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Legge regionale 7 dicembre 1999, n. 36


LEGGE REGIONALE n.36 del 7 Dicembre 1999

Date di vigenza

11/12/1999 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 Dicembre 1999 , n. 36
Artt. 27 e 53, V comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 , legge regionale di contabilità, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 . Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1998 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. al n. 65 del 10/12/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Saldo finanziario.

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 , legge regionale di contabilità, è accertato in L. 96.307.886.858 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1998. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

ARTICOLO 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui.

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all' art. 1 , determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' art. 12 della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 43 , la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più muti fino all'importo complessivo di L. 96.307.886.858 per una durata massima di anni quindici di ammortamento di L. 1.500.000.000, per l'anno 1999, e di L. 9.500.000.000, dal 2000 in poi.

2. All'onere di ammortamento conseguente dal comma 1 , si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capitoli 6080 e 9790, programma 7.03.2.06, (recte 7.03.2.02) del bilancio pluriennale 1999/2001, del bilancio 1999 e successivi.

3. Per gli effetti di cui all' art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Fondi da reiscrivere.

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1999, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1998, a norma dell' art. 53, comma 5, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 , legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in L. 2.143.757.863.380 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 4

Fondi perenti.

1. Per gli effetti di cui all' art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1998 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1999 e di cui all' art. 3 .

ARTICOLO 5

Variazioni al bilancio.

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell' art. 3 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente tabella B) in corrispondenza di ciascun capitolo. 1 Il bilancio di previsione per il 1999 è stato approvato con L.R. 26 aprile 1999, n. 11 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 dicembre 1999

Bracalente


ALLEGATI:
Allegati omissis