Legge statutaria 16 aprile 2005, n. 21


LEGGE REGIONALE n.21 del 16 Aprile 2005

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Aprile 2005 , n. 21
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. n. 17 del 18/04/2005

Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell' art. 123, secondo comma della Costituzione ; il Governo ha promosso giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; La Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia della Regione

1. L'Umbria è Regione autonoma, parte costitutiva della Repubblica italiana una ed indivisibile nata dalla Resistenza, ed esercita le proprie funzioni nel rispetto della Costituzione  e delle norme dell'Unione Europea[6]  .

2. La Regione riconosce il valore dell'unità nazionale espresso nel Risorgimento.

3. La Regione opera, nel rispetto della laicità delle istituzioni, per la piena attuazione dei principi della Costituzione e della dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, riconoscendosi in particolare nei valori di libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà e dell'identità nazionale.

4. La Regione promuove il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità regionale e favorisce il processo democratico della riforma dello Stato e la piena realizzazione politica e sociale dell'Unione Europea, fondata su principi e valori condivisi.

Art. 2

Identità e valori

1. La Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni:

- la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;

- la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale,  economica e territoriale,[7]  delle differenze;

- la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; [8]

- l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;

- la vocazione europeista;

- il pluralismo culturale ed economico;

- la cultura del lavoro e dell'impresa a sostegno dello sviluppo economico e sociale; [9]

- la qualità del proprio ambiente;

- il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria.

1 bis. La Regione promuove il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo territorio. [10]

Art. 3

Articolazione territoriale

1. La Regione è costituita dai Comuni dell'Umbria e dalle Province di Perugia e Terni.

2. La città di Perugia è capoluogo della Regione.

3. La Regione ha un proprio gonfalone, una bandiera ed uno stemma, raffiguranti in sintesi grafica i tre Ceri di Gubbio.

Titolo II

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 4

Pace

1. La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. La Regione concorre, con le istituzioni nazionali e internazionali, a promuovere la pace e la piena realizzazione della democrazia e ne persegue le finalità con iniziative legislative, di informazione, educazione e cooperazione.

Art. 5

Uguaglianza

1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle   [ ... ] [11]   , l'origine geografica,[12]  etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

2. La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la di - suguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio.

[ 3. ] [13]

3. La Regione assicura il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l'autonomia, la libertà di accesso, l'inclusione sociale, la realizzazione di progetti di vita indipendente, la cittadinanza attiva e il pieno inserimento nelle attività professionali e produttive. [14]

4. La Regione assicura l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale.

5. La Regione tutela i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale ed interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficoltà.

[ Art. 6 ] [15]
Articolo 6

Tutela dei consumatori

1. La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell'informazione, la tracciabilità, la sicurezza, la qualità, la salubrità, la funzionalità e la durabilità dei prodotti.

2. La Regione promuove comportamenti e scelte di consumo orientati ad impatti ambientalmente compatibili e sostenibili.

[16]
[ Art. 7 ] [17]
Articolo 7

Parità

1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra donne e uomini in ogni campo, attraverso programmi, leggi, azioni positive e iniziative al fine di garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica, politica e lavorativa. La Regione si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tali principi.

2. Al fine di conseguire l'effettivo equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive, nel rispetto dei principi della Costituzione.

3. La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza regionale.

[18]
Art. 8

Umbri all'estero e immigrazione

1. La Regione mantiene e sviluppa i legami culturali, sociali ed economici con gli umbri residenti all'estero, con le loro famiglie ed associazioni, promuove la loro partecipazione alla vita della comunità regionale, il coinvolgimento nelle iniziative della Regione nei paesi di residenza e agevola l'eventuale loro rientro e reinserimento in Umbria.

2. La Regione riconosce il valore umano, sociale e culturale della immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella comunità regionale delle persone immigrate.

Art. 9

Famiglia. Forme di convivenza

La Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida.

Tutela altresì forme di convivenza.

2 bis. La Regione attiva politiche di conciliazione tra i tempi della vita e del lavoro, promuove misure per il sostegno delle giovani coppie e dei nuclei familiari socialmente svantaggiati e a sostegno della natalità. [19]

Art. 10

Integrazione e interazione regionale

1. La Regione riconosce nella complessità delle radici storiche, sociali e culturali dei propri territori una risorsa, opera per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e ne promuove lo sviluppo e l'integrazione, nel rafforzamento dell'identità regionale.

1 bis. La Regione riconosce le aree interne come presidi essenziali a tutela del territorio e promuove politiche di intervento dirette alla loro valorizzazione economica, sociale, ambientale, culturale e a sostegno dello sviluppo, del ripopolamento e di adeguate condizioni di vita al fine di contrastare la marginalizzazione e il declino demografico. [20]

2. La Regione, per la natura policentrica della sua struttura territoriale e per la propria collocazione geografica, opera per la piena cooperazione con le altre Regioni, e in particolare per l'interazione con quelle confinanti.

[ Art. 11 ] [21]
Articolo 11

Ambiente, paesaggio e biodiversità

1. La Regione al fine di assicurare, anche alle generazioni future, le migliori condizioni di vita, la tutela della salute e la tutela degli ecosistemi, riconosce a tutti gli individui il diritto inviolabile a vivere in un ambiente salubre e, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie azioni, ne tutela, garantisce e promuove la conservazione. La Regione riconosce e garantisce altresì il diritto dei cittadini ad essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.

2. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e la biodiversità quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

3. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.

4. La Regione, nello svolgimento della propria azione amministrativa, concorre alle finalità ambientali, ispirandosi ai principi di precauzione, azione preventiva, proporzionalità, sostenibilità, trasparenza e partecipazione dei cittadini, e opera affinché l'iniziativa economica privata sia compatibile con la tutela dell'ambiente e con l'esercizio pieno del diritto di ogni individuo di vivere in un ambiente salubre. A tal fine la Regione promuove, in particolare, la riduzione, il riciclo e il recupero dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione dei protocolli internazionali e delle direttive europee.

5. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.

[22]
Art. 11 bis

(Risorse naturali)

1. La Regione tutela le risorse naturali, anche a garanzia delle generazioni future. Considera l'acqua un bene comune e primario e l'accesso ad essa un diritto universale. Riconosce il carattere esclusivamente pubblico dell'acqua e pone in essere politiche di gestione delle risorse idriche coerenti con tali principi.

[23]
Articolo 11 ter

Crisi climatica

1. La Regione riconosce il grave rischio contemporaneo e le conseguenze locali e globali dei cambiamenti climatici per l'integrità e la sopravvivenza delle specie viventi.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sviluppa politiche volte all'adattamento delle comunità al fine di ridurre e mitigare gli effetti delle crisi climatiche.

3. La Regione adotta e promuove politiche volte a sostenere la transizione ecologica e la progressiva riduzione delle cause antropiche dei cambiamenti climatici, in armonia e d'intesa con tutti i livelli istituzionali nazionali ed internazionali, ai fini del raggiungimento della neutralità climatica.

[24]
Articolo 11 quater

Cultura

1. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesaggistico umbro, promuove e favorisce lo sviluppo delle attività economiche che operano in tale ambito.

[25]
Articolo 11 quinquies

Turismo

1. La Regione promuove e sostiene il turismo quale motore sociale ed economico del territorio, nel rispetto della qualità e della sostenibilità ambientale e ne favorisce lo sviluppo valorizzando le risorse identitarie e le eccellenze locali, le vocazioni territoriali e le tradizioni dell'Umbria.

[26]
Articolo 11 sexies

Agricoltura

1. La Regione promuove, sostiene e tutela l'attività agricola e ne riconosce e valorizza la funzione di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, di prevenzione del territorio dal dissesto idrogeologico e di salvaguardia della biodiversità.

[27]
Articolo 11 septies

Sviluppo sostenibile

1. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesaggistiche.

2. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione e la rigenerazione dell'ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero, la rivitalizzazione e la progettazione integrata, sostenibile e sistemica delle città, dei centri storici e dei piccoli borghi.

[28]
Art. 12

Mobilità e comunicazioni

1. La Regione concorre alla realizzazione di un integrato e sostenibile sistema di mobilità regionale, connesso in modo efficace al sistema extraregionale.

Art. 13

Diritto alla salute

[ 1. ] [29]

1. La Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, anche attraverso una rete di servizi sanitari, sociali e assistenziali regionali, accessibile, equa e non discriminatoria, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, del volontariato e degli enti del terzo settore e garantendo la qualità delle prestazioni. [30]

2. La Regione, nell'attuazione delle politiche sanitarie, ispira la propria azione al principio della centralità e della dignità   [ ... ] [31]   dell'individuo[32]  .

3. La Regione riconosce nell'attività fisica e sportiva un momento determinante per la salute e la formazione della persona. Tutela e valorizza la diffusione dello sport, favorendo la realizzazione di strutture adeguate.

4. La Regione adotta misure volte a garantire la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro, mediante la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento.

5. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale anche al fine di garantire a tutti una migliore qualità della vita  sviluppando politiche per l'invecchiamento attivo a favore degli anziani e politiche specifiche a favore delle persone con disabilità[33]  .

[ Art. 14 ] [34]
Articolo 14

Istruzione e formazione

1. La Regione riconosce la funzione fondamentale dell'istruzione pubblica e l'obbligo del sistema scolastico a garantire a tutti il diritto allo studio, valorizza l'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche, contribuisce a qualificare l'offerta formativa e incentiva la ricerca scientifica.

2. La Regione opera, nel rispetto delle esigenze territoriali, per un effettivo diritto allo studio e predispone servizi adeguati per rispondere ai bisogni formativi di tutti, con particolari garanzie per le situazioni di disagio e di svantaggio. La Regione favorisce il raggiungimento dei gradi più alti degli studi a coloro che sono privi di mezzi necessari.

3. La Regione opera per la generalizzazione delle scuole dell'infanzia e per la qualificazione degli asili nido.

4. La Regione disciplina l'istruzione e la formazione professionale, ne promuove l'integrazione, contribuisce a prevenire la dispersione scolastica, promuove la formazione per tutto l'arco della vita per contribuire a superare le differenze di carattere economico, sociale e culturale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La Regione predispone in particolare le attività e i servizi necessari per la qualificazione, la riqualificazione e l'orientamento scolastico e professionale, in sinergia con gli organismi del settore accreditati.

5. La Regione riconosce il ruolo centrale dell'Università degli studi di Perugia, dell'Università per Stranieri e degli Istituti per l'Alta Formazione, per il progresso culturale e tecnologico, per lo sviluppo della ricerca scientifica e per il sostegno all'innovazione dei settori produttivi della comunità umbra. Promuove a tal fine forme di intesa e di collaborazione.

6. La Regione valorizza il ruolo degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS per l'istruzione terziaria non accademica al fine di favorire lo sviluppo delle attività formative rispondenti alle esigenze del sistema economico territoriale.

[35]
Art. 15

  [ ... ] [36]   Lavoro, occupazione e impresa[37] 

1. La Regione assume il lavoro dipendente o autonomo come diritto della persona e condizione di libertà. Concorre alla predisposizione delle misure dirette a promuoverne la stabilità e a garantirne la qualità. Disciplina la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. La Regione assume la realizzazione di una condizione di piena occupazione quale primario obiettivo sociale e fattore essenziale dello sviluppo economico regionale. Concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità di accesso al lavoro  promuovendo ed attivando concrete politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità o delle persone più svantaggiate a rischio di esclusione sociale[38]  .

3. La Regione riconosce il ruolo sociale dell'impresa, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative quali fattori di sviluppo, anche al fine di rafforzare un sistema produttivo integrato. La Regione favorisce e opera per il progresso scientifico, culturale e tecnologico delle produzioni e per la qualità delle attività imprenditoriali  , promuove iniziative funzionali a favorirne la competitività e adotta le necessarie misure di semplificazione amministrativa[39]  .

4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialità e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.

Articolo 15 bis

Diritto alla connettività

1. La Regione riconosce il diritto alla connettività, inteso come accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica, quale fondamentale strumento di sviluppo individuale e sociale della persona e di crescita economico-sociale.

2. La Regione promuove l'esercizio del diritto alla connettività, assicurando in particolare, per quanto di sua competenza, il diritto all'accesso ad internet, in condizioni di parità, omogeneità territoriale e con modalità tecnologicamente avanzate e aggiornate, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine tecnico, economico, culturale e sociale che ne impediscono il pieno esercizio.

[40]
Art. 16

Sussidiarietà

1. La sussidiarietà è principio dell'azione politica e amministrativa della Regione.

2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni singoli o associati, ed alle Province, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.

[ 3. ] [41]

3. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, del volontariato, degli enti civili e religiosi e degli enti del terzo settore, garantendo, con le modalità stabilite dalla legge regionale, il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici e adeguate modalità di informazione e di consultazione. [42]

[ Art. 17 ] [43]
Articolo 17

Autonomie funzionali e sociali

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali quali soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio. Riconosce e promuove altresì il ruolo delle autonomie sociali quali espressione del naturale processo di aggregazione delle persone, garantendone la partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale

[44]
Art. 18

Programmazione

1. La Regione assume la programmazione e la valutazione degli obiettivi conseguiti come metodo della propria azione e come processo democratico, per assicurare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo ed alla coesione della società regionale.

[ 2. ] [45]

1-bis. La legge regionale individua gli strumenti generali della programmazione, e disciplina le procedure di formazione, aggiornamento, attuazione e verifica dei risultati degli stessi. [46]

[ 3. ] [47]

Art. 19

Concertazione

1. Il Presidente della Giunta regionale può attivare fasi formali di concertazione con le rappresentanze istituzionali, funzionali, economiche, sociali, professionali per individuare linee di intesa. Negli atti di competenza   [ ... ] [48]   dell'Assemblea legislativa[49]  , la concertazione è avviata previa immediata informazione al Consiglio stesso che può adottare atti di indirizzo.

2. Il Presidente   [ ... ] [50]   dell'Assemblea[51]  convoca annualmente i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della Regione nella Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro.   [ ... ] [52]   L'Assemblea legislativa[53]  sulla base degli atti della Conferenza può adottare linee di indirizzo.

Titolo III

PARTECIPAZIONE

Art. 20

Istituti di partecipazione

1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e  partecipativa nonché[54]  di inclusione sociale, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo degli organi e delle istituzioni regionali.

1 bis. La Regione attiva adeguate forme di ascolto finalizzate alla conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità disciplinate dalla legge regionale. [55]

2. La partecipazione si attua mediante l'iniziativa legislativa e referendaria, il diritto di petizione   [ ... ] [56]   , la consultazione e l'istruttoria pubblica[57]  .

3. La petizione consiste nel diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di richiedere   [ ... ] [58]   all'Assemblea legislativa[59]  l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità.

4. La legge regionale stabilisce gli ambiti, i limiti e le modalità della partecipazione e delle forme di consultazione, assicurando la disponibilità di servizi e di tecnologie adeguate.

Art. 21

  [ ... ] [60]   Informazione, trasparenza e comunicazione[61] 

1. La Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la più ampia informazione  e trasparenza[62]  sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

[ 2. ] [63]

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione, promuove l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, e assume i principi di pubblicità, trasparenza e conoscibilità degli atti come metodo della propria azione legislativa e amministrativa e come strumento per consentire ai cittadini l'effettiva conoscenza e comprensione delle attività della Regione medesima. [64]

Art. 22

Referendum

[ 1. ] [65]

1. La Regione riconosce il referendum quale istituto di democrazia diretta, ne favorisce l'utilizzazione e ne garantisce lo svolgimento. A tal fine la legge regionale, nel disciplinare il procedimento referendario, individua tempi certi e inderogabili entro cui il referendum è indetto e deve svolgersi. [66]

2. I referendum sono di tipo consultivo e abrogativo.

Art. 23

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è diretto a conoscere gli orientamenti della comunità regionale e di comunità locali su specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.

2.   [ ... ] [67]   L'Assemblea legislativa[68]  , a maggioranza assoluta dei componenti, delibera l'indizione del referendum consultivo su proposta del Presidente della Regione, sentita la Giunta, o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

3. Per i referendum diretti a conoscere gli orientamenti delle comunità locali, la delibera   [ ... ] [69]   assembleare[70]  individua gli ambiti territoriali di riferimento e le popolazioni interessate alla consultazione.

4. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la fusione, la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni comunali.

5. La legge regionale stabilisce i limiti e le modalità di attuazione del referendum consultivo.

Art. 24

Referendum abrogativo

1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento regionale quando lo richiedano almeno diecimila elettori o un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, i quali deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

1 bis. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di un atto amministrativo generale di alta programmazione è indetto solo quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori. [71]

[ 2. ] [72]

2. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, delle leggi di integrazione e revisione dello stesso, delle leggi di stabilità regionale, di bilancio, di approvazione del rendiconto, di assestamento del bilancio, delle leggi tributarie, delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative europee, nonché delle leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri. [73]

3. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

4. Il referendum abrogativo non può essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza   [ ... ] [74]   dell'Assemblea legislativa[75]  e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo gli elettori   [ ... ] [76]   dell'Assemblea legislativa[77]  .

6. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto del referendum a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato della consultazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto nuovamente a referendum prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del referendum precedente.

9. Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.

10. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum abrogativo, disciplinando il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum e ne garantisce l'imparzialità.  Definisce altresì gli atti amministrativi generali di programmazione che possono essere sottoposti a referendum abrogativo.[78] 

Articolo 24 bis

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica indetta dall'Assemblea legislativa su richiesta di non meno di tremila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.

2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

3. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.

[79]
Art. 25

Integrazione europea e rapporti con l'estero

[ 1. ] [80]

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alla formazione degli atti dell'Unione Europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale stabilisce le modalità di raccordo tra Assemblea legislativa e Giunta regionale al fine di delineare la posizione della Regione nella formazione degli atti dell'Unione Europea. Per garantire la partecipazione piena e tempestiva dell'Assemblea legislativa alla formazione degli atti dell'Unione Europea, il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa individua i casi in cui le Commissioni consiliari assumono poteri deliberanti. [81]

1 bis. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti dell'Unione Europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi. [82]

2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea   [ ... ] [83]   e promuove[84]  la conoscenza dell'attività   [ ... ] [85]   dell'Unione Europea[86]  presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi   [ ... ] [87]   dell'Unione Europea[88]  che richiedono un intervento legislativo.

3. La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative   [ ... ] [89]   dell'Unione Europea[90]  .

4. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge.

5. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

Titolo IV

RAPPORTI REGIONE ENTI LOCALI

Articolo 25 bis

Rapporti con gli Enti locali

1. La Regione instaura rapporti con gli Enti locali in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce stabili rapporti istituzionali con i Comuni e le loro Unioni e Associazioni, nonché con le Province.

2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:

a) esercita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardino obiettivi che non possano essere realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;

b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;

c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle Province.

[91]
[ Art. 26 ] [92]
Articolo 26 bis

Rapporti interregionali

1. La Regione promuove e valorizza i rapporti con le altre Regioni sulla base del principio di leale collaborazione sia istituzionale che negoziale.

2. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 2.

[93]
Articolo 26

Integrazione tra livelli di governo

1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei Comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane, interne o economicamente svantaggiate, riconosce la specificità dei territori montani ed interni e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo. Assicura altresì il concorso e la partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

4. La Regione individua con legge, nelle materie di propria competenza, le funzioni amministrative da conferire ai Comuni e alle Province, in conformità ai principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità, responsabilità, adeguatezza e differenziazione. Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative determinano per ciascuna di esse i settori, i criteri e le risorse necessarie per renderne effettivo l'esercizio.

[94]
Art. 27

Potere sostitutivo

1. La legge regionale disciplina le modalità e le garanzie del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei Comuni e delle Province nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite.

2. La Giunta regionale, previa diffida all'ente inadempiente con fissazione di un congruo termine, esercita, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il potere sostitutivo e adotta gli atti necessari dandone comunicazione   [ ... ] [95]   all'Assemblea legislativa[96]  .

Art. 28

Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali.

2. La legge regionale disciplina  il funzionamento e[97]  la composizione del Consiglio delle Autonomie locali in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilisce le risorse necessarie per il suo funzionamento.  La legge regionale prevede idonee forme di partecipazione di rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali.[98] 

3. Il Consiglio delle Autonomie locali approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 29

Competenze del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri e formula proposte   [ ... ] [99]   all'Assemblea legislativa[100]  e alla Giunta  regionale[101]  . In particolare esprime pareri obbligatori   [ ... ] [102]   all'Assemblea legislativa[103]  in materia   [ ... ] [104]  di programmazione regionale, di bilancio e conto consuntivo e sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2.   [ ... ] [105]   L'Assemblea legislativa[106]  , qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio emesso dal Consiglio delle Autonomie locali, sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al Consiglio delle Autonomie locali, dandone comunicazione   [ ... ] [107]   all'Assemblea legislativa[108]  .

Titolo V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 30

Azione amministrativa

1. La Regione informa l'azione amministrativa ai principi di legalità, imparzialità,  proporzionalità,[109]  efficienza, economicità ed efficacia  , nonché ai principi di collaborazione e buona fede[110]  .

2. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati in modo da assicurare semplificazione, snellezza e trasparenza e da garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi, strutture e servizi.

3. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio dell'attività amministrativa, in collaborazione con i Comuni e le Province.

Art. 31

Organizzazione

1. La legge regionale, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, stabilisce le linee generali della organizzazione delle strutture e dei servizi   [ ... ] [111]   dell'Assemblea legislativa[112]  e della Giunta.

Art. 32

Enti, agenzie ed aziende

1. La Regione, per lo svolgimento di attività e di servizi di carattere tecnico e operativo, disciplina con legge la istituzione di enti, agenzie ed aziende speciali, soggetti alla vigilanza ed al controllo   [ ... ] [113]  degli organi regionali.

Art. 33

Personale regionale

1. L'ordinamento del personale regionale è regolato dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge statale e regionale.

2. La dotazione organica del personale regionale deve essere adeguata allo svolgimento delle funzioni spettanti alla Regione.

3. La Regione, al fine di valorizzare la professionalità, l'operatività e l'efficienza del personale, ne promuove la formazione e l'aggiornamento.

Titolo VI

SISTEMA DELLE FONTI

[ Art. 34 ] [114]
Articolo 34

Fonti normative e potestà legislativa

1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi e i regolamenti.

2. Le materie di competenza della Regione sono disciplinate con legge.

3. La potestà legislativa non può essere delegata.

[115]
Art. 35

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro   [ ... ] [116]   dell'Assemblea legislativa[117]  , alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque Comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica, agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al Consiglio delle Autonomie locali.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente   [ ... ] [118]   dell'Assemblea legislativa[119]  di un progetto di legge redatto in articoli, accompagnato da una relazione contenente le indicazioni necessarie a valutare la fattibilità del progetto stesso.

3. La legge regionale disciplina le modalità e le condizioni per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli elettori.

4. Le proposte di legge presentate   [ ... ] [120]   all'Assemblea legislativa[121]  decadono con la fine della legislatura, ad eccezione di quelle di iniziativa popolare  , le quali mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata[122]  .

5.   [ ... ] [123]   L'Assemblea legislativa[124]  assicura ai propri componenti una adeguata assistenza per l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa.

[ Art. 36 ] [125]
Articolo 36

Procedimento legislativo

1. Ogni progetto di legge presentato all'Assemblea legislativa è, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dall'Assemblea stessa, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale, salvi i casi di cui all'articolo 37, comma 1.

2. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa indica le modalità e i termini per l'esame dei progetti di legge, disciplina, a garanzia dei proponenti, le procedure per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea legislativa nei casi di inosservanza dei termini massimi previsti per il loro esame e stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame dei progetti di legge di cui sia dichiarata l'urgenza.

3. I progetti relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di conferimento di funzioni amministrative, alla legge di stabilità regionale, di bilancio, di approvazione del rendiconto, alla legge di assestamento del bilancio, alla legge di ratifica di intese con altre Regioni e alla legge sul funzionamento e la composizione del Consiglio delle Autonomie locali, sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea legislativa.

4. Ogni legge regionale che prevede una spesa o che comporta minori entrate deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte.

[136]
[ Art. 37 ] [137]
Articolo 37

Procedimento in Commissione redigente

1. Il Presidente dell'Assemblea assegna, secondo le modalità e i limiti previsti nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, alla competente Commissione permanente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne dà comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari. L'approvazione finale del progetto con sole dichiarazioni di voto è sempre riservata all'Assemblea.

2. Fino al momento conclusivo dell'esame del progetto di legge da parte della Commissione, lo stesso è rimesso alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea secondo il procedimento ordinario di cui all'articolo 36, comma 1, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un Gruppo consiliare.

3. Il procedimento ordinario di cui all'articolo 36, comma 1, è sempre adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, per quelli di cui sia stata dichiarata l'urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la potestà regolamentare nonché per le proposte di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e di iniziativa popolare.

[144]
[ Art. 38 ] [145]
Articolo 38

Promulgazione, pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro trenta giorni dalla trasmissione del testo deliberato.

2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

3. La Regione provvede a forme idonee ed efficaci di comunicazione e di pubblicità delle leggi, al fine di diffondere e migliorare la conoscenza dell'attività legislativa.

[146]
[ Art. 39 ] [147]
Articolo 39

Potestà regolamentare

1. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione secondo una propria numerazione progressiva.

2. La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali è esercitata dalla Giunta regionale. La Giunta regionale adotta i regolamenti previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, da rendere secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

3. L'Assemblea con legge regionale può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonché l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.

4. La potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione è esercitata dall'Assemblea legislativa.

[152]
Art. 40

Testi unici

[ 1. ] [153]

1. L'Assemblea legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino, di razionalizzazione e di semplificazione delle disposizioni regionali riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino, della razionalizzazione e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare. [156]

2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta   [ ... ] [157]   all'Assemblea [158]  il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all'approvazione finale   [ ... ] [159]   dell'Assemblea [160]  con sole dichiarazioni di voto.

3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.

5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.

Titolo VII

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 41

Organi regionali

1. Sono organi necessari della Regione   [ ... ] [161]   il Consiglio regionale Assemblea legislativa dell'Umbria[162]  , il Presidente della Giunta, la Giunta e, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle leggi, il Presidente e   [ ... ] [163]   l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria[164]  .


Capo I

  [ ... ] [165]   Il CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA[166] 

Sezione I

ORGANIZZAZIONE E ATTRIBUZIONI   [ ... ] [167]   DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA[168] 

Art. 42

Composizione

[ 1. ] [169]

[ 1. ] [170]

1.   [ ... ] [172]   L'Assemblea legislativa dell'Umbria è composta[173]  da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato. (2) [171]

2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.

3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.

Art. 43

Attribuzioni

1.   [ ... ] [174]   L'Assemblea legislativa[175]  è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.

2. In particolare   [ ... ] [176]   l'Assemblea [177]  :

a) approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell'ambito del programma di governo illustrato dal Presidente eletto;

b) determina, in seguito alla presentazione della relazione annuale del Presidente della Giunta sull'attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato;

c) approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale;

d) delibera gli atti di programmazione;

e) delibera con legge i criteri per la determinazione della entità dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

g) ratifica le intese della Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato;

h) determina le linee di indirizzo dei rapporti internazionali e della promozione all'estero dell'Umbria;

i) delibera le nomine che sono attribuite alla sua competenza dalla legge  nel rispetto del principio della parità di genere[178]  ;

l) esercita la potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione;

m) esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 44

Prima seduta

1.   [ ... ] [179]   L'Assemblea legislativa[180]  tiene di diritto la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Ove il Consigliere più anziano non vi provveda, la convocazione è disposta da almeno un quinto dei Consiglieri per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

3. La Presidenza provvisoria   [ ... ] [181]   dell'Assemblea legislativa[182]  fino alla   [ ... ] [183]   proclamazione[184]  del Presidente è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti. Fungono da segretari i due Consiglieri più giovani.

[ 4. ] [185]

4. Successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato i poteri dell'Assemblea legislativa uscente sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza, necessità e indifferibilità. [190]

Art. 45

Scioglimento anticipato

1.   [ ... ] [191]   L'Assemblea legislativa[192]  è sciolto in tutti i casi previsti dalla Costituzione.

Art. 46

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1.   [ ... ] [193]   L'Assemblea legislativa[194]  nella sua prima seduta procede, con votazione separata ed a scrutinio segreto, alla elezione fra i Consiglieri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

[ 2. ] [195]

2. L'Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti e dal Presidente dell'Assemblea, che lo presiede. Nella composizione dell'Ufficio di Presidenza è garantita la rappresentanza delle minoranze. (4) [198]

3. Il Presidente   [ ... ] [199]   dell'Assemblea legislativa[200]  è eletto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti   [ ... ] [201]   dell'Assemblea [202]  . Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

[ 4. ] [203]

4. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più giovani di età. (2)  [204]

4-bis. Le funzioni di  consigliere[206]  segretario dell'Ufficio di Presidenza sono definite dal Regolamento interno dell'Assemblea. (2)  [205]

[ 5. ] [207]

5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente dell'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi.   [ ... ] [211]   Fino alla proclamazione[212]  del nuovo Presidente l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. (2)  [210]

Art. 47

Autonomia

1.   [ ... ] [213]   L'Assemblea legislativa[214]  nell'esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

[ 2. ] [215]

2. L'Assemblea legislativa approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio bilancio di previsione e il rendiconto secondo le procedure previste dal Regolamento interno di contabilità. [220]

3. Il personale che opera alle dipendenze   [ ... ] [221]   dell'Assemblea legislativa[222]  appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta e la relativa dotazione organica è stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

[ Art. 48 ] [223]
Articolo 48 (5)

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa delibera e modifica il Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'Assemblea delibera e modifica altresì il proprio Regolamento di contabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.

3. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina l'organizzazione dell'Assemblea legislativa, le modalità di funzionamento dell'Assemblea e dei suoi organi interni, in modo da garantire il regolare ed efficiente svolgimento dei lavori. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina inoltre i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti consiliari, salvo quanto di competenza del Regolamento di contabilità, e assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei Consiglieri.

4. Il Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa disciplina le procedure per la formazione del bilancio dell'Assemblea legislativa e delle sue variazioni, dell'assestamento di bilancio e del rendiconto dell'Assemblea legislativa, nonché le procedure relative alla gestione del bilancio, nel rispetto della legge.

[228]
Art. 49

Statuto delle opposizioni

1. Il Regolamento interno   [ ... ] [229]   dell'Assemblea legislativa[230]  disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede:

a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;

b) la programmazione dei lavori   [ ... ] [231]   dell'Assemblea legislativa[232]  e delle Commissioni che permetta l'inserimento e la discussione di atti e di proposte di legge presentate dalle opposizioni;

c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare e discutere progetti di legge presentati dalle opposizioni   [ ... ] [233]   ;[234] 

c bis) l'adeguata presenza delle minoranze nelle Commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo; [235]

c ter) la garanzia della rappresentanza delle minoranze nelle nomine, in organi collegiali, spettanti all'Assemblea legislativa; [236]

c quater) la possibilità, per i Gruppi consiliari di minoranza, d'individuare il portavoce delle opposizioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. [237]

Art. 50

Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1.   [ ... ] [238]      [ ... ] [240]  [239]    [ ... ] [241]   Il Presidente dell'Assemblea formula l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea, ne dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni e del Comitato per il controllo e la valutazione[242] 
 
Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza. Inoltre, sentito l'Ufficio di Presidenza, decreta lo scioglimento   [ ... ] [243]   dell'Assemblea [244]  al di fuori dei casi previsti dall' art. 126 comma 1 della Costituzione e verifica la ricevibilità delle mozioni di sfiducia. Il Presidente

[ 2. ] [245]

2. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e sentiti il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Commissioni permanenti, stabilisce periodicamente la programmazione e il calendario dei lavori dell'Assemblea, garantendone il coordinamento con le sedute delle Commissioni. [248]

3. L'Ufficio di Presidenza accerta la natura permanente dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali.

[ 4. ] [249]

4. L'Ufficio di Presidenza assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle funzioni delle Commissioni, assicura, inoltre, l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni dell'Assemblea legislativa, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, ed esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dal Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa. [252]

5. L'Ufficio di Presidenza   [ ... ] [253]   dell'Assemblea legislativa[254]  assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.

5 bis. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevede idonee modalità di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza, fatte comunque salve le forme di pubblicità prescritte dalla legge. [255]

Art. 51

Sedute

[ 1. ] [256]

1. L'Assemblea legislativa si riunisce in seduta ordinaria, almeno in quattro sessioni annuali, nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre. Il Presidente dell'Assemblea legislativa formula l'ordine del giorno sulla base della programmazione e del calendario dei lavori di cui all'articolo 50, comma 2. [259]

[ 2. ] [260]

2. Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea legislativa, al di fuori delle sedute ordinarie e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, nei seguenti casi:

a) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;

b) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica;

c) per iniziativa dello stesso Presidente dell'Assemblea previa intesa con l'Ufficio di Presidenza.

[265]

3. Le sedute   [ ... ] [266]   dell'Assemblea legislativa[267]  sono pubbliche, salvo che   [ ... ] [268]   l'Assemblea [269]  deliberi a maggioranza assoluta di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento interno.

4. Le deliberazioni   [ ... ] [270]   dell'Assemblea legislativa[271]  non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.

4 bis. Nei casi di comprovata gravità o emergenza nazionale o regionale, le sedute dell'Assemblea possono svolgersi in modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità dell'esercizio delle attribuzioni e il funzionamento degli organi assembleari. [272]

[ Art. 52 ] [273]
Articolo 52

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Il numero minimo richiesto per costituire un Gruppo è di due Consiglieri. L'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi con un solo Consigliere nei casi e nei limiti stabiliti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, nei limiti stabiliti dalla legge, la disponibilità di risorse, strutture, personale e servizi per l'assolvimento delle loro funzioni.

3. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea nei casi previsti dal Regolamento interno. Alla Conferenza possono intervenire un rappresentante della Giunta, i Presidenti delle Commissioni consiliari e il portavoce delle opposizioni.

[280]
Art. 53

Commissioni permanenti

1.   [ ... ] [281]   L'Assemblea legislativa[282]  istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari.   [ ... ] [283]    [ ... ] [284]      [ ... ] [286]   Il numero, le attribuzioni, le modalità di composizione, di costituzione e di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.[287]  [285]  .

2. Le Commissioni  permanenti[288]  partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza   [ ... ] [289]   dell'Assemblea legislativa[290]  , svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti.  Nei casi in cui la Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 25, comma 1, le Commissioni svolgono la funzione deliberante secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa[291]  .

3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni  permanenti[292]  , secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno   [ ... ] [293]   dell'Assemblea legislativa[294]  , esercitano funzioni di controllo   [ ... ] [295]  sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono   [ ... ] [296]   all'Assemblea [297]  . In particolare verificano lo stato di attuazione   [ ... ] [298]  , degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale.

4. Il Regolamento interno   [ ... ] [299]   dell'Assemblea legislativa[300]  stabilisce tempi e modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo  previste al comma 3.[301]  .

5. Il Presidente e i membri della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare alle riunioni delle Commissioni. Le Commissioni possono, previa comunicazione alla Giunta, chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

[ 6. ] [302]

6. Le Commissioni permanenti nelle materie di loro competenza possono disporre, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella dell'Assemblea legislativa e possono procedere alla consultazione dei soggetti istituzionali, degli Enti locali, delle autonomie sociali e funzionali, delle formazioni e delle istituzioni sociali, economiche e professionali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi operanti nel territorio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. Le Commissioni permanenti nelle materie di loro competenza possono svolgere altresì audizioni dei soggetti esterni. [305]

7. Il Regolamento interno   [ ... ] [306]   dell'Assemblea legislativa[307]  stabilisce adeguate forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 54

Commissioni d'inchiesta

1.   [ ... ] [308]   L'Assemblea legislativa[309]  può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante la istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. La richiesta è presentata da almeno un decimo dei Consiglieri ed è approvata a maggioranza semplice dei votanti. In ogni caso è istituita una Commissione di inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.

3. I responsabili degli uffici regionali, nonché di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 55

Commissioni speciali

1.   [ ... ] [310]   L'Assemblea legislativa[311]  può istituire con legge Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini  conoscitive[312]  e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato.  Le prerogative e le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali sono definite nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e nelle leggi regionali istitutive delle stesse.[313] 

Sezione II

I CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 56

Convalida degli eletti

1.   [ ... ] [314]   L'Assemblea legislativa[315]  , a norma del Regolamento interno, provvede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri entro sessanta giorni dall'insediamento, sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 57

Divieto di mandato imperativo

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 58

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri regionali hanno il diritto di ricorrere agli strumenti di indirizzo e di controllo previsti dal Regolamento interno   [ ... ] [316]   dell'Assemblea legislativa[317]  .

2. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere tempestivamente dagli organi della Regione, dagli uffici regionali e dagli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate, ogni informazione necessaria all'esercizio delle loro funzioni e di ottenere copia delle delibere, degli atti e dei documenti nei limiti consentiti dalla legge.

3. Il Regolamento interno   [ ... ] [318]   dell'Assemblea legislativa[319]  stabilisce i termini entro i quali il Presidente e i componenti della Giunta riferiscono   [ ... ] [320]   all'Assemblea [321]  in seguito alle richieste avanzate dai Consiglieri.

4. La legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennità e il rimborso per le spese dei Consiglieri regionali in relazione alle funzioni e alle attività svolte.

Art. 59

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute   [ ... ] [322]   dell'Assemblea legislativa[323]  e partecipare ai lavori degli organi dei quali fanno parte. Qualora non partecipino sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno   [ ... ] [324]   dell'Assemblea legislativa[325]  .

Art. 60

Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale sono presentate per iscritto al Presidente   [ ... ] [326]   dell'Assemblea legislativa[327]  e hanno efficacia dal momento della comunicazione del Presidente   [ ... ] [328]   all'Assemblea [329]  nella sua prima riunione.

2. La decadenza del Consigliere dalla carica è dichiarata   [ ... ] [330]   dall'Assemblea legislativa[331]  secondo le modalità previste nel Regolamento interno e ha efficacia dal momento della dichiarazione.

3. In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un Consigliere, la sostituzione nella carica avviene secondo le disposizioni contenute nella legge elettorale.

Sezione III

LA VALUTAZIONE, IL CONTROLLO E LA QUALITÀ DEI TESTI NORMATIVI

Art. 61

La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi

1.   [ ... ] [332]   L'Assemblea legislativa[333]  valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative  secondo le modalità disciplinate dal Regolamento interno[334]  .

2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.

[ 3. ] [335]

[ 4. ] [336]

4. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 53, comma 2, le Commissioni permanenti valutano la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione ed il coordinamento con la legislazione vigente. (2)  [337]

[ 5. ] [338]

[ 5. ] [339]

[ 6. ] [340]

Articolo 61 bis

Comitato di controllo e valutazione

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo e valutazione delle leggi regionali, dei piani, dei programmi e delle delibere assembleari, l'Assemblea legislativa istituisce nel suo seno il Comitato di controllo e valutazione.

2. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa stabilisce le attribuzioni, le modalità di composizione, di costituzione e di funzionamento del Comitato per il controllo e la valutazione nonché le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di valutazione.

3. Il Comitato di controllo e valutazione può far ricorso ad audizioni e consultazioni ai sensi della normativa regionale ai soli fini di cui all'articolo 61, comma 1.

4. Il Comitato di controllo e valutazione riferisce direttamente all'Assemblea legislativa per l'attività svolta.

[343]
Sezione IV

PARI OPPORTUNITÀ

Art. 62

Centro per le pari opportunità

1. La Regione istituisce il Centro per le pari opportunità, quale organismo regionale di parità, che concorre con   [ ... ] [344]   l'Assemblea legislativa[345]  , la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere.

2. Il Centro esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza   [ ... ] [346]   dell'Assemblea legislativa[347]  e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere.

3. La legge regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Centro.


Capo II

PRESIDENTE DELLA GIUNTA E GIUNTA REGIONALE

Art. 63

Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni   [ ... ] [348]   dell'Assemblea legislativa[349]  e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla Presidenza ad essa collegato, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale.

2. Il Presidente eletto presenta di fronte   [ ... ] [350]   all'Assemblea legislativa[351]  nella prima seduta successiva all'elezione dell'Ufficio di Presidenza il programma di governo, che deve contenere l'illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.

3. Il Presidente nomina i componenti della Giunta regionale, indicando chi assume la carica di Vice Presidente e li presenta   [ ... ] [352]   all'Assemblea [353]  , unitamente all'illustrazione del programma.

4. Il Presidente può in qualsiasi momento revocare dalla carica uno o più componenti della Giunta, dandone immediata comunicazione al Presidente   [ ... ] [354]   dell'Assemblea legislativa[355]  .

5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.

[ Art. 64 ] [356]
Articolo 64

Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente

1. Nella ipotesi di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, le funzioni di Presidente della Giunta regionale sono esercitate, fino alla proclamazione del nuovo Presidente, dal Vice Presidente designato fra i componenti della Giunta. Il Vice Presidente e la Giunta regionale dimissionaria rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza, necessità e indifferibilità.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo.

3. Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta sono presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa.

4. Nella ipotesi di dimissioni volontarie motivate da ragioni personali o presentate senza l'indicazione di alcuna motivazione, esse diventano efficaci decorsi venti giorni successivi alla data della loro presentazione al Presidente dell'Assemblea legislativa, se non sono ritirate entro lo stesso termine.

5. Nella ipotesi di dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali, il Presidente della Giunta regionale deve motivarle. Le dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali e presentate con l'indicazione della motivazione sono discusse in un'apposita seduta dell'Assemblea legislativa da tenersi il ventesimo giorno successivo non festivo dalla data della ricezione delle dimissioni da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa.

6. Nella seduta di cui al comma 5, l'Assemblea legislativa, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può invitare il Presidente a recedere dalle dimissioni e, in tal caso, le dimissioni acquistano efficacia decorsi dieci giorni successivi alla data di detta deliberazione se non sono ritirate mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea legislativa entro lo stesso termine.

7. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa non deliberi di invitare il Presidente della Giunta regionale a recedere dalle dimissioni ai sensi del comma 5, le dimissioni diventano efficaci dalla seduta di cui al medesimo comma 5.

8. Il Presidente e la Giunta regionale continuano a svolgere pienamente le proprie funzioni fintanto che le dimissioni non acquistano efficacia ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

[363]
Art. 65

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige e coordina la politica della Giunta e ne è responsabile.

2. In particolare il Presidente:

a) promulga le leggi regionali;

b) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e   [ ... ] [364]   dall'Assemblea legislativa[365]  ;

c) sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;

d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;

e) indice le elezioni e i referendum regionali;

f) rappresenta in giudizio la Regione e, riferendone alla Giunta, promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) nomina e revoca i componenti della Giunta;

h) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della Giunta;

i) convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno;

j) presenta   [ ... ] [366]   all'Assemblea legislativa[367]  , previa delibera della Giunta, i disegni di legge e gli atti da sottoporre alla sua approvazione;

k) presenta   [ ... ] [368]   all'Assemblea legislativa[369]  una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale, nella quale espone l'attività svolta, anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati   [ ... ] [370]   dall'Assemblea legislativa[371]  ed indica gli atti di programmazione, che l'esecutivo intende proporre nell'anno successivo;

l) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 66 (1)

Incompatibilità e supplenza

[1. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

2. Al Consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo tra i candidati non eletti nella stessa lista, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale. Il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il Consigliere mantiene la carica di Assessore.

3. Qualora prima della fine della legislatura il Consigliere nominato Assessore venga revocato o si dimetta dalla carica, riassume le funzioni di Consigliere con effetto dalla data di comunicazione al Consiglio regionale.]

Art. 67

Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita collegialmente le proprie funzioni.

[ 2. ] [372]

[ 2. ] [373]

2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. (3) [374]

3. I componenti della Giunta nominati al di fuori   [ ... ] [375]   dell'Assemblea legislativa[376]  devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

4. Nella Giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne.

5. Gli Assessori esercitano le funzioni ad essi attribuite dal Presidente, conformandosi alle direttive da questi impartite, e sono individualmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 68

Regolamento interno

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, adotta un Regolamento interno per l'esercizio della propria attività.

Art. 69

Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa Giunta.

2. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 70

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta regionale provvede alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione ed esercita tutte le funzioni regolamentari e amministrative che la Costituzione, lo Statuto e le leggi non attribuiscano alla competenza degli altri organi della Regione.

2. In particolare la Giunta:

a) provvede all'attuazione del programma di governo, anche in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari   [ ... ] [377]   dall'Assemblea legislativa[378]  ;

b) delibera i disegni di legge da sottoporre all'approvazione   [ ... ] [379]   dell'Assemblea legislativa[380]  ;

c) approva i regolamenti che rientrano nella propria competenza;

d) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le relative variazioni;

e) propone   [ ... ] [381]   dell'Assemblea legislativa[382]  gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;

[ f) ] [383]

f) amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il demanio ed il patrimonio immobiliare della Regione; [384]

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali, economiche e finanziarie e determina la loro ripartizione fra gli uffici;

h) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni;

i) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato o di un'altra Regione;

j) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 71

Mozione di sfiducia

1.   [ ... ] [385]   L'Assemblea legislativa[386]  può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. L'approvazione della mozione comporta le dimissioni del Presidente della Giunta, lo scioglimento   [ ... ] [387]   dell'Assemblea legislativa[388]  e l'indizione di nuove elezioni congiunte   [ ... ] [389]   dell'Assemblea legislativa[390]  e del Presidente della Giunta.

[ 2. ] [391]

2. Il Presidente e la Giunta regionale dimissionari rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta per l'ordinaria amministrazione e per gli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza, necessità e indifferibilità. [392]

3.   [ ... ] [393]   L'Assemblea legislativa[394]  può esprimere una censura nei confronti di un singolo Assessore mediante mozione motivata e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocare l'Assessore, deve motivare tale scelta in aula.

Titolo VIII

RISORSE, BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 72

Risorse regionali

1. La Regione ha risorse autonome per il finanziamento delle proprie funzioni ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. La Regione, in armonia con la Costituzione, stabilisce con legge i tributi propri e ne disci - plina l'applicazione.

3. Le leggi che stabiliscono le entrate proprie della Regione si informano ai principi di adeguatezza, di certezza e di programmabilità delle risorse.

Art. 73

Coordinamento finanziario

1. L'esercizio dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione è coordinato con quello dei Comuni e delle Province. La legge disciplina forme e strumenti di perequazione a favore degli enti territoriali che presentino minore capacità fiscale, anche al fine di contribuire alla rimozione degli squilibri economici e sociali, di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Art. 74

Documento di programmazione

1. La Giunta presenta annualmente   [ ... ] [395]   all'Assemblea legislativa[396]    [ ... ] [397]  un documento di programmazione, quale atto di indirizzo politico e amministrativo, nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge   [ ... ] [398]  .

2. Il documento determina i contenuti della politica sociale ed economica regionale nel territorio e definisce gli interventi di finanza pubblica nel periodo ricompresso nel bilancio   [ ... ] [399]   di previsione[400]  . Esso costituisce fondamentale strumento di raccordo tra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione.

2 bis. L'Assemblea legislativa delibera sul documento di programmazione con le modalità stabilite dal Regolamento interno. [401]

Art. 75

Gestione finanziaria e di bilancio

[ 1. ] [402]

1. La gestione finanziaria della Regione si attua mediante il bilancio di previsione che copre un periodo non inferiore a tre anni, redatto nel rispetto della normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. [403]

[ 2. ] [404]

2. Il bilancio di previsione è redatto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel documento di programmazione. Il disegno di legge è presentato all'Assemblea legislativa per l'approvazione. [407]

[ 3. ] [408]

4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

5. Il bilancio della Regione è redatto ed approvato in modo tale da assicurarne la trasparenza, la semplicità e la leggibilità, nel rispetto dei criteri della integrità, della universalità e della unità.

6.   [ ... ] [411]   L'Assemblea legislativa[412]  può deliberare l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a tre mesi, con legge da approvarsi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.

Art. 76

Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale contiene i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'anno.

[ 2. ] [413]

2. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il trentuno dicembre è presentato, nell'anno successivo, dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa per l'approvazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge. [416]

[ Art. 77 ] [417]
Articolo 77

Bilancio consolidato

1. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci delle agenzie, enti, aziende speciali e organismi dipendenti dalla Regione. Tali bilanci sono approvati nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[418]
Art. 78

Contabilità, tesoreria e revisori dei conti

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile ed il servizio di tesoreria e di esattoria.

[ 2. ] [419]

2. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione è esercitata da un Collegio dei revisori dei conti nominato nel rispetto dei principi contenuti in leggi dello Stato. La composizione e il funzionamento del Collegio sono disciplinati dalla legge regionale di contabilità. [420]

Art. 79

Mutui e obbligazioni

1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni o ricorrere ad altre forme di raccolta finanziaria solo per fare fronte a spese di investimento,   [ ... ] [421]   con le modalità e nei limiti previsti dalla legge[422]  .

Art. 80

Demanio e patrimonio

1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio la cui gestione si informa ai principi di efficienza e di buona amministrazione.

Titolo IX

ORGANI DI GARANZIA

[ Art. 81 ] [423]
Articolo 81

Commissione di garanzia statutaria

1. L'Assemblea legislativa elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti i membri della Commissione di garanzia statutaria.

2. La Commissione esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull'ammissibilità dei referendum regionali, nonché, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite.

3. Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, il Presidente dell'Assemblea legislativa, almeno due Presidenti di Gruppi Consiliari, un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa e, ove il parere riguardi la presunta violazione delle norme statutarie in materia di Enti locali, il Consiglio delle Autonomie locali.

4. La Commissione, qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta. L'organo competente è tenuto a riesaminare l'atto e a riapprovarlo con o senza modifiche.

5. Con legge regionale approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della Commissione, la composizione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilità.

[428]
[ Art. 82 ] [429]
Art. 83

Il Difensore civico

1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione ed è nominato   [ ... ] [436]   dall'Assemblea legislativa[437]  .

2. Il Difensore civico svolge funzioni a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della azione amministrativa, di raccordo e coordinamento con la rete civica nazionale   [ ... ] [438]  .

3. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico e determina le modalità della sua nomina  e del suo funzionamento[439]  .

Titolo X

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 84

Procedimento

1. Lo Statuto è modificato   [ ... ] [440]   dall'Assemblea legislativa[441]  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

2. La legge di revisione dello Statuto è sottoposta al referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti   [ ... ] [442]   l'Assemblea legislativa[443]  .

3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta al referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

4. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulle leggi di revisione statutaria.

5. La revisione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto .

Titolo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organi della Regione di cui all' articolo 41 , già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi nell'ottava legislatura regionale.

2. La Regione adegua la propria legislazione alle disposizioni del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore. Fino a tale adeguamento continuano ad osservarsi le leggi regionali vigenti.

3.   [ ... ] [444]   L'Assemblea legislativa[445]  , entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.

4. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio delle Autonomie locali a seguito della legge di cui all' articolo 28, comma 2 , il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 aprile 2005

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[6] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[7] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[8] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 23.

[9] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[10] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[19] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[20] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[23] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 22.

[24] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[25] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[26] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[27] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[28] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[33] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[38] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[39] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[40] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 21.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 21.

[47] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 21.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[54] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[55] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[62] - Integrazione da: Articolo 17 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[69] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[71] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[74] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[76] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[78] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[79] - Integrazione da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[82] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[89] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 4 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 4 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[91] - Integrazione da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[92] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[93] - Integrazione da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[95] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[97] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[98] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[99] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[101] - Integrazione da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[102] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[103] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[104] - Abrogazione da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[105] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[106] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[107] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[109] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[110] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[111] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[112] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[113] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 21.

[114] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[116] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[117] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[119] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[120] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[122] - Integrazione da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[123] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[125] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[126] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[128] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[129] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[132] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[133] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[134] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[135] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[136] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[137] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[138] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[140] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[141] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[142] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[143] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[144] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[145] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[146] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[147] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[149] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[150] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[151] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[152] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[153] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[154] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[155] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[156] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[157] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[158] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[159] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[160] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[161] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[162] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[163] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[164] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[165] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[166] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[167] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[168] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[169] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 1.

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 1. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 24.

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 24.

[172] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[173] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[174] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[175] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[176] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[177] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[178] - Integrazione da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[179] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[181] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[183] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[184] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[185] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[186] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[187] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[188] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[189] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[190] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[191] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[192] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[193] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[194] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[195] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[196] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[197] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[198] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[199] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[200] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[201] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[202] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[203] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[204] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[205] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[206] - Integrazione da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[207] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[208] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[209] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[210] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[211] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 38 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[212] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 38 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[213] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[214] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[215] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[216] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[217] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[218] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[219] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[220] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[221] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[222] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[223] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[224] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[225] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[226] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[227] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[228] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[229] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[230] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[231] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[232] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[233] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[234] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[235] - Integrazione da: Articolo 41 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[236] - Integrazione da: Articolo 41 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[237] - Integrazione da: Articolo 41 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[238] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[239] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[240] - Abrogazione da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[241] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[242] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[243] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[244] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[245] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[246] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[247] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[248] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 42 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[249] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[250] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[251] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[252] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 42 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[253] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[254] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[255] - Integrazione da: Articolo 42 Comma 4 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[256] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[257] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[258] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[259] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[260] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[261] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[262] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[263] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[264] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[265] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 43 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[266] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[267] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[268] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[269] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[270] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[271] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[272] - Integrazione da: Articolo 43 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[273] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[274] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[275] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[276] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[277] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[278] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[279] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[280] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[281] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[282] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[283] - Abrogazione da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[284] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[285] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[286] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[287] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[288] - Integrazione da: Articolo 45 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[289] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[290] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[291] - Integrazione da: Articolo 45 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[292] - Integrazione da: Articolo 45 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[293] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[294] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[295] - Abrogazione da: Articolo 45 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[296] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[297] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[298] - Abrogazione da: Articolo 45 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[299] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[300] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[301] - Integrazione da: Articolo 45 Comma 4 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[302] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 45 Comma 5 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[303] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[304] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[305] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 45 Comma 5 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[306] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[307] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[308] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[309] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[310] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[311] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[312] - Integrazione da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[313] - Integrazione da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[314] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[315] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[316] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[317] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[318] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[319] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[320] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[321] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[322] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[323] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[324] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[325] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[326] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[327] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[328] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[329] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[330] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[331] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[332] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[333] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[334] - Integrazione da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[335] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[336] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[337] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[338] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[339] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5. - Abrogazione da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[340] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 19 marzo 2015, n. 5.

[341] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[342] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[343] - Integrazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[344] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[345] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[346] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[347] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[348] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[349] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[350] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[351] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[352] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[353] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[354] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[355] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[356] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[357] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[358] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[359] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[360] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[361] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[362] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[363] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[364] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[365] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[366] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[367] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[368] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[369] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[370] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[371] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[372] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 1.

[373] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 1. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 24.

[374] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 24.

[375] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[376] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[377] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[378] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[379] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[380] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[381] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[382] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[383] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 21.

[384] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 21.

[385] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[386] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[387] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[388] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[389] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[390] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[391] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[392] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[393] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[394] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[395] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[396] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[397] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[398] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[399] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[400] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[401] - Integrazione da: Articolo 51 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[402] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[403] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[404] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 52 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[405] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[406] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[407] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 52 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[408] - Abrogazione da: Articolo 52 Comma 3 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[409] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[410] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[411] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[412] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[413] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 53 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[414] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[415] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[416] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 53 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[417] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 54 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[418] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 54 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[419] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 26.

[420] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 26.

[421] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 55 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[422] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 55 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[423] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 56 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[424] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[425] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[426] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[427] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[428] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 56 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[429] - Abrogazione da: Articolo 57 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[430] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[431] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[432] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[433] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[434] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[435] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[436] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[437] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[438] - Abrogazione da: Articolo 58 Comma 1 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[439] - Integrazione da: Articolo 58 Comma 2 legge Regione Umbria 15 febbraio 2024, n. 1.

[440] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[441] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[442] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[443] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[444] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

[445] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 25.

Note della redazione

(2) - 

La presente disposizione si applica dalla X legislatura. (Vedi art. 3, comma 1, L.R. 27 settembre 2013, n. 24).

(4) - 

La presente disposizione si applica dalla data della prima seduta della X legislatura. (Vedi art. 3, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 5).

(5) - 

Legge regionale 1/2024 - Art. 59 (Disposizioni transitorie e finali) 1. La Regione adegua la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro la fine della legislatura in corso. Fino a tale adeguamento continuano ad osservarsi le leggi regionali vigenti. 2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Fino a tale adeguamento continua ad osservarsi il Regolamento interno vigente in quanto compatibile.

(1) - 

La Corte costituzionale con sentenza n. 378/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale I Serie Speciale n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66, commi 1, 2 e 3.

(3) - 

La presente disposizione si applica dalla X legislatura. (Vedi art. 3, comma 1, L.R. 27 settembre 2013, n. 24).

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