ARTICOLO 1
Oggetto e finalità.
1.
La Regione, con la presente legge, sostiene le azioni degli Enti locali che si pongono l'obiettivo di qualificare e sviluppare i servizi di loro competenza nei settori della istruzione e della formazione, delle politiche sociali, della cultura e dei beni culturali, della protezione e valorizzazione dell'ambiente in un quadro di contenimento della pressione fiscale e tariffaria.
2.
Ai fini del
comma 1
, la Regione concede contributi in conto capitale a sostegno dei programmi di investimento delle province e dei comuni, o loro forme associative, per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di loro competenza e nei settori di cui al
comma 1
. La Regione prevede meccanismi premiali a vantaggio degli enti locali che adottano politiche di contenimento della pressione fiscale e tariffaria a carico dei cittadini in conformità agli indirizzi definiti dal Patto di stabilità fiscale e tariffario, sottoscritto tra la Regione e il Consiglio delle Autonomie locali.
ARTICOLO 2
Piano di riparto.
1.
La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi di cui all'
articolo 1
, sulla base di un piano annuale di riparto predisposto con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4.
2.
Il piano annuale di riparto è predisposto nei limiti delle disponibilità previste nel bilancio per l'anno di riferimento.
ARTICOLO 3
Predisposizione del Piano regionale di riparto.
1.
Al fine della predisposizione del piano regionale di riparto, di cui all'
articolo 2
, la Giunta regionale individua di intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, i settori di intervento che si intendono prioritariamente incentivare nell'anno di riferimento, nonché i criteri per la predisposizione dello stesso.
2.
Il piano di riparto è predisposto dalla Giunta regionale in coerenza con i criteri di cui al
comma 1
, e tenendo conto della:
a)
dimensione ed articolazione territoriale della popolazione;
b)
utenza servita e utenza potenziale dei servizi che si intendono incentivare.
3.
Il piano di riparto prevede misure di sostegno specifiche per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni che gestiscono in forma associata, ai sensi della
legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
, servizi di rilevante impatto sociale.
4.
Il piano di riparto è approvato dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali.
ARTICOLO 4
Premialità.
1.
Il piano di riparto di cui all'
articolo 2
, prevede che siano destinate, a titolo di premialità, almeno il novanta per cento delle risorse disponibili, per il sostegno dei programmi di investimento degli enti locali o loro forme associative che hanno adottato politiche fiscali generali e politiche tariffarie coerenti con gli indirizzi definiti in sede di Patto di stabilità fiscale e tariffario.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria.
1.
Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 4.400.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.2.010 di nuova istituzione del bilancio regionale 2004, parte spesa, denominata " Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi degli Enti locali" (cap. 8700).
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al
comma 1
, si fa fronte:
a)
quanto a 2.200.000,00 euro con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2003 denominata " Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della
legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
, annualità 2003;
b)
quanto a 2.200.000,00 euro con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio pluriennale 2003-2005, annualità 2004 denominata " Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della
legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
, annualità 2004.
3.
La disponibilità relativa all'anno 2003 di cui al
comma 2, lettera a)
è iscritta nella competenza dell'anno 2004 in attuazione dell'
articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
.
4.
Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al
comma 1
, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'
articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 13/2000
.
5.
La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2004 della somma di cui al
comma 2
, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata, altresì, ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 6
Osservatorio regionale sulla finanza pubblica.
1.
La Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali istituisce l'Osservatorio regionale sulla finanza pubblica con il compito di raccogliere dati, di elaborare analisi e valutazioni sull'andamento dei flussi di spesa e di entrata delle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale e ne definisce le modalità operative.
2.
La Giunta regionale con l'atto di cui al
comma 1
, individua gli organismi che hanno sottoscritto il Patto per lo sviluppo con i quali, al tavolo di concertazione, stabilisce le modalità volte a sostenere e supportare con la propria partecipazione il funzionamento dell'Osservatorio di cui al
comma 1
.
3.
L'Osservatorio di cui al
comma 1
, raccorda in ogni caso la sua attività con quelle dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui all'
articolo 8 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34
, così come modificato e integrato dall'
articolo 4 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 44
.