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Legge regionale 3 marzo 2000, n. 14


LEGGE REGIONALE n.14 del 3 Marzo 2000

Date di vigenza

25/03/2000 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 Marzo 2000 , n. 14
Modificazioni della L.R. 15 novembre 1996, n. 27 . Norme per la tutela e la promozione della qualità del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. al n. 13 del 10/03/2000

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 novembre 1996, n. 27 , è sostituito dal seguente:
 
" 3. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo regionale, domanda all'Amministrazione regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo o l'iscrizione ".

Art. 2

1. La lett. b) del comma 4 dell'art. 3, della legge regionale 15 novembre 1996, n. 27 , è sostituita dalla seguente
 
: " b) provvede ogni due anni alla verifica dei requisiti richiesti per la certificazione della qualità dei veicoli e alla verifica degli elementi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 marzo 2000

Bracalente