Art. 2
(Modificazioni all'articolo 29)
1.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003
è sostituita dalla seguente:
"
a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
".
2.
Dopo la
lettera d) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003
sono aggiunte le seguenti:
"
d bis) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 10.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
d ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
".
3.
Il
comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003
è sostituito dal seguente:
"
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d bis) e d ter) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.
".
4.
Il
comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003
è sostituito dal seguente:
"
6. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.
".
5.
Il
comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003
è abrogato.
Art. 5
(Norme transitorie)
1.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all'
articolo 29, comma 4, della l.r. 23/2003
, come modificato dall'
articolo 2
della presente legge, a quanto previsto dalle modifiche introdotte al medesimo
articolo 29 della l.r. 23/2003
.
2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il bando per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica di cui all'
articolo 30 della l.r. n. 23/2003
è indetto dal comune dopo l'entrata in vigore delle norme regolamentari di adeguamento di cui al
comma 1
.
3.
Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono comunque efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.