Art. 1
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2016)
1.
Ai sensi dell'
articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2016, la gestione provvisoria degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2015 - 2017, come definitivamente approvato a seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2015, nel rispetto del punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del
d.lgs. 118/2011
.
2.
Dalla data di presentazione all'Assemblea legislativa del bilancio 2016 - 2018 le autorizzazioni di cui al
comma 1
sono accordate, nel rispetto del medesimo principio, sulla base delle previsioni di tale bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.