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2000 le autorizzazioni di cui al
comma 1
sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 53, comma 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
come modificato con
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al
comma 1
.