Art. 1
1.
Il
comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 novembre 1996, n. 27
, è sostituito dal seguente:
"
3. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo regionale, domanda all'Amministrazione regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo o l'iscrizione
".