Legge regionale 3 novembre 2016, n. 12


LEGGE REGIONALE n.12 del 3 novembre 2016

Date di vigenza

24/11/2016 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 , n. 12 .
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54, S.o. n. 1 del 09/11/2016

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all' articolo 3 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) la parola: " anche " è soppressa.

Art. 2

(Modifica all' articolo 5 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2014 le parole: " partecipano all'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 14, " sono soppresse.

Art. 3

(Modifica all' articolo 9 della l.r. 10/2014 )

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 le parole: " , attraverso l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 14 " sono soppresse.

Art. 4

(Modifica all' articolo 18 della l.r. 10/2014 )

1. Al numero 2) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014 le parole " fino ad un massimo di 15.000 mq. nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq. per quelle di tipologia G2 categoria E " sono soppresse.

Art. 5

(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 10/2014 )

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 10/2014 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente: " 2. L'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. ".

3. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 10/2014 le parole: " che rientrano nella categoria E " sono sostituite dalle seguenti: " del settore non alimentare " e le parole: " , senza modificare la categoria di appartenenza, " sono soppresse.

4. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:
 
" 5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 24, all'interno degli esercizi le superfici attribuite ai singoli settori merceologici possono essere modificate entro i limiti della superficie di vendita totale autorizzata previa apposita segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, da presentare, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAPE del Comune competente per territorio. ".

Art. 6

(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 10/2014 dopo le parole: " ai fini del presente testo unico " sono inserite le seguenti: " e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) ".

2. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 10/2014 dopo le parole: " con norme regolamentari, specifica " sono inserite le seguenti: " , nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 52 del d.lgs. 42/2004 , ".

Art. 7

(Modifiche all' articolo 24 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 10/2014 prima delle parole: " La domanda per il rilascio ", sono inserite le seguenti: " L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una grande struttura di vendita o di una media struttura superiore di tipologia M3 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. ".

2. Al comma 14 dell'articolo 24 della l.r. 10/2014 le parole: " 28, comma 9-ter e dall' articolo 28-ter, comma 1 della l.r. n. 11/2005 " sono sostituite dalle seguenti: " 72, comma 7 e dall' articolo 74, comma 1, della l.r. 1/2015 . ".

Art. 8

(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 10/2014 )

1. Alla rubrica dell' articolo 25 della l.r. 10/2014 le parole: " 18, comma 5 della l.r. n. 11/2005 " sono sostituite dalle seguenti: " 32, comma 6, della l.r. 1/2015 ".

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 10/2014 le parole: " 18, comma 5 della l.r. n. 11/2005 " sono sostituite dalle seguenti: " 32, comma 6, della l.r. 1/2015 " e le parole: " 5, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) " sono sostituite dalle seguenti: " 113 della l.r. 1/2015 . ".

Art. 9

(Modifica all' articolo 31 della l.r. 10/2014 )

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 10/2014 è sostituita dalla seguente:
 
" c) dello sconto praticato o del ribasso effettuato, espresso in percentuale; lo sconto praticato o il ribasso effettuato può anche essere espresso sia numericamente che in percentuale. ".

Art. 10

(Modifiche all' articolo 33 della l.r. 10/2014 )

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 10/2014 sono aggiunti i seguenti:
 
" 7-bis. L'autorizzazione all'apertura è dichiarata decaduta quando:
 
a) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M2 entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità anche connessa alla scadenza di eventuali titoli edilizi;
 
b) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M3 o di una grande struttura di vendita, entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 12;
 
c) l'attività è sospesa, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
 
7-ter. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di una media struttura di tipo M1 nel caso di sospensione dell'attività, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
".

Art. 11

(Modifica all' articolo 34 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 10/2014 le parole: " all'articolo 28, commi 12, 13 e 14. " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 28, commi 8, 12, 13 e 14, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. ".

Art. 12

(Modifica all' articolo 35 della l.r. 10/2014 )

1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 10/2014 è sostituita dalla seguente:
 
" q) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta ed organizzata dai comuni, anche al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; ".

Art. 13

(Modifica all' articolo 37 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 10/2014 dopo le parole: " non interdetta dal Comune " sono inserite le seguenti: " nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 52, comma 1-ter del d.lgs. 42/2004 , ".

Art. 14

(Modifiche all' articolo 40 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 10/2014 prima delle parole: " la concessione " sono inserite le seguenti: " Salvo quanto previsto al comma 2-bis, ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:
 
" 2-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all' articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 la concessione di posteggio nelle fiere promozionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q) ha durata pari a quella della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune. ".

Art. 15

(Modifiche all' articolo 42 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 10/2014 le parole: " ad un'ora " sono sostituite dalle seguenti: " a due ore " e le parole: " I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore. " sono soppresse.

Art. 16

(Modifiche all' articolo 45 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 10/2014 le parole: " con proprio regolamento " sono sostituite dalle seguenti: " con proprio atto " e le parole: " , i Comuni, l'INPS e l'INAIL " sono sostituite dalle seguenti: " e ANCI Umbria, ".

2. Il comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 10/2014 è abrogato.

Art. 17

(Modifica all' articolo 47 della l.r. 10/2014 )

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 10/2014 , è aggiunta la seguente:
 
" c-bis) nel caso di cessione della gestione dell'attività commerciale, corrispondente all'autorizzazione di cui all'articolo 39, per effetto di contratto di subaffitto; ".

Art. 18

(Modifica all' articolo 51 della l.r. 10/2014 )

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 10/2014 dopo le parole: " nelle quali " sono inserite le seguenti: " , nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 52 del d.lgs. 42/2004 , ".

Art. 19

(Modifica all' articolo 52 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 10/2014 le parole: " a cura dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 14 " sono soppresse.

Art. 20

(Modifiche all' articolo 63 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 10/2014 le parole: " , nazionale e regionale " sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:
 
" 3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale l'interessato chiede, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Comune competente per territorio, il riconoscimento o la conferma della qualifica, ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'articolo 64. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo diversa comunicazione da parte del Comune competente, la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 64. ".

Art. 21

(Sostituzione dell' articolo 64 della l.r. 10/2014 )

1. L' articolo 64 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 64 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
 
1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito delle banche dati di interesse regionale di cui all' articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali denominato calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.
 
2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.
 
3. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio, o alla Regione nel caso di manifestazione fieristica internazionale, la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto.
 
4. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, di cui al presente Titolo, assegna la qualifica alla manifestazione fieristica e trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di inserimento nel calendario regionale, i dati necessari.
 
5. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, già inserite nel calendario regionale, sono comunicate dal comune alla Regione entro dieci giorni.
".

Art. 22

(Modifica all' articolo 67 della l.r. 10/2014 )

1. All' articolo 67 della l.r. 10/2014 le parole: " e comunale " sono soppresse.

Art. 23

(Modifica all' articolo 69 della l.r. 10/2014 )

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 10/2014 le parole: " di cui al decreto del Ministero dell'interno del 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi). " sono soppresse.

Art. 24

(Modifiche all' articolo 72 della l.r. 10/2014 )

1. La rubrica dell' articolo 72 della l.r. 10/2014 è sostituita dalla seguente: " (Norme di attuazione) ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della l.r. 10/2014 è aggiunto il seguente:
 
" 3-bis. La Giunta regionale, al fine di disciplinare le modalità di effettuazione del collaudo di cui all'articolo 82, stipula apposita convenzione con ANCI Umbria, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e le Aziende unità sanitarie locali. ".

Art. 25

(Modifica all' articolo 80 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 10/2014 le parole: " , localizzati fuori dai centri abitati, " sono soppresse.

Art. 26

(Modifica all' articolo 81 della l.r. 10/2014 )

1. Il comma 2 dell'articolo 81 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane. Alla SCIA è allegata la documentazione attestante la conformità dell'impianto al progetto e alla normativa vigente. ".

Art. 27

(Modifiche all' articolo 82 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 10/2014 , dopo le parole: " in caso di impianti stradali " sono inserite le seguenti: " e di impianti ad uso privato, ".

2. Il comma 7 dell'articolo 82 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:
 
" 7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 81, comma 1, soggette a SCIA e per la messa in esercizio degli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili di cui all'articolo 69, comma 1, lettera i), autorizzati dal Comune competente, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia asseverata, che il titolare trasmette al Comune, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco. ".

Art. 28

(Modifica all' articolo 84 della l.r. 10/2014 )

1. Alla rubrica dell' articolo 84 della l.r. 10/2014 , le parole: " e osservatorio " sono soppresse.

Art. 29

(Modifica all' articolo 86 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 2 dell'articolo 86 della l.r. 10/2014 le parole: " e comunque per almeno quindici giorni " sono soppresse.

Art. 30

(Modifica all' articolo 88 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 2 dell'articolo 88 della l.r. 10/2014 le parole: " , 10 c. 8 e 14 " sono sostituite dalle seguenti: " e 10 c. 8 ".

Art. 31

(Modifiche all' articolo 89 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014 le parole: " sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico " sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2017 ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente: " 1-bis. Il Piano triennale di cui al comma 1 dell'articolo 10 è approvato entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 10. ".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014 sono inseriti i seguenti:
 
" 4-bis. Nel caso di terremoti, alluvioni, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità o eccezionalità, riconosciuti o dichiarati tali dalla competente autorità pubblica, che determinano l'inagibilità anche parziale dei locali dove si svolge l'attività commerciale, la delocalizzazione totale o parziale della medesima attività è subordinata, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAPE del Comune competente per territorio corredata da apposita autocertificazione circa il mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nei relativi titoli autorizzatori.
 
4-ter. Ai fini della delocalizzazione di cui al comma 4-bis il trasferimento dell'attività interessata è possibile esclusivamente in locali o strutture, dotate di tutti i requisiti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie, strutturali, edilizie, di impiantistica e di sicurezza, e situati in prossimità dei locali delle aziende danneggiate dichiarate inagibili, con possibilità di incremento massimo del venti per cento della superficie di vendita. Sono fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e delle strutture e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.
 
4-quater. Le attività commerciali di cui ai commi 4-bis e 4-ter, entro dodici mesi dal recupero o dalla ricostruzione dell'immobile originariamente dichiarato inagibile, procedono alla rilocalizzazione dell'attività commerciale.
".

Art. 32

(Abrogazioni)

1. L' articolo 14 della l.r. 10/2014 è abrogato.

2. L' articolo 27 della l.r. 10/2014 è abrogato.

3. L' articolo 28 della l.r. 10/2014 è abrogato.

4. L' articolo 65 della l.r. 10/2014 è abrogato.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 novembre 2016

Marini