Art. 2
(Modificazioni ed integrazioni all'
art. 7
)
1.
Al
primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015
le parole: "
delle unità immobiliari
" sono sostituite dalle seguenti: "
degli edifici
" e le parole: "
, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti
" sono soppresse.
2.
Il
secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente: "
Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, senza modifica della volumetria complessiva degli edifici e della destinazione d'uso.
".
3.
Alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015
, dopo la parola: "
tecnologici
" sono aggiunte le seguenti: "
, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente
".
4.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015
, è aggiunto il seguente:
"
1 bis. Le definizioni di
"edificio"
e di
"isolato edilizio"
di cui rispettivamente alle lettere m) e n) del comma 1, non hanno rilevanza ai fini della normativa in materia di protezione civile e sismica di cui al Titolo VI, Capo VI, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).
".
Art. 5
(Modificazioni all'
art. 10
)
1.
All'alinea del
comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2015
, le parole: "
in correlazione a quanto previsto dal PST e
" sono soppresse e le parole: "
della programmazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
anche della pianificazione paesaggistica
".
Art. 7
(Modificazioni all'
art. 15
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2015
, dopo le parole: "
del medesimo PPR
" sono aggiunte le seguenti: "
, assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1
".
2.
Al
comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2015
, dopo le parole: "
comma 10
" sono aggiunte le seguenti: "
, assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1.
".
Art. 8
(Modificazione all'
art. 18
)
1.
Al
comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 1/2015
, dopo la parola: "
uffici,
" sono aggiunte le seguenti: "
nonché assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1,
".
Art. 10
(Modificazioni ed integrazioni all'
art. 32
)
1.
Alla
lettera c) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015
, dopo la parola: "
paesaggistici
" sono aggiunte le seguenti: "
e tenendo conto del contesto urbano circostante
".
2.
La
lettera h) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015
è soppressa.
3.
Dopo il
comma 11 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015
è aggiunto il seguente:
"
11 bis. La modifica della destinazione d'uso di attività produttive o per servizi, insediate con il procedimento di cui all'
articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
articolo 38, comma 3, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
), che non sono poste in contiguità con gli insediamenti esistenti come previsto dall'articolo 95, comma 2, lettera a), deve essere effettuata attuando il procedimento di cui al medesimo
articolo 8 del d.p.r. 160/2010
e al comma 6 o con variante di cui al comma 4, lettera b).
".
Art. 12
(Modificazioni ed integrazioni all'
art. 47
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015
, dopo la parola: "
conservativo,
" sono inserite le seguenti: "
manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015
dopo la parola "
conservativo,
" sono inserite le seguenti "
manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,
".
3.
Il
comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
3. La premialità è costituita da quantità edificatoria espressa in SUC, il cui valore è determinato con le modalità previste all'articolo 48.
".
4.
Il
comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
4. La SUC premiale può essere motivatamente ridotta dal Comune in base ai caratteri di degrado dell'ambito dell'ARP interessato dall'intervento.
".
5.
Il
comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
5. Nel caso di interventi misti di cui al comma 2 eseguiti su edifici o isolati edilizi e sulle infrastrutture e dotazioni territoriali e funzionali, le quantità premiali possono essere riconosciute solo qualora gli interventi sugli edifici o isolati edilizi riguardino almeno l'ottanta per cento del costo totale degli interventi.
".
Art. 16
(Modificazione all'
art. 54
)
1.
Al
comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 1/2015
, dopo le parole: "
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti)
" sono aggiunte le seguenti: "
, fermo restando per il calcolo dell'indennità di espropriazione, quanto previsto all'articolo 231, comma 1
".
Art. 18
(Modificazione all'art. 64)
1.
L'alinea del
comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 1/2015
, è sostituita dalla seguente: "
Fermo restando quanto previsto all'articolo 243, comma 5, primo periodo, nei centri storici è obbligatoria l'approvazione del piano attuativo, ad eccezione dei seguenti interventi ad attuazione diretta:
".
Art. 19
(Modificazione all'art. 65)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2015
, è sostituito dal seguente:
"
2. Il provvedimento comunale di delimitazioni dell'ARP e la relativa documentazione sono pubblicati nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata
"Amministrazione trasparente"
e all'Albo Pretorio; nel caso che la delimitazione dell'ARP avvenga in sede di piano attuativo o di titolo abilitativo condizionato, sono svolte contestualmente le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'articolo 56, con i tempi ridotti della metà.
".
Art. 22
(Integrazione all'art. 85)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
1 bis. Il divieto di nuovi interventi edilizi previsto dal comma 1 non si applica anche alle aree boscate sottoposte a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica ricadenti nelle aree indicate al
comma 2 dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004
, ferme restando le disposizioni relative alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui al
d.lgs. 42/2004
, nonché la disciplina derivante dai provvedimenti di tutela paesaggistica.
".
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 85 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
3 bis. In deroga al comma 3, sono computabili i terreni relativi a praterie naturali e pascoli permanenti, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare di proprietà delle Comunanze o Università agrarie che dispongono di terreni agricoli aventi superficie di almeno 100 ettari, per la realizzazione di ricoveri di ovini e bovini, con l'applicazione della densità edilizia massima di 20 metri quadri per ogni ettaro di terreno relativamente ad una superficie complessiva non superiore a 100 ettari per ogni proprietà fondiaria, con esclusione delle aree boscate e dei terreni ricadenti nei parchi e nelle aree naturali protette.
".
Art. 23
(Modificazione all'art. 89)
1.
All'ultimo periodo del
comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 1/2015
, le parole: "
per motivi di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali
" sono sostituite dalle seguenti: "
recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche
".
Art. 24
(Integrazione all'art. 91)
1.
Dopo il
comma 15 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015
è aggiunto il seguente:
"
15 bis. Il vincolo di asservimento dei terreni di cui al comma 14 decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.
".
Art. 25
(Modificazioni all'art. 95)
1.
Al
comma 4 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015
, dopo le parole: "
metri lineari 600
" sono inserite le seguenti: "
, fatto salvo il rispetto dei criteri stabiliti dal PTCP di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), punto 3) e delle norme statali di settore qualora determinino distanze superiori
".
2.
Al
comma 5 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015
, le parole: "
con riferimento a quelli già esistenti
" sono sostituite dalle seguenti: "
tenendo conto del contesto urbano circostante,
".
Art. 26
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 118)
1.
All'alinea del
comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
, dopo la parola: "
utilizzabili,
" sono inserite le seguenti: "
nonché delle disposizioni di cui al comma 5,
".
2.
Alla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
, le parole: "
e i tunnel stagionali
" sono sostituite dalle seguenti: "
stagionali anche aventi tipologia a tunnel
" e le parole: "
alla deliberazione di Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955 (
l.r. 11/05
. Atto indirizzo per definizione tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono SUC, ai sensi art. 34 commi 2 e 3)
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera o)
".
3.
La
lettera i) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
è soppressa.
4.
All'alinea del
comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
, dopo la parola: "
titolo abilitativo,
" sono inserite le seguenti: "
fatto salvo quanto previsto al comma 5,
".
5.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
, dopo le parole "
lettera e)
" sono aggiunte le seguenti: "
, nonché le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti, sempreché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
".
6.
Alla
lettera e) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
, le parole: "
compatibili con le opere di cui al presente articolo,
" sono sostituite dalle seguenti: "
sempre che non riguardino le parti strutturali
".
7.
Alla
lettera h) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
il segno di punteggiatura "
.
" è sostituito dal seguente: "
;
".
8.
Dopo la
lettera h) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
è aggiunta la seguente: "
h bis) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'
articolo 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2
(Norme regolamentari attuative della
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate)).
".
9.
Alla
lettera d) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
, dopo le parole "
ed h)
" sono inserite le seguenti: "
, l'elaborato progettuale e
", e le parole "
comma 1
" sono sostituite dalle seguenti "
comma 1. La dichiarazione assevera altresì il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127.
".
10.
La
lettera e) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015
è soppressa.
Art. 29
(Integrazioni all'art. 128)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 128 della l.r. 1/2015
, dopo la parola: "
integrazione)
" sono inserite le seguenti: "
, nonché della deliberazione 13 luglio 2015, n. 853 (
L.R. 1/2015
, art. 264 comma 12. Adeguamento ed integrazioni alla normativa tecnica di cui all'allegato A della D.G.R. 447/2008 (Piano di Bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano) per l'attività edilizia ed urbanistica),
".
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 128 della l.r. 1/2015
è aggiunto il seguente:
"
3 bis. In riferimento all'articolo 47, delle norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI ed alle disposizioni regionali di cui al comma 3 del presente articolo, sono ammesse varianti ai piani attuativi convenzionati, purché non comportino aumento del carico urbanistico né aggravio del livello di rischio, né significativo ostacolo al libero deflusso delle acque, o riduzione delle capacità di invaso rispetto alle previsioni vigenti dei piani attuativi di cui allo stesso articolo 47, comma 1, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'Autorità idraulica competente. Le disposizioni trovano applicazione anche nel caso di piani attuativi approvati per i quali non è prevista la convenzione o di quelli di iniziativa pubblica, nonché nel caso di modalità di attuazione diretta condizionata di cui all'
articolo 102 del r.r. 2/2015
, i cui provvedimenti di approvazione o i titoli abilitativi siano divenuti efficaci alla data di entrata in vigore del PAI di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013
(Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012).
".
Art. 30
(Modificazioni all'art. 137)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015
, dopo le parole: "
direttore dei lavori
" sono inserite le seguenti: "
o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti
". ".
2.
Al
comma 4 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015
, dopo le parole: "
direttore dei lavori
" sono inserite le seguenti: "
o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti
".
Art. 31
(Modificazioni all'art. 140)
1.
Il
comma 11 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015
, è sostituito dal seguente: "
11. La Regione pubblica semestralmente nel BUR e nel sito istituzionale l'elenco delle imprese inadempienti per le quali si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione di opere pubbliche previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
" ".
2.
Il
comma 12 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015
, è sostituito dal seguente:
"
12. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 146, commi 12 e 13, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della dichiarazione di asseverazione, di cui all'articolo 118, comma 3, lettera d), comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro mille. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
"
.
Art. 34
(Modificazione all'art. 151)
1.
Al
comma 4 dell'articolo 151 della l.r. 1/2015
dopo la parola "
aperte
" sono inserite le seguenti "
nei limiti della normativa vigente in materia di contratti di appalto o concessione di opere pubbliche
".
Art. 35
(Modificazioni all'art. 154)
1.
Al
secondo periodo del comma 1 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015
, le parole: "
allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati
" e all'ultimo periodo dopo le parole: "
all'articolo 147
" sono aggiunte le seguenti: "
, limitatamente al solo mutamento di destinazione d'uso, senza opere edilizie,
". ".
2.
Al
comma 3 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015
, dopo le parole "
all'articolo 123
" sono inserite le seguenti: ",
con esclusione del silenzio assenso di cui al comma 13 dello stesso articolo 123.
".
Art. 36
(Modificazione all'art. 171)
1.
Al
comma 6 dell'articolo 171 della l.r. 1/2015
, le parole: "
ampliamento, aggiornamento e
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'ampliamento, l'aggiornamento, la manutenzione straordinaria e la
".
Art. 37
(Modificazione all'art. 175)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 175 della l.r. 1/2015
, le parole: "
comma 1 costituisce
" sono sostituite dalle seguenti: "
comma 1 e la rete di interesse regionale costituiscono
".
Art. 39
(Integrazioni all'art. 178)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015
, dopo la parola: "
esistenti,
" sono inserite le seguenti: "
fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies
".
2.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015
sono aggiunti i seguenti:
"
6 bis. La realizzazione, da parte dei soggetti competenti, delle reti di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 30.000 volt che si diramano dagli impianti autorizzati entro un raggio di mille metri costituisce attività edilizia libera di cui all'articolo 118, comma 1, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 118, comma 5 e all'articolo 179 nonché dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico ed in assenza di opposizione da parte dei privati interessati. Il soggetto competente informa il comune della realizzazione dell'intervento di cui sopra, prima dell'inizio dei lavori, anche con riferimento al rispetto di quanto previsto dall'articolo 118, comma 5 e dall'articolo 179 nonché dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.
6 ter. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 bis che si diramano oltre un raggio di mille metri dagli impianti autorizzati, è sottoposta alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 125, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico ed in assenza di opposizione da parte dei privati interessati.
6 quater. Qualora gli interventi di cui ai commi 6 bis e 6 ter implichino procedure espropriative, gli stessi sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1.
6 quinquies. Gli interventi di manutenzione ordinaria di reti o impianti esistenti, ivi compresa la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica o per ovviare a situazioni di pericolo, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera a).
".
Art. 40
(Modificazioni all'art. 182)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 182 della l.r. 1/2015
, la parola: "
può
" è sostituita dalle seguenti: "
e il Comune possono
" e dopo la parola: "
indifferibilità
" sono aggiunte le seguenti: "
, nonché per garantire la fruibilità di aree pubbliche
".
Art. 41
(Modificazione all'art. 196)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 196 della l.r. 1/2015
, dopo le parole: "
lettera f)
" sono inserite le seguenti: "
nonché quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio
".
Art. 43
(Modificazioni all'art. 215)
1.
Il
comma 5 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 54, si procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 54.
". 2. Al
comma 12 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015
, le parole: "
I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi
" sono sostituite dalla seguenti: "
A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie
".
2.
Al
comma 12 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015
, le parole: "
I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi
" sono sostituite dalla seguenti: "
A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie
".
Art. 44
(Integrazioni all'art. 220)
1.
All'alinea del
comma 1 dell'articolo 220 della l.r. 1/2015
, dopo la parola: "
definitivo
" sono inserite le seguenti: "
o esecutivo
" ".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 220 della l.r. 1/2015
è aggiunto il seguente: "
1 bis. Qualora sussista la conformità con lo strumento urbanistico generale, le opere di infrastruttura relative alle reti escursionistiche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera s), possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferme restando le procedure di pubblicità di cui all'articolo 221.
".
Art. 45
(Modificazione all'art. 221)
1.
Il
secondo periodo del comma 2, dell'articolo 221 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente: "
Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
".
Art. 47
(Modificazione all'art. 243)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 243 della l.r. 1/2015
, dopo le parole: "
concernente le distanze,
" sono inserite le seguenti: "
ferme restando le disposizioni del
codice civile
e integrative dello stesso, da prevedere nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi, in modo da garantire un corretto assetto urbanistico complessivo e unitario degli interventi,
".
Art. 50
(Integrazione all'art. 263)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 263 della l.r. 1/2015
è aggiunto il seguente:
"
4 bis. Per i PRG approvati dopo il 13 novembre 1997 e prima dell'entrata in vigore del presente TU che contengono previsioni di insediamenti eccedenti il limite del dieci per cento di cui al comma 3, dell'articolo 95, i comuni, ferme restando le possibili e auspicabili riduzioni delle previsioni in termini di superficie territoriale impegnata, in sede di eventuale variante possono confermare le relative previsioni senza effettuare incrementi di superficie territoriale per nuovi insediamenti, compensando quelle degli insediamenti già previsti dal PRG in vigore. Ferme restando le ipotesi derogatorie previste all'ultimo periodo del medesimo comma 3 dell'articolo 95, le compensazioni devono avvenire tra insediamenti che hanno le caratteristiche di cui al regolamento previsto all'articolo 246, comma 1, lettera b), con l'esclusione degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale e quelli sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico architettonico e culturale, nonché delle parti destinate a parchi urbani e territoriali e delle aree relative alla rete ecologica regionale.
".
Art. 51
(Modificazioni all'art. 264)
1.
Il
comma 13 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015
è abrogato.
2.
Il
comma 14 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015
è abrogato.
3.
Il
comma 16, dell'articolo 264 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
16. La domanda di concessione ordinaria di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea dai pozzi autorizzati, previo pagamento annuale dei canoni e diritti previsti, costituisce anche richiesta di autorizzazione provvisoria annuale all'attingimento fino alla conclusione del procedimento di concessione, senza obbligo di ulteriori formalità o istanze e comunque nei limiti fissati dalle normative di settore. L'autorità competente provvede in ordine alla richiesta di autorizzazione annuale di cui sopra nel termine di giorni trenta dalla data della richiesta medesima.
".
Art. 52
(Integrazione alla
l.r. 1/2015
)
1.
Dopo l'
articolo 264 della l.r. 1/2015
è aggiunto il seguente:
"
Art. 264 bis (Norme speciali per la ricostruzione nelle zone terremotate)
1. Per gli edifici destinati ad attività produttive del settore agroalimentare, danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 e ricadenti nei territori dei comuni individuati dalle normative nazionali emanate in materia, la ricostruzione, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, è effettuata con permesso di costruire e può comportare anche l'utilizzo di aree contigue al lotto edificabile di pertinenza aventi diversa destinazione d'uso, senza che ciò costituisca variante agli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono consentiti anche in deroga alla disciplina dello spazio rurale contenuta al Titolo IV, Capo I, Sezione III, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di aree boscate, in materia paesaggistica, ambientale ed igienico-sanitaria e non possono eccedere il volume e le altezze degli edifici esistenti oggetto di intervento, con la possibilità di prevedere aree per la realizzazione di dotazioni territoriali e funzionali per parcheggi al servizio delle attività.
".
Art. 53
(Modificazione all'articolo 271 e riviviscenza)
1.
La lettera p) del comma 1 dell'articolo 271 è sostituita dalla seguente:
"
p)
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
(Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), ad eccezione dell'articolo 66;
".
2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'
articolo 66 della l.r. 11/2005
.
Art. 55
(Disposizione transitoria)
1.
Per i piani regolatori generali, parte strutturale, dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, adottati ai sensi della
l.r. 11/2005
e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono applicare la normativa in materia di dimensionamento degli insediamenti e di consumo di suolo vigente al momento della loro adozione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.