ARTICOLO 1
Saldo finanziario.
1.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della
L.R. 3 maggio 1978, n. 23
, legge regionale di contabilità, è accertato in L. 96.307.886.858 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1998. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
ARTICOLO 2
Autorizzazione alla stipulazione di mutui.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'
art. 1
, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'
art. 12 della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 43
, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più muti fino all'importo complessivo di L. 96.307.886.858 per una durata massima di anni quindici di ammortamento di L. 1.500.000.000, per l'anno 1999, e di L. 9.500.000.000, dal 2000 in poi.
2.
All'onere di ammortamento conseguente dal
comma 1
, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capitoli 6080 e 9790, programma 7.03.2.06, (recte 7.03.2.02) del bilancio pluriennale 1999/2001, del bilancio 1999 e successivi.
3.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo di cui al
comma 1
è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Fondi da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1999, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1998, a norma dell'
art. 53, comma 5, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23
, legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in L. 2.143.757.863.380 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 4
Fondi perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'
art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1998 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1999 e di cui all'
art. 3
.
ARTICOLO 5
Variazioni al bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'
art. 3
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente tabella B) in corrispondenza di ciascun capitolo. 1 Il bilancio di previsione per il 1999 è stato approvato con
L.R. 26 aprile 1999, n. 11
.