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Legge regionale 18 dicembre 2015, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 18 dicembre 2015

Date di vigenza

24/12/2015 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015 , n. 18
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2016.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 65 del 23/12/2015

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2016)

1. Ai sensi dell' articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2016, la gestione provvisoria degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2015 - 2017, come definitivamente approvato a seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2015, nel rispetto del punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 .

2. Dalla data di presentazione all'Assemblea legislativa del bilancio 2016 - 2018 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate, nel rispetto del medesimo principio, sulla base delle previsioni di tale bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 18 dicembre 2015

Marini