Legge regionale 4 maggio 2016, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 4 maggio 2016

Date di vigenza

12/05/2016 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 maggio 2016 , n. 6 .
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 11/05/2016

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione all' art. 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 )

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), è abrogata.

Art. 3

(Modificazione all' art. 20 della l.r. 12/2015 )

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 12/2015 , dopo le parole: " della ricerca " sono aggiunte le seguenti: " nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato ".

Art. 4

(Sostituzione dell' art. 43 della l.r. 12/2015 )

1. L' articolo 43 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 43 (Divieto di coltivazione di piante transgeniche) 1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche i divieti di coltivazione su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate sono introdotti in conformità alla disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2015/412. ".

Art. 5

(Modificazione all' art. 46 della l.r. 12/2015 )

1. Al comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 12/2015 , le parole: " della sanità " sono sostituite dalle seguenti: " dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ".

Art. 6

(Modificazione all' art. 47 della l.r. 12/2015 )

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 12/2015 , le parole: " della Sanità " sono sostituite dalle seguenti: " dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ".

Art. 7

(Modificazione all' art. 64 della l.r. 12/2015 )

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 12/2015 , dopo le parole: " cinque anni " sono aggiunte le seguenti: " , nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato e di sostegno allo sviluppo rurale ".

Art. 8

(Modificazione all' art. 83 della l.r. 12/2015 )

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 12/2015 , dopo le parole: " dal Titolo II " sono aggiunte le seguenti: " e della normativa europea in materia di aiuti di stato ".

Art. 9

(Modificazioni all' art. 95 della l.r. 12/2015 )

1. Al comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 12/2015 , la parola: " cinquanta " è sostituita dalla seguente: " quaranta ". .

2. Il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 12/2015 è abrogato.

Art. 10

(Modificazione all' art. 127 della l.r. 12/2015 )

1. Il comma 2 dell'articolo 127 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:
 
" 2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 maggio 2016

Marini