Art. 4
(Sostituzione dell'
art. 43 della l.r. 12/2015
)
1.
L'
articolo 43 della l.r. 12/2015
è sostituito dal seguente:
"
Art. 43 (Divieto di coltivazione di piante transgeniche) 1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche i divieti di coltivazione su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate sono introdotti in conformità alla disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2015/412.
".