Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
28 Febbraio 2000
, n.
13
Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
S.o. al n. 11 del
02/03/2000
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Principi generali
1.
La presente legge disciplina gli elementi fondamentali della programmazione e dell'ordinamento finanziario e contabile regionale, in attuazione degli
articoli 18
e
78 dello Statuto regionale
e nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento particolare:
a)
agli obiettivi, ai soggetti, agli strumenti, alle procedure e alle verifiche della programmazione regionale;
b)
agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
c)
alla gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle spese;
d)
ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione;
e)
al sistema di controllo interno;
f)
alle responsabilità e ai controlli sulla gestione del bilancio.
[15]
Art. 2
Disciplina dei procedimenti.
1.
La disciplina dei procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge
, in conformità al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del
d.lgs. 118/2011
,
[17]
è volta:
a)
ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali e a favorire il coordinamento territoriale degli interventi;
b)
a favorire il concorso degli operatori pubblici e privati alla decisione e realizzazione degli interventi programmati;
c)
a promuovere la cooperazione tra Enti locali e Regione al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni reciproche;
d)
ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei cittadini.
Titolo II
Programmazione regionale
Sezione I
Obiettivi e soggetti della programmazione
Art. 3
Obiettivi della programmazione regionale.
1.
La programmazione regionale, intesa come metodo dell'azione di governo
[ ... ]
[18]
, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.
2.
La programmazione regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità dell'Umbria in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo.
3.
La programmazione regionale persegue l'obiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale dell'Umbria anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni d'Europa.
4.
La Regione concorre come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dell'Unione Europea e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra. Autonomie locali e Regione, di cui all' articolo
[ ... ]
[19]
4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), d'ora in poi TUEL.
[20]
.
Art. 4
Soggetti della programmazione regionale.
1.
Gli Enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea.
2.
Sono interlocutori ordinari della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione, le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione Europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le grandi agenzie di ricerca, le altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.
Art. 5
Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.
1.
La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.
2.
Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali
[ ... ]
[21]
ed europee[22]
, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'
articolo 4, comma 1
. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.
2-bis.
Gli atti e i documenti oggetto di discussione del tavolo di concertazione sono inviati ai soggetti partecipanti, almeno cinque giorni prima della riunione. I partecipanti al tavolo possono proporre in forma scritta, documenti integrativi, emendamenti, osservazioni e pareri. La Giunta regionale riferisce periodicamente alle Commissioni consiliari dell'Assemblea legislativa in merito all'andamento dei lavori del tavolo di concertazione di cui al presente articolo.
[23]
[ 3. ]
[24]
[ 3. ]
[25]
3.
Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di
[ ... ]
[27]
programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica[28]
e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali.
[26]
4.
Gli altri interlocutori regionali, nazionali
[ ... ]
[29]
ed europei[30]
, di cui all'
articolo 4, comma 2
, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.
5.
La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.
Sezione II
Strumenti della programmazione regionale
Art. 6
Programmi e progetti.
1.
Le politiche regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di sistema.
2.
La Regione organizza ed attua le politiche di promozione di cui al
comma 1
, prevalentemente attraverso l'attivazione dei programmi e dei progetti.
3.
Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
4.
I programmi si articolano, di norma, in progetti. Per progetto s'intende un insieme organico di iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati nell'ambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza, efficacia ed impatto sociale, l'indicazione delle strutture organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i dirigenti responsabili dell'attuazione degli obiettivi, i tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, l'entità delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali, nonché l'indicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.
Art. 7
Atti della programmazione
1.
La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al
d.lgs. 118/2011
, nonché mediante:
a)
il Programma Strategico Territoriale, di seguito denominato PST;
b)
il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;
c)
i piani di settore ed intersettoriali;
d)
i programmi regionali dell'Unione Europea;
e)
gli strumenti di programmazione negoziata.
[36]
Art. 9
Il Programma Strategico Territoriale
1.
Il Programma Strategico Territoriale è lo strumento di programmazione e pianificazione, di livello e scala regionale, in ambito territoriale, disciplinato dagli articoli 8 e 9 della
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate).
2.
La programmazione territoriale e la programmazione economica e sociale si realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti fondamentali di riferimento (DEFR e PST) i quali si integrano senza sovrapporsi.
[43]
Art. 10
Piani di settore ed intersettoriali.
1.
I piani di settore ed intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione, con riferimento a particolari comparti d'interesse sociale, economico o territoriale e in attuazione del
[ ... ]
[44]
Programma di Governo[45]
o di leggi nazionali e regionali.
Art. 11
[ ... ]
[46]
Programmi regionali dell'Unione Europea[47]
.
1.
I programmi
[ ... ]
[48]
regionali dell'Unione Europea[49]
, in attuazione di atti dell'Unione Europea, costituiscono il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del Governo nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate aree e comparti dell'economia regionale, concorrendo altresì al perseguimento dell'armonizzazione economica e sociale delle regioni d'Europa.
2.
Nella elaborazione dei programmi di cui al
comma 1
, ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra i sottoprogrammi settoriali e tra fondi
[ ... ]
[50]
europei[51]
.
Art. 13
Strumenti di programmazione negoziata.
1.
La programmazione negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.
2.
Ai sensi dell'
articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996
. n. 662, la Regione assume come strumenti della programmazione negoziata:
a)
l'intesa istituzionale di programma;
b)
l'accordo di programma quadro;
c)
il patto territoriale
[ ... ]
[53]
.[54]
[ d) ]
[55]
[ e) ]
[56]
3.
L'intesa istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.
4.
L'accordo di programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici e Enti locali che si pone quale strumento di attuazione dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune funzionalmente collegati.
5.
Il patto territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è promosso da Enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale.
[ 6. ]
[57]
7.
Sono, altresì, strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali
[ ... ]
[58]
. Detti accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi dell' articolo
[ ... ]
[59]
34 del TUEL[60]
.
[ 8. ]
[61]
Art. 14
Documento di economia e finanza regionale
1.
La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), in conformità al
d.lgs. 118/2011
.
2.
Il DEFR concerne l'esercizio di riferimento e i due successivi, è aggiornato annualmente ed è redatto per le finalità di cui al paragrafo 5.2 dell'Allegato 4/1 al
d.lgs. 118/2011
. Il DEFR contiene, almeno, gli elementi individuati dal paragrafo 5.3 del medesimo Allegato.
3.
Il DEFR tiene conto, per il periodo a cui fa riferimento, degli effetti dei programmi europei in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del documento di economia e finanza, d'ora in poi DEF, di cui all'
articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39
(Modifiche alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196
, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri) e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.
4.
Il DEFR costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all'
articolo 99
, il DEFR:
a)
verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del Programma di Governo e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;
b)
delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio;
c)
indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea.
5.
Il DEFR contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della Regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DEFR sono altresì indicati:
a)
le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione nel triennio di riferimento;
b)
gli aggiornamenti e le modificazioni degli altri documenti di programmazione, nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;
c)
il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d)
le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;
e)
gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla
lettera b)
nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);
f)
la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla
lettera e)
in rapporto all'andamento tendenziale;
g)
i criteri e i parametri per la formazione del bilancio di previsione della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.
6.
Il DEFR non può indicare elementi incompatibili con quanto stabilito dal
d.lgs. 118/2011
.
7.
Ferma restando la disciplina di cui all'Allegato 4/1 del
d.lgs. 118/2011
, l'ultimo DEFR redatto prima di ogni elezione per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e dell'Assemblea legislativa regionale si limita all'individuazione delle azioni di fine legislatura e alla descrizione delle attività che per mero effetto di trascinamento attuativo sconfinino oltre la scadenza elettorale per tutto il primo anno a cui è riferito il DEFR stesso.
[64]
Art. 15
Legge di stabilità regionale e bilancio di previsione regionale
1.
Il disegno di legge di stabilità regionale, il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge di assestamento del bilancio e gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio sono presentati ed approvati in osservanza alle disposizioni dettate dal principio della programmazione di cui all'Allegato 4/1 al
d.lgs. 118/2011
.
[66]
Art. 19
Procedimento di formazione dei programmi regionali dell'Unione Europea
1.
I programmi regionali dell'Unione Europea sono elaborati sotto forma di Piani Operativi regionali (POR) o secondo altre determinazioni settoriali facendo riferimento alle strumentazioni ed alle procedure dell'Unione Europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale ed istituzionali, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.
2.
La Giunta regionale designa le direzioni che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione dello schema di cui al
comma 4
e dei relativi programmi europei. La elaborazione si effettua con specifico riferimento:
a)
all'individuazione degli obiettivi generali e specifici, dei relativi Assi e azioni/misure e in rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri programmi dell'Unione Europea;
b)
alla fattibilità finanziario-contabile;
c)
alle procedure di gestione e controllo della fase di realizzazione.
3.
La Giunta regionale indica altresì, in rapporto allo specifico programma, la direzione prevalente in termini di competenze settoriali. Le proposte tecniche dello schema di cui al
comma 4
e dei relativi programmi europei sono presentate alla Giunta regionale dal direttore con competenza prevalente e dal responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione, di concerto con gli altri direttori regionali.
4.
La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da sottoporre all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'
articolo 5
e all'esame del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma all'Assemblea legislativa, che lo approva, ai fini del negoziato, con una risoluzione in cui, in coerenza con il Programma di Governo, vengono delineati gli indirizzi fondamentali e le priorità. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi europei, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell'Unione Europea.
5.
Gli atti da presentare per il negoziato di cui al
comma 4
sono approvati dall'Assemblea legislativa secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia di disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
[78]
Art. 20
Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma.
1.
Le intese istituzionali di programma di cui alla
L. n. 662/1996
contengono un impegno con il quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse comune, procedono:
a)
ad una ricognizione dei programmi e delle relative risorse finanziarie disponibili;
b)
all'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli impegni programmati;
c)
alla definizione delle procedure di attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei programmi.
2.
Alla gestione delle intese sono preposti: un comitato istituzionale di gestione composto in misura paritetica da rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un comitato paritetico di attuazione che presiede all'esercizio delle funzioni tecniche connesse alle intese.
3.
Per la formazione e presentazione alla Giunta regionale dello schema generale di orientamenti di cui al
comma 4
e delle proposte tecniche per le intese di cui al
comma 1
, vengono seguite le procedure interne previste
[ ... ]
[79]
all'
articolo 21
[80]
.
4.
La Giunta regionale, in preparazione del negoziato con il Governo, adotta uno schema generale di orientamenti di programma che sottopone all'esame dei tavoli di concertazione istituito dall'
articolo 5
[ ... ]
[81]
e all'esame del Consiglio delle autonomie locali.[82]
.
5.
La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma
[ ... ]
[83]
all'Assemblea legislativa[84]
con i pareri e i documenti che scaturiscono dalla concertazione. Il Consiglio regionale approva, ai fini del negoziato, una risoluzione in cui, in coerenza con il
[ ... ]
[85]
Programma di Governo[86]
, vengono indicati gli orientamenti di programma e le priorità.
Art. 21
Procedimento di formazione del Documento di Economia e Finanza Regionale
1.
La Giunta regionale adotta lo schema di DEFR nel rispetto di quanto disposto dall'Allegato 4/1 al
d.lgs. 118/2011
.
2.
La Giunta regionale individua le strutture con responsabilità prevalente, le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definisce le modalità e la tempistica per la presentazione dello schema di DEFR ai fini dell'adozione da parte della Giunta regionale nei termini per la presentazione all'Assemblea legislativa ai sensi del
comma 4
.
3.
Lo schema di DEFR è sottoposto all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito dall'
articolo 5
e all'esame del Consiglio delle autonomie locali.
4.
La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, nei termini di cui all'Allegato 4/1 al
d.lgs. 118/2011
, la proposta di DEFR, allegando i documenti e i pareri che sono eventualmente scaturiti dalla concertazione. L'Assemblea legislativa approva il DEFR con atto di indirizzo politico-amministrativo.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle fasi di predisposizione, adozione, presentazione e approvazione della nota di aggiornamento al DEFR.
[90]
Art. 22
Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta regionale
1.
Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative agli accordi di programma quadro e ai patti territoriali, sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2.
La Giunta regionale determina le procedure di cui al
comma 1
designando le strutture con responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.
3.
La Giunta regionale definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e patti di cui al
comma 1
.
[92]
Art. 22-bis
Procedure interne per la presentazione di emendamenti agli atti di programmazione deliberati dall'Assemblea legislativa
1.
Le proposte di atti di programmazione di iniziativa della Giunta regionale trasmesse all'Assemblea legislativa ai fini della deliberazione da parte dell'Aula, sono esaminati dalle Commissioni consiliari competenti ai sensi dell'
articolo 53, comma 2, dello Statuto
e possono essere emendate anche su iniziativa dei consiglieri regionali, secondo le disposizioni del regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Alle proposte di emendamento e sub-emendamento è allegata una relazione esplicativa dell'intervento proposto. I consiglieri regionali possono avvalersi dell'assistenza tecnica delle competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ai fini della predisposizione degli emendamenti e sub-emendamenti.
2.
Al fine di assicurare una adeguata assistenza tecnica le strutture dell'Assemblea legislativa possono richiedere direttamente alle strutture amministrative della Giunta regionale dati, informazioni e ogni elemento utile per supportare il consigliere regionale nella predisposizione delle proposte emendative di cui al
comma 1
.
3.
Gli emendamenti e i sub-emendamenti di cui al presente articolo non possono essere esaminati dall'Aula se privi del visto del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa attestante l'avvenuta verifica dei requisiti ai fini dell'ammissibilità degli stessi secondo le disposizioni del regolamento interno dell'Assemblea legislativa. La mancata apposizione del visto deve essere motivata da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa.
[93]
Art. 23
Verifica di coerenza con il Programma di Governo e con il Documento di Economia e Finanza Regionale
1.
Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'
articolo 6
, con il Programma di Governo e con il DEFR, qualora non diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai direttori competenti per materia che ne danno motivazione negli atti trasmessi all'esame della Giunta regionale. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il Programma di Governo e con il DEFR espressi dagli altri direttori regionali.
[95]
Art. 24
Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti
1.
La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.
2.
La Giunta regionale organizza un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di programmazione.
3.
La Giunta regionale individua:.
a)
le strutture deputate all'organizzazione e attuazione del monitoraggio di cui ai commi 1 e 2;
b)
i metodi e le procedure di valutazione dei progetti e delle politiche di intervento;
c)
i raccordi e le strumentazioni organizzative con analoghe procedure nazionali e dell'Unione Europea.
[98]
Art. 25
Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti.
1.
I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati.
2.
I rapporti sullo stato di attuazione concorrono all'elaborazione degli ulteriori programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a disposizione del tavolo di concertazione fra le parti economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui all'
articolo 5
.
TITOLO III
(4)
Programmazione e bilancio
Sezione I
Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio
Art. 26
Strumenti della Programmazione finanziaria
1.
La Regione realizza la programmazione finanziaria, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del
d.lgs. 118/2011
, attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria:
a)
il DEFR trasmesso dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il 30 giugno di ciascun anno;
b)
la nota di aggiornamento al DEFR trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento al DEF nazionale e comunque non oltre la data di adozione del disegno di legge di bilancio da parte della Giunta regionale;
c)
il disegno di legge di stabilità regionale;
d)
il disegno di legge di bilancio;
e)
il Piano degli indicatori di bilancio;
f)
il disegno di legge di assestamento del bilancio;
g)
eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.
2.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale adotta, in coerenza con le previsioni del DEFR e della relativa nota di aggiornamento, il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio e li presenta all'Assemblea legislativa regionale.
3.
Contestualmente alla presentazione dei disegni di legge di cui al
comma 2
, la Giunta regionale può presentare all'Assemblea legislativa uno o più disegni di legge regionale collegati alla manovra di bilancio, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme, non inseribili nella legge di stabilità, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio.
4.
In un'unica sessione sono approvati il disegno di legge di stabilità, il disegno di legge di bilancio e gli eventuali disegni di legge collegati.
Art. 27
Legge di stabilità regionale
1.
Il disegno di legge di stabilità regionale espone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DEFR e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
2.
Il disegno di legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e provvede per il medesimo periodo:
a)
alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)
al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
c)
alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
d)
con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
e)
alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
f)
alla determinazione di aumenti di entrata o riduzioni di spesa fermo restando l'esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
g)
alla previsione di norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.
Art. 28
Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale
1.
Il bilancio di previsione finanziario costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione regionale finalizzato a rappresentare il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in base alla legislazione vigente, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione regionale, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
2.
Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto in conformità al principio applicato della programmazione previsto dall'Allegato 4/1 al
d.lgs. 118/2011
, secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 del medesimo decreto.
3.
Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio per gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce, costituendo limite:
a)
agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
b)
agli impegni e ai pagamenti di spesa ad esclusione delle previsioni relative ai rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e alle partite di giro.
4.
Il bilancio di previsione finanziario costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.
5.
A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
Art. 29
Fondi speciali
1.
Ai sensi dell'
articolo 49 del d.lgs. 118/2011
sono iscritti, nello stato di previsione della spesa uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2.
Alla legge di bilancio di previsione è allegato, in apposita tabella, l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali articolato in specifiche partite, per ciascuna delle quali è indicato l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.
3.
I fondi di cui al
comma 1
non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
4.
Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al
comma 2
, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura.
5.
Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.
6.
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.
Sezione II
Bilancio di previsione finanziario
Art. 30
Bilancio di previsione finanziario
1.
Entro il termine di cui all'
articolo 26, comma 2
, la Giunta regionale approva il disegno di legge del bilancio di previsione finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa regionale.
2.
Il Bilancio di previsione finanziario, articolato per Titoli e Tipologie di Entrata e per Missioni, Programmi e Titoli della spesa, è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e l'unità di voto per la sua approvazione è costituita dalla Tipologia di entrata e dal Programma di spesa.
3.
Al bilancio di previsione finanziario sono allegati i prospetti, i documenti e gli atti previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
Art. 31
Documento tecnico di accompagnamento
1.
La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio di previsione da parte dell'Assemblea legislativa, approva il documento tecnico di accompagnamento di cui all'
articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011
.
2.
Il documento tecnico di accompagnamento, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, reca le entrate ripartite in titoli, tipologie e categorie e le spese ripartite in missioni, programmi e macroaggregati.
Art. 32
Bilancio finanziario gestionale
1.
Contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale approva il Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli.
2.
I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati, rispettivamente, al quarto livello del piano dei conti di cui all'
articolo 4 del d.lgs. 118/2011
.
3.
I capitoli di entrata sono articolati in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione.
4.
I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.
5.
Il bilancio finanziario gestionale provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie, stanziate nei pertinenti capitoli di spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
6.
Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli.
Art. 33
Centri di responsabilità amministrativa
1.
Il livello di responsabilità amministrativa è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio finanziario gestionale all'ordinamento legislativo e alle altre norme di organizzazione della Regione medesima.
Art. 34
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1.
Se il bilancio di previsione non è approvato dall'Assemblea legislativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto dell'
articolo 43 del d.lgs. 118/2011
e dei relativi principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
2.
Ai sensi dell'
articolo 75, comma 6, dello Statuto
, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere autorizzato, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale da approvarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, per un periodo massimo di tre mesi.
Art. 35
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1.
Ai sensi dell'
articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011
, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.
2.
Da tale fondo, sono prelevate, con determinazione del dirigente regionale competente in materia di bilancio, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa che si rivelino insufficienti, alla condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio.
3.
L'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del
comma 2
è allegato al bilancio di previsione.
4.
Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.
Art. 36
Fondo di riserva per spese impreviste
1.
Ai sensi dell'
articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011
, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'
articolo 35
, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
2.
Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei pertinenti capitoli di spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non devono comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di continuità.
3.
Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al
comma 2
.
4.
Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.
Art. 37
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
1.
Ai sensi dell'
articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011
, nel bilancio regionale annuale di cassa è iscritto un 'Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa', il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.
2.
I prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con determinazione del dirigente regionale competente in materia di bilancio, previa verifica delle effettive disponibilità di cassa.
Art. 38
Fondi e accantonamenti per passività potenziali
1.
Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'
articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011
, nello stato di previsione della spesa, sono iscritti i seguenti fondi di riserva:
a)
fondo perdite società partecipate;
b)
fondo passività potenziali per spese a carico della Regione.
2.
I prelevamenti dai fondi di cui al
comma 1
sono effettuati con deliberazione di Giunta regionale.
3.
Ai fondi di cui al
comma 1
non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa e a fine esercizio, le relative economie di spesa confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione e sono immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 42 del d.lgs. 118/2011
.
Art. 39
Fondo rischi per le spese legate al contenzioso
1.
Ai sensi del paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al
d.lgs. 118/2011
, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il fondo rischi per le spese legate al contenzioso.
2.
Nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso sono accantonate le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze non definitive e non esecutive ovvero da contenziosi in cui la Regione ha significative probabilità di soccombere.
3.
Con la ricognizione del contenzioso esistente a carico della Regione, effettuata, con cadenza almeno semestrale, dall'Avvocatura regionale, vengono quantificati gli oneri di cui al
comma 2
relativi agli esercizi considerati nel bilancio di previsione ed a quelli successivi, in base alla prevista data di conclusione di ciascun procedimento e all'andamento del giudizio.
4.
La dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, viene determinata sulla base degli oneri quantificati ai sensi del
comma 3
, tenuto conto delle quote del Fondo rischi per le spese legate al contenzioso accantonate nel risultato di amministrazione.
5.
I prelevamenti dal fondo di cui al
comma 1
sono effettuati con deliberazione di Giunta regionale.
6.
Al fondo di cui al
comma 1
non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa e a fine esercizio, le relative economie di spesa confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 42 del d.lgs. 118/2011
.
Art. 40
Assestamento di bilancio
1.
Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente, adotta il disegno di legge di assestamento del bilancio e lo trasmette all'Assemblea legislativa regionale ai fini della sua approvazione entro il 31 luglio, secondo quanto previsto dall'
articolo 50 del d.lgs. 118/2011
.
Art. 41
Variazioni di bilancio
1.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 48 e 51 del
d.lgs. 118/2011
, le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale. Le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, ovvero con determinazione dirigenziale, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
a)
diverse categorie nell'ambito delle medesime tipologie di entrata e diversi macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa;
b)
l'attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa;
c)
l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;
d)
il prelievo dai Fondi di cui agli articoli 36, 38 e 39.
3.
Con determinazione dirigenziale del dirigente regionale competente in materia di bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
a)
capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato ivi inclusi quelli riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
b)
il prelievo dai fondi di cui agli articoli 35 e 37;
c)
l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità previste dall'
articolo 42
, commi 8, 9 e 11 del
d.lgs. 118/2011
;
d)
l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;
e)
le variazioni riguardanti il Fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'
articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011
, di competenza della Giunta regionale;
f)
le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale e a depositi bancari, intestati all'ente.
4.
Salvo quanto disposto dal
comma 6 dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011
, ogni altra variazione al bilancio, deve essere approvata anche con legge regionale, entro il 30 novembre.
5.
Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere secondo le modalità previste dall'
articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011
.
Art. 42
Ricorso al debito
1.
Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, il ricorso al debito da parte della Regione è autorizzato dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi sui singoli esercizi finanziari futuri, la durata massima del periodo di rimborso e la copertura dei relativi oneri per l'intera durata del periodo di ammortamento. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
2.
La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti autorizzati è deliberata dalla Giunta regionale, la quale ne determina le modalità, le condizioni e la durata, nei limiti di quanto autorizzato con le leggi regionali di cui al
comma 1
.
Sezione III
Procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio
Art. 43
Procedimento integrato di formazione
1.
La formazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'
articolo 26
costituisce procedimento integrato, al fine di assicurare trasparenza alle scelte di bilancio e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.
2.
La formazione degli strumenti di programmazione si raccorda, altresì, alla funzione di controllo della gestione e di valutazione dei risultati, nonché nelle sue varie articolazioni, alla misurazione e valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative in cui essa si articola.
3.
Gli aspetti procedimentali e operativi relativi agli strumenti di programmazione finanziaria sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 104-bis
.
Art. 44
Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale
1.
Al fine di assicurare in maniera organizzata ed efficace l'esame, la discussione e l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale degli strumenti di programmazione finanziaria entro i termini stabiliti dalla presente legge, è istituita la sessione di bilancio.
2.
Fatto salvo quanto disposto all'
articolo 61
, l'Assemblea legislativa regionale adegua il proprio regolamento interno ai principi e alle norme della presente legge provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'
articolo 26
, le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.
3.
Dalla data di presentazione del disegno di legge della legge di stabilità regionale e fino all'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea legislativa regionale progetti di legge che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio di previsione.
Art. 45
Divulgazione della conoscenza del bilancio e del rendiconto
1.
In conformità a quanto previsto dal
d.lgs. 118/2011
, in apposita sezione del sito istituzionale della Regione sono pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale e tutti gli atti di variazione degli stessi, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il rendiconto generale con tutti gli allegati e il rendiconto semplificato di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto.
2.
In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione:
a)
i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
b)
i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo secondo gli schemi previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.
Sezione IV
Leggi regionali di spesa - Copertura finanziaria
Art. 46
Leggi regionali di spesa
1.
Nel rispetto dei principi dettati dall'
articolo 38 del d.lgs. 118/2011
, con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporta attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:
a)
leggi che prevedono spese a carattere continuativo e obbligatorio, che quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime;
b)
leggi che prevedono spese a carattere non obbligatorio, che possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio;
c)
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.
2.
I progetti di legge e gli emendamenti sono corredati di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria degli stessi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, redatta secondo le procedure di cui agli articoli 48 e 49.
3.
La relazione tecnica di cui al
comma 2
:
a)
esplicita le metodologie seguite ed i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e indica le relative coperture;
b)
indica le fonti dei dati impiegati per il calcolo e fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
c)
specifica l'ammontare delle spese a carattere continuativo derivanti dall'attuazione di ciascuna disposizione e, per le spese in conto capitale, la modulazione degli oneri tra gli anni compresi nel bilancio di previsione nonché la quantificazione dell'onere complessivo per la completa realizzazione degli interventi previsti;
d)
evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;
e)
indica, nel caso di progetti di legge e di emendamenti che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredati di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite;
f)
contiene un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell'intero provvedimento legislativo e delle corrispondenti coperture previste nel Bilancio di previsione regionale.
Art. 47
Copertura finanziaria delle leggi di spesa
1.
Ciascuna legge regionale indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri, secondo le modalità previste dal
comma 2
.
2.
La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente mediante:
a)
l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
b)
la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c)
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
3.
I mezzi di copertura sono indicati:
a)
in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
b)
in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.
4.
Le leggi regionali per le quali non è previsto un limite massimo di spesa ai sensi del
comma 1
, dispongono le modalità di monitoraggio dell'andamento della spesa, al fine di prevenire il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni, e individuano le modalità per la compensazione degli eventuali effetti che eccedano le previsioni.
5.
Le leggi regionali che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.
6.
Nei casi diversi da quelli indicati al
comma 5
, la legge quantifica l'onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura.
Art. 48
Relazione tecnica a corredo di proposte legislative di iniziativa della Giunta regionale
1.
Gli effetti finanziari derivanti dai disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale sono valutati preliminarmente dalle strutture proponenti, le quali redigono la relazione tecnica di cui all'
articolo 46
contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione del disegno di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.
2.
Il direttore regionale competente per materia, trasmette il disegno di legge, corredato della relazione di cui al
comma 1
, alla direzione regionale competente in materia di bilancio.
3.
La direzione regionale competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui al
comma 1
:
a)
verifica la congruità tra gli oneri previsti dal disegno di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio;
b)
redige le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria del disegno di legge;
c)
verifica e completa la relazione tecnica con le disposizioni finanziarie di cui alla
lettera b)
e con il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di cui alla
lettera f) del comma 3 dell'articolo 46
;
d)
trasmette il testo del disegno di legge, integrato dalle necessarie disposizioni finanziarie e corredato dalla relativa relazione tecnica, alla direzione proponente.
4.
Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della Giunta regionale disegni di legge sprovvisti della relazione tecnica di cui all'
articolo 46
, o la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non fornisca sufficienti elementi di valutazione.
5.
I disegni di legge di iniziativa della Giunta sono inviati dalla direzione proponente al Comitato Legislativo, istituito con l'
articolo 1, comma 1 del Regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 1
(Istituzione del Comitato Legislativo), al fine di acquisirne il parere obbligatorio prima dell'adozione definitiva da parte della Giunta regionale.
6.
I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale, ai fini dell'esame da parte del competente organo dell'Assemblea legislativa, devono essere presentati corredati della relazione tecnica di cui all'
articolo 46, comma 3
.
Art. 49
(5)
Procedure per il raccordo tra strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale per la redazione della relazione tecnica
1.
Le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali sono corredati, oltre che della relazione illustrativa, di una relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e i mezzi di copertura ovvero che dà conto della neutralità finanziaria, predisposta a cura del proponente. Il proponente può avvalersi, ai fini della predisposizione della relazione tecnica, dell'assistenza delle competenti strutture dell'Assemblea legislativa, nonché dell'assistenza delle strutture della Giunta regionale competenti in base alla materia trattata dalla proposta di legge o dall'emendamento e della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di bilancio, anche richiedendo dati e informazioni alle medesime strutture.
2.
Le Commissioni consiliari, prima del voto che precede la trasmissione della proposta di legge all'Aula secondo le modalità del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, richiedono alla competente struttura dell'Assemblea legislativa di verificare i contenuti della relazione tecnica di cui al
comma 1
al fine di attestare la sussistenza degli elementi di cui all'
articolo 46, comma 3
e la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili di bilancio, o di aggiornare, se necessario, la relazione tecnica di cui all'
articolo 48, comma 6
, apportando eventuali correzioni e integrazioni. Il presente comma si applica anche nel caso di proposte di legge di iniziativa degli altri titolari ai sensi dell'
articolo 35, comma 1, dello Statuto
, ai fini della verifica delle relazioni economico-finanziarie presentate a corredo delle stesse proposte.
3.
La struttura competente dell'Assemblea legislativa provvede ai sensi del
comma 2
nel termine indicato dalla Commissione nella richiesta di cui al suddetto
comma 2
, anche con il supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio, ove, nello stesso termine, tale supporto sia stato richiesto dalla medesima struttura dell'Assemblea legislativa. Nel caso di inosservanza del termine, le strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ne indicano le ragioni, in forma scritta, alla Commissione stessa. A seguito della verifica di cui al
comma 2
, la relazione tecnica o l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'
articolo 48, comma 6
, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge. La mancata apposizione del visto deve essere motivata da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa.
4.
Ciascun consigliere proponente di un progetto di legge, qualora l'atto non è esaminato dalla Commissione consiliare entro i termini previsti dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa, può chiedere, decorsi detti termini, direttamente alle strutture competenti dell'Assemblea legislativa le istruttorie tecnico-giuridica e finanziaria per verificare la fattibilità del progetto stesso, nonché la verifica della relazione tecnica, e il relativo visto, ai sensi dei commi 2 e 3, che viene effettuata dalla struttura competente dell'Assemblea legislativa con il supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio. I Responsabili delle strutture competenti dell'Assemblea legislativa rimettono ai consiglieri proponenti la documentazione di cui al presente comma entro quarantacinque giorni dalla richiesta ed entro tale termine si raccordano, per gli aspetti finanziari, con la direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio. Nel caso di inosservanza del termine le strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ne indicano le ragioni, in forma scritta, ai proponenti.
5.
Al fine di assicurare un'adeguata assistenza tecnica, le strutture dell'Assemblea legislativa possono chiedere alle strutture amministrative della Giunta regionale competenti in base alla materia trattata dalla proposta di legge o dagli emendamenti, ogni elemento utile ai fini della predisposizione della relazione tecnica di cui al
comma 1
a supporto dell'iniziativa legislativa dei consiglieri regionali, nonché delle verifiche da effettuare ai sensi dei commi 3 e 4, compreso l'accertamento sul sistema informativo contabile della Regione delle coperture finanziarie.
6.
Non possono essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa i progetti di legge che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'
articolo 46, comma 3
, vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, fatta salva l'ipotesi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale per i quali non si sia reso necessario aggiornare la relazione tecnica ai sensi del
comma 2
. I disegni di legge d'iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del
comma 2
sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'
articolo 48, comma 6
.
7.
Per gli emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali presentati al testo del progetto di legge trasmesso dalla Commissione all'Aula o iscritto all'ordine del giorno di seduta dell'Aula, la competente struttura dell'Assemblea legislativa verifica i contenuti della relazione tecnica correlata, anche con il supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio, nel più breve termine tecnicamente possibile e comunque prima dell'inizio della trattazione dell'atto nella seduta dell'Aula. Nel caso di inosservanza del termine, le strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ne indicano le ragioni, in forma scritta, al Presidente dell'Assemblea legislativa e ai proponenti. La relazione tecnica eventualmente anche corretta o integrata, vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, costituisce la relazione tecnica a corredo dell'emendamento.
8.
Non possono essere esaminati dall'Assemblea legislativa gli emendamenti di iniziativa di consiglieri regionali privi del visto attestante l'avvenuta verifica di cui al
comma 7
. La mancata apposizione del visto deve essere motivata da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa.
Art. 50
Leggi regionali di garanzia
1.
La legge regionale che, nel rispetto di quanto previsto al
comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri organismi per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.
2.
Nel bilancio regionale viene effettuato un accantonamento tra le spese correnti tra i 'Fondi di riserva e altri accantonamenti', al fine di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico della Regione in caso di escussione del debito garantito, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.
3.
In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.
4.
La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.
5.
Ai sensi di quanto previsto dal
comma 17, dell'articolo 3, della l. 350/2003
, a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive o della definitiva escussione della garanzia, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito della Regione, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.
[107]
Titolo IV
[ ... ]
[108]
Bilanci degli Enti e degli organismi strumentali[109]
Art. 61
Autonomia contabile dell'Assemblea legislativa regionale
1.
L'Assemblea legislativa regionale, in base all'
articolo 47 dello Statuto
, ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita nel rispetto di quanto previsto dal
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213
, e dai principi contabili stabiliti dal
d.lgs. 118/2011
.
2.
Nell'ambito del bilancio della Regione, l'Assemblea legislativa dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal
d.lgs. 118/2011
.
[117]
Art. 62
Formazione e approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa regionale
1.
Per consentire l'iscrizione nel bilancio della Regione degli stanziamenti necessari all'Assemblea legislativa per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, provvede, entro il 15 ottobre di ogni anno, a comunicare al Presidente della Regione il fabbisogno di spesa dell'Assemblea legislativa.
2.
Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la struttura competente in materia di bilancio dell'Assemblea legislativa predispone lo schema di bilancio, sulla base del fabbisogno di spesa di cui al
comma 1
e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri finanziari del bilancio regionale.
3.
Sulla base dello schema di bilancio di cui al
comma 2
, l'Ufficio di Presidenza delibera la proposta di bilancio unitamente alla relazione di accompagnamento e la trasmette per l'approvazione all'Assemblea, previo esame della commissione consiliare competente. L'Assemblea legislativa approva il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione.
4.
Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione per l'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea legislativa costituiscono spese obbligatorie per la Regione e sono trasferite su richiesta del suo Segretario, in una o più soluzioni.
[119]
Art. 63
Bilanci degli enti e organismi strumentali della Regione
1.
Gli enti e organismi strumentali della Regione conformano il proprio sistema contabile e la propria gestione alle disposizioni e ai principi contabili del
d.lgs. 118/2011
.
2.
I bilanci di previsione o il budget economico degli enti strumentali della Regione, comunque costituiti, sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3.
I rendiconti o i bilanci di esercizio degli enti e organismi strumentali della Regione sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4.
Gli enti e organismi strumentali della Regione pubblicano i propri bilanci in apposita sezione del proprio sito istituzionale collegata al sito istituzionale della Regione, nel rispetto di quanto disposto all'
articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011
.
[121]
Art. 64
Esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti
1.
Sono estese agli enti e organismi strumentali della Regione le norme concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'
articolo 34
.
2.
La legge regionale di cui all'
articolo 34, comma 2
, contiene l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti e organismi strumentali.
[123]
Art. 65
Bilancio consolidato
1.
La Giunta regionale redige il bilancio consolidato, predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente, con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal
d.lgs. 118/2011
e dal principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del
d.lgs. 118/2011
.
2.
Gli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate, individuate con i criteri di cui agli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del
d.lgs. 118/2011
, nonché del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, trasmettono telematicamente le risultanze dei propri bilanci alla Giunta regionale secondo gli schemi di cui all'Allegato 11 al
d.lgs. 118/2011
e nel rispetto delle direttive che annualmente vengono emanate dalla Regione.
3.
La Giunta regionale trasmette il bilancio consolidato all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.
4.
Il bilancio consolidato, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 11 del
d.lgs. 118/2011
, è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a)
la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
b)
la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
5.
Il bilancio consolidato è approvato dall'Assemblea legislativa entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
[125]
Art. 65-bis
Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate e per l'attuazione di progetti regionali
1.
Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione della delega.
2.
Le leggi medesime stabiliscono altresì le modalità di iscrizione dei fondi stessi nel bilancio degli enti locali delegati, nonché i termini e le modalità per la presentazione dei rendiconti e degli altri documenti necessari per il controllo di cui all'
articolo 103
.
3.
Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro delegate e per l'avvalersi di uffici o strutture amministrative, si provvede a carico di appositi stanziamenti di spesa da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.
4.
I fondi assegnati dalla Regione agli enti locali per l'attuazione di funzioni delegate non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese degli enti medesimi.
[126]
Art. 84
Gestione delle entrate e delle spese
1.
Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del
d.lgs. 118/2011
nonché dei relativi principi contabili generali e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato decreto.
2.
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 53, 54 e 55 del
d.lgs. 118/2011
, al fine di garantire la puntuale gestione delle entrate, i dirigenti competenti provvedono al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accertamenti di competenza e curano la fase di riscossione attivando, nel caso di scadenza infruttuosa dei termini, le procedure compensative, ovvero quelle per la riscossione coattiva del credito, ai sensi della normativa vigente.
3.
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 58, del
d.lgs. 118/2011
, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, è trasmesso al Servizio ragioneria ed è corredato del piano finanziario di attuazione nel quale è indicato il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti.
4.
La competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale spetta ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con riferimento ai capitoli loro assegnati nel bilancio finanziario gestionale.
5.
Negli atti comportanti spesa a carico del bilancio regionale i dirigenti competenti per materia, nell'apporre la propria firma, assumono la responsabilità della rispondenza dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le disposizioni legislative le hanno destinate, nonché della regolarità del procedimento amministrativo e della documentazione giustificativa della spesa.
6.
Qualora il Servizio ragioneria riscontri irregolarità o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi del presente articolo, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, il Servizio ragioneria indica al centro medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
7.
Qualora il responsabile del Servizio ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione.
[158]
Art. 85
Gestione unificata delle spese strumentali
1.
Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, può essere affidata ad un'unica struttura regionale.
2.
L'individuazione delle spese che sono effettuate con le modalità di cui al
comma 1
, nonché delle strutture di gestione unificata, è effettuata dalla Giunta regionale.
3.
I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse sugli stanziamenti di bilancio di rispettiva competenza.
[160]
Art. 86
Riaccertamento dei residui
1.
In sede di predisposizione dello schema di rendiconto della gestione ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, il Servizio ragioneria avvia e cura il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'
articolo 63, comma 8, del d.lgs. 118/2011
, fermo restando la responsabilità delle singole strutture amministrative regionali in merito al mantenimento, cancellazione o reimputazione delle obbligazioni contabili in base all'esigibilità delle stesse.
2.
Con deliberazione di Giunta regionale sono approvati gli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del preventivo parere.
[163]
Art. 87
Rendiconto di gestione
1.
I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.
2.
Il rendiconto della gestione, il cui schema è predisposto dal Servizio ragioneria e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale per il successivo inoltro all'Assemblea legislativa ed alla Corte dei conti per il Giudizio di parifica ai sensi dell'
articolo 1, comma 5, del d.l. 174/2012
, convertito dalla
l. 213/2012
, è approvato con le modalità di cui all'
articolo 66 del d.lgs. 118/2011
.
3.
Il rendiconto generale è composto dal Conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, ed è predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 10 del
d.lgs. 118/2011
.
4.
Al rendiconto sono allegati i documenti di cui all'
articolo 63, comma 4, del d.lgs. 118/2011
, la relazione sulla gestione di cui al
comma 6 dell'articolo 11 del d.lgs. 118/2011
e tutti gli altri allegati richiamati da specifiche disposizioni statali e regionali.
5.
Ai fini dell'allegazione al rendiconto, entro il mese di febbraio di ogni anno la struttura amministrativa competente approva l'inventario della consistenza dei beni mobili, immobili e patrimoniali della Regione.
6.
Nella relazione sulla Gestione sono indicate, altresì, le informazioni quantitative contenute nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale, i criteri di valutazione applicati alle singole voci del bilancio, le politiche concernenti le voci delle immobilizzazioni e correlati ammortamenti e le motivazioni delle riduzioni di valori se verificatesi, nonché l'analisi delle componenti del patrimonio netto, dei fondi e delle altre voci del passivo nelle principali variazioni verificatesi durante l'esercizio. Nella relazione sulla Gestione possono essere inserite anche altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, ritenute significative nei singoli esercizi finanziari.
7.
Al rendiconto sono, altresì, allegati tutti i documenti che la Regione intende predisporre per la migliore comprensione dei dati contabili e quelli specificamente richiesti in sede di Giudizio di parifica ai sensi dell'
articolo 1, comma 5, del d.l. 174/2012
, convertito dalla
l. 213/2012
.
8.
Contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati dell'Assemblea legislativa regionale e degli eventuali organismi strumentali. Il rendiconto consolidato, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 10 del
d.lgs. 118/2011
, è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni.
[169]
Art. 88
Debiti fuori bilancio
1.
I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa effettuano spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato nelle scritture contabili e la relativa attestazione della copertura finanziaria da parte del Servizio ragioneria.
2.
Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
3.
La Giunta regionale, con delibera, disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'
articolo 73 del d.lgs. 118/2011
.
4.
La Giunta regionale può destinare annualmente una quota del risultato positivo di amministrazione, determinato in sede di approvazione del rendiconto, al 'Fondo per passività potenziali' istituito nel bilancio di previsione regionale.
[171]
Art. 89
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità
1.
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.
2.
L'annullamento dei crediti di cui al
comma 1
viene disposto mediante deliberazione della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.
[173]
Art. 90
Servizio di tesoreria
1.
L'affidamento del Servizio di tesoreria è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2.
L'atto deliberativo che autorizza la procedura di affidamento prevede apposite disposizioni di indirizzo in merito al corrispettivo del Servizio nonché al criterio di aggiudicazione da adottare.
3.
Il Servizio di tesoreria della Giunta regionale è disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dal dirigente del Servizio ragioneria.
4.
La convenzione precisa le modalità per l'esercizio del Servizio di tesoreria con particolare riferimento a:
a)
condizioni economiche per l'espletamento del Servizio;
b)
servizi oggetto dell'affidamento;
c)
modalità di espletamento del Servizio;
d)
durata del Servizio;
e)
obblighi di comunicazione delle operazioni eseguite;
f)
obblighi del tesoriere.
5.
Ogni deposito o conto corrente comunque costituito, è intestato alla Regione e viene gestito dal tesoriere.
6.
La Regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della Regione almeno ogni quindici giorni.
[175]
Art. 90-bis
Anticipazione di cassa
1.
Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte con il tesoriere della Regione anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa'. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.
2.
Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il Servizio di tesoreria.
3.
Alle anticipazioni contratte della Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.
4.
Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni, il Servizio ragioneria dà notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso.
[176]
Titolo VI
Sistemi di scritture
Art. 91
Contabilità generale.
1.
Il Servizio ragioneria cura la tenuta di un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione della Regione.
2.
Il sistema di contabilità generale è costituito da:
a)
un sistema di contabilità finanziaria;
b)
un sistema di contabilità patrimoniale;
c)
un sistema di contabilità economica.
3.
Il sistema contabile si avvale di procedure informatiche.
Art. 92
Contabilità finanziaria.
1.
La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza che in conto residui.
2.
La chiusura delle scritture di contabilità finanziaria al termine dell'esercizio consente di determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio.
Art. 93
Contabilità patrimoniale.
1.
La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio che per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.
2.
Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio.
Art. 94
Contabilità economica.
1.
Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, la Regione adotta un sistema di contabilità economica fondato, ove ricorrano le condizioni tecniche di fattibilità ed effettiva utilità, anche su rilevazioni analitiche per centri di costo.
[ 2. ]
[177]
2.
In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al
comma 1
, si osservano gli articoli 10 e 12 del
D.Lgs. 279/1997
e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.
[178]
3.
Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni.
Titolo VII
Sistema dei controlli interni
Art. 95
Principi del controllo interno.
1.
La Regione adegua il proprio sistema di controllo interno ai seguenti principi generali:
a)
garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile
e controllo successivo di regolarità amministrativa[179]
);
b)
verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c)
valutare le prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del personale
in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione[180]
);
d)
valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico
in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione[181]
)
[ ... ]
[182]
;[183]
d-bis)
raccordare il controllo interno con le attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, istituito ai sensi dell'
articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15
, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in coerenza con le funzioni ad esso attribuite, in materia di performance;
[184]
d-ter)
garantire la partecipazione dei cittadini al processo di misurazione della performance organizzativa dell'Ente.
[185]
Art. 96
Controllo di regolarità amministrativa e contabili.
1.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, è esercitato dal Servizio ragioneria su tutti gli atti dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa che comportano spese. A tali fini, gli atti suddetti devono essere soggetti al visto di regolarità contabile ai fini della loro esecutività.
2.
La Giunta regionale può altresì attribuire ad appositi Servizi ispettivi il controllo di cui al
comma 1
, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo.
3.
Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono uniformarsi, di norma, ai principi generali della revisione aziendale.
Art. 96-bis
Controllo successivo di regolarità amministrativa
1.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali è esercitato dal Servizio Audit Interno e Comunitario, struttura speciale direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
(Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale). La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le finalità, l'ambito, l'oggetto e i principi metodologici del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali.
2.
La Giunta regionale può altresì attribuire al Servizio Audit Interno e Comunitario specifiche attività ispettive, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo. Il Servizio propone alla Giunta regionale di poter effettuare specifiche verifiche ispettive qualora dagli esiti dei controlli di propria competenza di cui al
comma 1
emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione.
3.
Nell'esercizio dell'attività ispettiva, il Servizio Audit Interno e Comunitario richiede alle strutture dirigenziali interessate qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che ritenga utile per l'esercizio e per le finalità del controllo. I dirigenti sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste.
[186]
Art. 97
Controllo di gestione.
1.
Il controllo di gestione è un sistema di analisi e di monitoraggio rivolto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione.
2.
Il controllo di gestione è esercitato da un'apposita unità organizzativa della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2-bis.
Al fine di garantire il corretto espletamento delle funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione, l'unità organizzativa di cui al
comma 2
, garantisce all'Organismo medesimo l'accesso alle risultanze del sistema di controllo di gestione.
[187]
3.
Il sistema di controllo di gestione, assumendo come riferimento il bilancio
[ ... ]
[188]
finanziario gestionale di cui all'
articolo 32
[189]
, provvede all'elaborazione ed all'applicazione di indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.
4.
Nell'ambito del controllo di gestione è esclusa ogni attività di valutazione dei dirigenti e del personale della Regione.
5.
La struttura di cui al
comma 2
è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all'
articolo 94
.
Art. 98
Performance dei dirigenti
1.
La struttura regionale deputata alla performance supporta la Giunta regionale nell'individuazione degli obiettivi strategici dei direttori regionali ed affianca le direzioni regionali competenti per materia nell'individuazione degli obiettivi strategici dei direttori degli enti e agenzie regionali.
2.
La valutazione dei dirigenti, in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione Umbria, è finalizzata a verificare le prestazioni lavorative ed i risultati raggiunti dai dirigenti, al miglioramento dell'organizzazione e dei processi di lavoro, a sviluppare specifiche politiche per la valorizzazione della risorsa umana anche mediante la definizione di piani di formazione e arricchimento professionale, di carriera e di miglioramenti retributivi sulla base di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro vigenti.
3.
La valutazione delle prestazioni dei dirigenti, del conseguimento degli obiettivi ad essi fissati e dei comportamenti manageriali è effettuata:
a)
dalla Giunta regionale per il Direttore generale sulla base della proposta dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'
articolo 98-ter
, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
b)
dalla Giunta regionale per i direttori regionali, su proposta del Direttore generale, sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'
articolo 98-ter
, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
c)
dalla Giunta regionale per i direttori degli enti e agenzie regionali, sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'
articolo 98-ter
supportato dalla struttura regionale deputata alla performance su proposta della struttura regionale competente per materia;
d)
dai direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'
articolo 98-ter
, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
e)
dai direttori di enti e agenzie regionali per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie.
4.
In caso di mancata nomina del Direttore generale, la Giunta regionale effettua la valutazione dei direttori regionali, sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'
articolo 98-ter
, supportata dalla struttura regionale deputata alla performance.
5.
I criteri, i parametri, gli indicatori da prendere a riferimento, l'iter procedurale della valutazione sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base dei seguenti principi:
a)
l'organo che effettua la valutazione ha diretta conoscenza dell'attività del valutato;
b)
è garantita la partecipazione del valutato al procedimento di valutazione;
c)
la valutazione è basata su elementi oggettivi, viene effettuata con i criteri previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione.
6.
La valutazione del personale non dirigenziale è effettuata dai dirigenti responsabili di Servizio sulla base dei principi previsti dal
comma 4
in quanto applicabili e dei criteri previsti dal CCNL vigente.
[197]
Art. 98-bis
(Valutazione dei cittadini e utenti finali)
1.
I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa, in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'Amministrazione regionale, in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Indipendente di Valutazione.
2.
L'Amministrazione regionale adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati
[198]
Art. 98-ter
Organismo indipendente di valutazione
1.
L'Organismo indipendente di valutazione esercita funzioni e compiti previsti dal
d.lgs. 150/2009
e successive modificazioni, nonché quelli previsti dal ciclo della performance vigente e dallo specifico disciplinare di organizzazione e funzionamento del medesimo organismo, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2.
All'Organismo indipendente di valutazione sono, inoltre, attribuiti i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla
legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal
d.lgs. 33/2013
.
3.
La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione e i successivi atti di adeguamento agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'
articolo 19, comma 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114
.
[199]
Art. 99
Controllo strategico.
1.
Il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all'
articolo 3, comma 1
, lettere b) e c) del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni ed integrazioni e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti medesimi.
[ 2. ]
[200]
[ 2. ]
[202]
2.
Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'Organismo indipendente di valutazione.
[204]
3.
Il controllo strategico si basa sulla valutazione degli strumenti attuativi della programmazione regionale al fine di verificare il grado di coerenza e la congruità degli stessi con gli obiettivi strategici fissati dalle direttive e dagli altri atti di indirizzo politico, di cui al
comma 1
.
4.
La Giunta regionale provvede a verificare l'opportunità di integrare la funzione di controllo strategico con l'attività delle unità tecniche di supporto di cui all'
articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
.
Art. 100
Attività ispettiva.
1.
Il responsabile della struttura preposta al controllo di gestione ed il responsabile dell'organismo per il controllo strategico richiedono ai centri di responsabilità amministrativa qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che ritengano utile per l'esercizio e per le finalità del controllo.
2.
I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste. In mancanza, i responsabili di cui al
comma 1
possono effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti, previo preavviso.
Art. 101
Rapporti sull'attività di controllo strategico.
1.
L'organismo deputato al controllo strategico, tenuto anche conto dei risultati del controllo di gestione, redige, al termine di ciascun semestre e alla fine di ciascun anno, un rapporto sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2.
I rapporti sono trasmessi, entro trenta giorni dalle rispettive scadenze, al Presidente della Giunta regionale, ai Direttori, al responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione. Sulle questioni attinenti l'attività di valutazione dei Direttori, l'organismo deputato al controllo strategico riferisce soltanto al Presidente della Regione e in via riservata.
Art. 101.1
(Sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa)
1.
Il sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa della Regione è regolato e organizzato nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea stessa, ai sensi degli articoli 31 e 47 dello
Statuto regionale
e delle norme di attuazione.
[205]
Titolo VII bis
Collegio dei revisori dei conti
(1)
[206]
Art. 101 bis
(Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)
1.
È istituito, in attuazione della
lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del
comma 2, dell'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21
(Nuovo
Statuto della Regione Umbria
), il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato 'collegio', quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.
2.
Il collegio opera in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini del coordinamento della finanza pubblica come previsto dalla
lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del d.l. 138/2011
.
[207]
Art. 101 ter
(Composizione e nomina del collegio)
1.
Il collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'
articolo 101 septies
. La nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale.
2.
I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente.
[208]
Art. 101 quater
(Compiti del collegio e pareri obbligatori)
1.
Il collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale
[ ... ]
[210]
annuale[211]
e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa.
2.
Il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge e trasmesso al Consiglio regionale.
3.
La relazione sulla proposta di legge di rendiconto di cui al
comma 1
e i pareri di cui al
comma 2
sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto
salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, nei casi di motivata urgenza, di richiedere la riduzione di tali termini fino alla metà[212]
. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge.
4.
La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, le informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
[209]
Art. 101 quinquies
(Altri compiti del collegio)
1.
Il collegio, oltre a quanto previsto all'
articolo 101 quater
:
a)
effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
b)
verifica la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e il rispetto del patto di stabilità interno;
c)
esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
d)
riferisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale su eventuali irregolarità di gestione;
e)
esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente.
[213]
Art. 101 sexies
(Funzionamento del collegio)
1.
Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
2.
I singoli componenti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
3.
Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4.
Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
5.
Il collegio redige un verbale delle sedute e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.
6.
Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al presidente del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale.
7.
Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.
[214]
Art. 101 septies
(Elenco regionale dei revisori dei conti)
1.
Ai fini di cui all'
articolo 101 ter
, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.
2.
Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul BUR Umbria
e sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa[216]
, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della
direttiva 2006/43/CE
, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE
), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica, gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012 della Sezione Autonomie.
[ 3. ]
[217]
3.
Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al
comma 2
è verificato dalle strutture amministrative competenti nel rispetto della disciplina in materia di controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, approvata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa.
[218]
4.
L'elenco, stilato in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
a)
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b)
la residenza;
c)
la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.
[ 5. ]
[219]
5.
L'avviso pubblico di cui al
comma 1
:
a)
è approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e pubblicato almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio;
b)
specifica la durata dell'elenco, i criteri per l'iscrizione e la tenuta dello stesso, nonché le modalità per l'estrazione a sorte.
[220]
[215]
Art. 101 octies
(6)
(Durata della carica e cause di cessazione e di revoca)
[ 1. ]
[222]
1.
Il collegio dura in carica l'intera legislatura fino all'insediamento del nuovo collegio ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili, salvo quanto previsto al
comma 1-bis
.
[225]
1-bis.
Sono rinominabili coloro che hanno ricoperto l'incarico nel precedente mandato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.
[226]
2.
In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.
3.
Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
a)
decesso;
b)
dimissioni volontarie;
c)
decadenza;
d)
revoca.
4.
Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5.
Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale
, previo contraddittorio con l'interessato,[227]
a maggioranza assoluta dei propri membri per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
[ 6. ]
[228]
[221]
Art. 101 novies
(Responsabilità)
1.
I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
[229]
Art. 101 decies
(Compenso e rimborso spese)
[ 1. ]
[231]
1.
A ciascun componente del collegio di cui all'
articolo 101-bis
spetta un compenso pari al compenso base annuo lordo previsto per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali dei comuni appartenenti alla classe demografica di cui alla lettera n) della Tabella A del Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali), maggiorato del
[ ... ]
[233]
15 per cento
(3)
[234]
per il Presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri previdenziali.
[232]
2.
Nei casi di cui all'
articolo 101 octies
, commi 2 e 3, il compenso è rideterminato sulla base della durata effettiva dell'incarico ricoperto.
3.
Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.
[230]
Art. 101 undecies
(Cause di esclusione ed incompatibilità)
1.
[ ... ]
[236]
Non[237]
possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco di cui all'
articolo 101 septies
e non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:
a)
i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
b)
i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c)
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'
articolo 2399 del codice civile
;
d)
coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
[ ... ]
[238]
;[239]
d-bis)
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'
articolo 3, comma 1
, lettere c), e), f-bis), f-ter), f-quater), fquinquies) e comma 4 della
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
[240]
[ 2. ]
[241]
2.
I componenti del collegio:
a)
non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa;
b)
non possono assumere o mantenere altre cariche o incarichi conferiti ai sensi della
l.r. 11/1995
. Ai fini della rimozione dell'eventuale cumulo si applica l'
articolo 4
, commi 2 e 3 della stessa
l.r. 11/1995
;
c)
sono assoggettati alle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g) e
comma 2
della
l.r. 11/1995
.
[242]
[235]
Titolo VIII
Responsabilità e controlli particolari
Art. 102
Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione.
1.
Gli amministratori e dipendenti regionali sono responsabili personalmente e solidalmente verso la Regione secondo le norme vigenti per la amministrazione dello Stato.
Art. 103
Controllo della spesa delegata agli enti locali.
1.
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.
2.
Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo
[ ... ]
[243]
'65-bis,
comma 2
[244]
, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.
3.
Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli Enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale.
4.
In ogni tempo il Presidente della Giunta regionale può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.
5.
Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
Titolo IX
Disposizioni finali e transitorie
Art. 104
Cooperazione Stato-Regioni.
1.
La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nell'ambito di rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione, ai sensi della
[ ... ]
[245]
normativa statale vigente[246]
.
1-bis.
In attuazione di quanto previsto dal
comma 1
, la Regione trasmette alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'
articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e finanza pubblica) e accede alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
[247]
Art. 104-bis
Regolamento di attuazione
1.
La Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 39 dello Statuto
, adotta, con uno o più regolamenti, disposizioni tecniche di attuazione della presente legge.
2.
I regolamenti di cui al
comma 1
possono disciplinare, in particolare:
a)
le modalità operative e procedurali inerenti la rilevazione delle entrate e delle spese;
b)
le modalità operative inerenti il sistema contabile economico-patrimoniale;
c)
le modalità di gestione delle casse economali e dei beni mobili regionali;
d)
le modalità operative e procedurali inerenti la rendicontazione e il bilancio consolidato;
e)
le modalità organizzative relative al sistema dei controlli interni di cui all'
articolo 95
;
f)
le modalità operative e procedurali inerenti gli strumenti di programmazione finanziaria e ogni altro oggetto, attuativo delle disposizioni contenute nella presente legge, per il quale il
d.lgs. 118/2011
e i principi contabili applicati dispongono un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.
[248]
Art. 110
Entrata in vigore.
1.
Le disposizioni della presente legge concernenti la formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio si applicano a partire dall'anno 2001.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 28 febbraio 2000
Bracalente
Note sulla vigenza
[14] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[15] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[16] -
Integrazione
da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[17] -
Integrazione
da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[18] -
Abrogazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[19] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[20] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[21] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[22] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[23] -
Integrazione
da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[24] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 40 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.
[25] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 40 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[26] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[27] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[28] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[29] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[30] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[31] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[32] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[33] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[34] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 40 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[35] -
Integrazione
da: Articolo 40 Comma 3 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[36] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[37] -
Integrazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[38] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[39] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[40] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[41] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[42] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[43] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[44] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[45] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[46] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[47] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[48] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[49] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[50] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[51] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[52] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[53] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[54] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[55] -
Abrogazione
da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[56] -
Abrogazione
da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[57] -
Abrogazione
da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[58] -
Abrogazione
da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[59] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[60] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[61] -
Abrogazione
da: Articolo 11 Comma 5 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[62] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[63] -
Integrazione
da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 11 luglio 2014, n. 11.
[64] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[65] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[66] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[67] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9. -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[68] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[69] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[70] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 41 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.
[71] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 41 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.
[72] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.
[73] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13. -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[74] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[75] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 42 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.
[76] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 42 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.
[77] -
Integrazione
da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 11 luglio 2014, n. 11.
[78] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[79] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[80] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[81] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 43 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.
[82] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 43 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.
[83] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[84] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[85] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[86] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[87] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[88] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 44 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.
[89] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 44 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.
[90] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[91] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[92] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[93] -
Integrazione
da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[94] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[95] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[96] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9. -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[97] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[98] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[99] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[100] -
Integrazione
da: Articolo 18 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[101] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[102] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[103] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[104] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[105] -
Integrazione
da: Articolo 18 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[106] -
Abrogazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 2016, n. 16. -
Abrogazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 2016, n. 16.
[107] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[108] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[109] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[110] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[111] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[112] -
Integrazione
da: Articolo 18 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[113] -
Abrogazione
da: Articolo 18 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[114] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[115] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[116] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[117] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[118] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[119] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[120] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[121] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[122] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[123] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[124] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[125] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[126] -
Integrazione
da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[127] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9. -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[128] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[129] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[130] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[131] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[132] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[133] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[134] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[135] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[136] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[137] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[138] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9. -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[139] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[140] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[141] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[142] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[143] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[144] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[145] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[146] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[147] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[148] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.
[149] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.
[150] -
Integrazione
da: Articolo 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.
[151] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[152] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[153] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[154] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[155] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[156] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[157] -
Abrogazione
da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 28 dicembre 2016, n. 16. -
Abrogazione
da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 28 dicembre 2016, n. 16.
[158] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[159] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[160] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[161] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[162] -
Abrogazione
da: Articolo 18 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[163] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[164] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[165] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[166] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[167] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[168] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[169] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[170] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[171] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[172] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[173] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[174] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[175] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[176] -
Integrazione
da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[177] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[178] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.
[179] -
Integrazione
da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[180] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[181] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[182] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[183] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[184] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[185] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[186] -
Integrazione
da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[187] -
Integrazione
da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[188] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[189] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[190] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[191] -
Integrazione
da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[192] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.
[193] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.
[194] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.
[195] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.
[196] -
Integrazione
da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.
[197] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[198] -
Integrazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[199] -
Integrazione
da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[200] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.
[201] -
Integrazione
da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.
[202] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[203] -
Integrazione
da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[204] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[205] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24. -
Integrazione
da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.
[206] -
Integrazione
da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[208] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[209] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[210] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[211] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[212] -
Integrazione
da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 28 novembre 2015, n. 17.
[213] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[214] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[215] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[216] -
Integrazione
da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[217] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 45 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[218] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 45 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[219] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 45 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[220] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 45 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[221] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[222] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[223] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 28 novembre 2015, n. 17.
[224] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 28 novembre 2015, n. 17.
[225] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[226] -
Integrazione
da: Articolo 46 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[227] -
Integrazione
da: Articolo 46 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[228] -
Abrogazione
da: Articolo 46 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[229] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[230] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[231] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2020, n. 2.
[232] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2020, n. 2.
[233] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.
[234] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.
[235] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[236] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[237] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[238] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[239] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[240] -
Integrazione
da: Articolo 47 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[241] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[242] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 47 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[243] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[244] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[245] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[246] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[247] -
Integrazione
da: Articolo 49 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[248] -
Integrazione
da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[249] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera m legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[250] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera m legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[251] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera m legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[252] -
Abrogazione
da: Articolo 51 Comma 1 Lettera m legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.
[253] -
Integrazione
da: Articolo 28 legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 18.
Note della redazione
(4) -
Il TITOLO III, così come sostituito dall'art. 21, comma 1, della lr 9/2022 è composto dagli articoli dal 26 al 50, mentre il TITOLO III sostituito era composto dagli articoli dal 26 al 57.
(5) -
L.r. 9/2022, art. 52 (Norme transitorie). Il comma 1 dispone che: alle proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali già presentate ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto regionale alla data di entrata in vigore della lr. 9/2022, le disposizioni di cui all'articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito dalla lr. 9/2022, non si applicano, esclusivamente, ai progetti di legge già iscritti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa nonché agli eventuali emendamenti e sub emendamenti proposti ai medesimi progetti di legge, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a detta data, fatto salvo il caso di rinvio dell'atto in Commissione secondo le norme del regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
(1) -
Il presente titolo, è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 74/2017, al fine di favorire ogni più ampia forma di interazione e partecipazione dei destinatari dei servizi e la comunicazione diretta dei cittadini con l'Organismo Interno di Valutazione per la rilevazione del grado di soddisfazione, per l'attività ed i servizi erogati. La Giunta regionale adotta il sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti finali e dei cittadini in relazione all'attività dei servizi erogati. Sono fatti salvi, fino alla scadenza, i contratti dei direttori regionali in essere alla data di entrata in vigore (23/11/2017) della L.R. 15/2017, fermo restando gli adeguamenti resi necessari dalle competenze assegnate al direttore generale dalla L.R. citata) (Vedi art. 19, commi 3, 4 e 5, L.R. 15/2017)
(6) -
L.r. 9/2022, art. 52 (Norme transitorie). Comma 2. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione in carica alla data di approvazione della presente legge e l'elenco regionale dei revisori vigente sono prorogati fino al termine della attuale legislatura regionale. Ai fini del computo della scadenza si applica l'articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1995. Comma 3. L'avviso pubblico per la formazione del nuovo elenco regionale dei revisori ai fini della nomina del Collegio per la XII legislatura regionale è pubblicato entro il 30 giugno 2024. Comma 4. In caso di cessazione anticipata dell'attuale legislatura regionale l'avviso pubblico di cui al comma 3 è pubblicato entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'elezione dei nuovi consiglieri regionali e i revisori in carica sono prorogati fino alla nomina dei nuovi.
(2) -
La disposizione di cui al presente comma, si applica a decorrere dal 1° luglio 2020 (Vedi art. 3, comma 2, L.R. 20 marzo 2020, n. 2)
(3) -
Tale disposizione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della l.r. 12/2020 (art. 15, comma 2) - 1 dicembre 2020