Art. 10
(Modifiche all'
articolo 33 della l.r. 10/2014
)
1.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 10/2014
sono aggiunti i seguenti:
"
7-bis. L'autorizzazione all'apertura è dichiarata decaduta quando:
a) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M2 entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità anche connessa alla scadenza di eventuali titoli edilizi;
b) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M3 o di una grande struttura di vendita, entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 12;
c) l'attività è sospesa, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
7-ter. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di una media struttura di tipo M1 nel caso di sospensione dell'attività, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
".
Art. 12
(Modifica all'
articolo 35 della l.r. 10/2014
)
1.
La
lettera q) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 10/2014
è sostituita dalla seguente:
"
q) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta ed organizzata dai comuni, anche al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
".
Art. 20
(Modifiche all'
articolo 63 della l.r. 10/2014
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 10/2014
le parole: "
, nazionale e regionale
" sono soppresse.
2.
Il
comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 10/2014
è sostituito dal seguente:
"
3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale l'interessato chiede, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Comune competente per territorio, il riconoscimento o la conferma della qualifica, ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'articolo 64. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo diversa comunicazione da parte del Comune competente, la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 64.
".
Art. 21
(Sostituzione dell'
articolo 64 della l.r. 10/2014
)
1.
L'
articolo 64 della l.r. 10/2014
è sostituito dal seguente:
"
Art. 64 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito delle banche dati di interesse regionale di cui all'
articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali denominato calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.
2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.
3. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio, o alla Regione nel caso di manifestazione fieristica internazionale, la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto.
4. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, di cui al presente Titolo, assegna la qualifica alla manifestazione fieristica e trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di inserimento nel calendario regionale, i dati necessari.
5. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, già inserite nel calendario regionale, sono comunicate dal comune alla Regione entro dieci giorni.
".
Art. 23
(Modifica all'
articolo 69 della l.r. 10/2014
)
1.
Alla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 10/2014
le parole: "
di cui al decreto del Ministero dell'interno del 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi).
" sono soppresse.
Art. 24
(Modifiche all'
articolo 72 della l.r. 10/2014
)
1.
La rubrica dell'
articolo 72 della l.r. 10/2014
è sostituita dalla seguente: "
(Norme di attuazione)
".
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 72 della l.r. 10/2014
è aggiunto il seguente:
"
3-bis. La Giunta regionale, al fine di disciplinare le modalità di effettuazione del collaudo di cui all'articolo 82, stipula apposita convenzione con ANCI Umbria, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e le Aziende unità sanitarie locali.
".
Art. 26
(Modifica all'
articolo 81 della l.r. 10/2014
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 81 della l.r. 10/2014
è sostituito dal seguente:
"
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane. Alla SCIA è allegata la documentazione attestante la conformità dell'impianto al progetto e alla normativa vigente.
".
Art. 27
(Modifiche all'
articolo 82 della l.r. 10/2014
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 10/2014
, dopo le parole: "
in caso di impianti stradali
" sono inserite le seguenti: "
e di impianti ad uso privato,
".
2.
Il
comma 7 dell'articolo 82 della l.r. 10/2014
è sostituito dal seguente:
"
7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 81, comma 1, soggette a SCIA e per la messa in esercizio degli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili di cui all'articolo 69, comma 1, lettera i), autorizzati dal Comune competente, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia asseverata, che il titolare trasmette al Comune, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
".
Art. 31
(Modifiche all'
articolo 89 della l.r. 10/2014
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014
le parole: "
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico
" sono sostituite dalle seguenti: "
il 31 dicembre 2017
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014
è inserito il seguente: "
1-bis. Il Piano triennale di cui al comma 1 dell'articolo 10 è approvato entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 10.
".
3.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014
sono inseriti i seguenti:
"
4-bis. Nel caso di terremoti, alluvioni, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità o eccezionalità, riconosciuti o dichiarati tali dalla competente autorità pubblica, che determinano l'inagibilità anche parziale dei locali dove si svolge l'attività commerciale, la delocalizzazione totale o parziale della medesima attività è subordinata, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAPE del Comune competente per territorio corredata da apposita autocertificazione circa il mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nei relativi titoli autorizzatori.
4-ter. Ai fini della delocalizzazione di cui al comma 4-bis il trasferimento dell'attività interessata è possibile esclusivamente in locali o strutture, dotate di tutti i requisiti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie, strutturali, edilizie, di impiantistica e di sicurezza, e situati in prossimità dei locali delle aziende danneggiate dichiarate inagibili, con possibilità di incremento massimo del venti per cento della superficie di vendita. Sono fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e delle strutture e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.
4-quater. Le attività commerciali di cui ai commi 4-bis e 4-ter, entro dodici mesi dal recupero o dalla ricostruzione dell'immobile originariamente dichiarato inagibile, procedono alla rilocalizzazione dell'attività commerciale.
".