Art. 1
(Principi e finalità)
1.
La Regione, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 19 agosto 2016, n. 166
(Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e nel rispetto delle proprie competenze, persegue le seguenti finalità:
a)
tutelare il diritto di ogni individuo all'accesso al cibo;
b)
ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti, in conformità ai principi di economia circolare di cui alla normativa vigente, in ciascuna della fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e dei prodotti non alimentari di cui all'
articolo 4, comma 3
;
c)
favorire il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari, compresi i prodotti agricoli in campo, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti senza glutine, a favore delle persone che si trovino in stato di indigenza o comunque in situazioni di disagio sociale o socio-sanitario;
d)
favorire il riutilizzo e la donazione dei prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale in attuazione di quanto previsto all'
articolo 2
, commi 350, 351 e 352, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2008 (legge finanziaria 2008));
e)
promuovere l'insediamento di centri di riuso quali luoghi per il conferimento e lo scambio di beni idonei al riutilizzo di cui il possessore non intende più servirsi ma ancora suscettibili di vita utile;
f)
contribuire alle attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Art. 2
(Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale)
1.
Il Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale in coerenza con le previsioni e gli obiettivi di cui alla presente legge e coordina le proprie linee di intervento con la pianificazione regionale in materia di ambiente, sanità, istruzione, commercio, agricoltura, politiche giovanili e socio-assistenziali.
2.
Ai fini di cui al
comma 1
il Presidente della Giunta regionale provvede al coordinamento degli assessorati competenti per l'individuazione dei relativi ambiti di intervento.
3.
Il Piano, in particolare, contiene:
a)
le finalità generali degli interventi regionali nel settore della donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale dei prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici, nonché l'analisi dei relativi bisogni nel territorio regionale;
b)
le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire, nonché le relative priorità;
c)
gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative e dei soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.
4.
La Giunta regionale, in collaborazione con la Consulta di cui all'
articolo 6
e acquisite e valutate le proposte e le osservazioni del Tavolo di coordinamento di cui all'
articolo 4, comma 2
, adotta il Piano di cui al
comma 1
, che ha validità triennale, e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
Art. 3
(Programmi attuativi annuali)
1.
Il Piano regionale di cui all'
articolo 2
è attuato mediante programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale in collaborazione con la Consulta di cui all'
articolo 6
e acquisite e valutate le proposte e le osservazioni del Tavolo di coordinamento di cui all'
articolo 4, comma 2
.
2.
I programmi attuativi annuali individuano, in particolare:
a)
le priorità degli interventi e gli obiettivi da conseguire in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
b)
le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi;
c)
le iniziative promosse dalla Regione secondo quanto previsto all'
articolo 5
;
d)
le iniziative e le modalità di organizzazione della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari di cui all'
articolo 5
, commi 1 e 2.
Art. 4
(Reti operative e Tavolo di coordinamento)
1.
Per le finalità di cui all'
articolo 1
la Regione promuove e sostiene la costituzione di Reti operative di cui fanno parte i Comuni, singoli o associati, gli operatori del settore alimentare di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera a) della l. 166/2016
, nonché i soggetti donatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge aventi sede legale nel territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio umbro, svolgono l'attività prevalente in Umbria. Alle Reti operative possono partecipare anche i soggetti individuati per le finalità di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera d)
, nonché gli operatori dei settori non alimentari per i prodotti di cui al
comma 3
.
2.
Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali un Tavolo di coordinamento delle Reti operative di cui al
comma 1
. La Giunta regionale con proprio atto disciplina la composizione e il funzionamento del Tavolo di coordinamento i cui componenti partecipano ai lavori a titolo gratuito.
3.
I soggetti donatari di cui al
comma 1
possono distribuire per fini di solidarietà sociale anche prodotti per la casa, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri e giocattoli, tra i quali anche quelli oggetto di confisca amministrativa nelle materie di competenza regionale.
4.
Gli interventi previsti dalla
l. 166/2016
e dalla presente legge possono essere inclusi nei Piani sociali di zona di cui all'
articolo 272 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). Le Reti operative di cui al
comma 1
fanno parte dei Tavoli zonali di concertazione previsti dall'
articolo 271 bis della l.r. 11/2015
.
Art. 5
(Azioni della Regione)
1.
Per le finalità di informazione e sensibilizzazione di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera f)
, la Regione istituisce la Giornata regionale contro gli sprechi alimentari, da celebrarsi con cadenza annuale.
2.
In occasione della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea:
a)
a diffondere la cultura della riduzione degli sprechi alimentari e della produzione dei rifiuti;
b)
all'informazione e sensibilizzazione contro gli sprechi dei prodotti alimentari e per il consumo consapevole;
c)
all'informazione e sensibilizzazione sul recupero e donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari.
3.
La Regione, inoltre, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché per incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di solidarietà sociale, realizza campagne di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi.
4.
La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi didattici finalizzati all'educazione ad una sana alimentazione, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla riduzione degli sprechi.
5.
La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove la formazione dei soggetti di cui all'
articolo 4, comma 1
, che operano nella gestione delle eccedenze alimentari.
Art. 6
(Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale)
1.
Presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali è istituita la Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale, di seguito Consulta, di cui la Giunta regionale si avvale, con funzioni consultive e propositive per gli indirizzi contenuti nel Piano e nei programmi attuativi di cui agli articoli 2 e 3.
2.
La Consulta è composta da dieci membri, che partecipano ai lavori a titolo gratuito, scelti tra i soggetti di cui all'
articolo 4, comma 1
, nonché tra le istituzioni, le associazioni di categoria ed esperti provenienti da Università e centri di ricerca.
3.
La Consulta, in linea con le finalità della presente legge, provvede in particolare a:
a)
contribuire alla definizione degli obiettivi, delle azioni e delle strategie del Piano e dei programmi attuativi di cui agli articoli 2 e 3 per promuovere le attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale dei prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici;
b)
facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale, al fine di garantire coerenza con obiettivi e strategie di promozione delle attività di cui alla
lettera a)
;
c)
proporre soluzioni di facilitazione per le donazioni delle eccedenze alimentari.
4.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Consulta trasmette alla Giunta regionale una relazione che contiene, in particolare, osservazioni, dati e materiale utili all'analisi dello stato di avanzamento della promozione delle attività di cui alla lettera a).
5.
Con proprio atto la Giunta regionale individua i componenti della Consulta nonché le modalità del suo funzionamento.
Art. 7
(Interventi e contributi)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge la Regione, mediante l'erogazione di contributi, promuove e sostiene:
a)
progetti che prevedono la costituzione delle Reti operative di cui all'
articolo 4, comma 1
;
b)
progetti di informatizzazione e di digitalizzazione della filiera di raccolta e distribuzione delle eccedenze donate, anche elaborati in collaborazione con i Comuni e utilizzando gli strumenti informatici previsti per la programmazione regionale in ambito sociale e in ambito dell'innovazione tecnologica;
c)
progetti di promozione sul territorio regionale della vendita di prodotti sfusi con erogatori alla spina.
2.
Ai fini e con le modalità di cui al
comma 1
la Regione promuove e sostiene altresì progetti presentati dai Comuni, singoli o associati, che prevedono la riduzione degli sprechi alimentari e dei rifiuti in occasione delle sagre e delle feste popolari di cui alla
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2
(Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande).
3.
La Giunta regionale, con proprio regolamento:
a)
stabilisce le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti presentati, per l'erogazione delle provvidenze nonché per l'individuazione delle risorse necessarie;
b)
individua i soggetti legittimati a presentare i progetti di cui alla
lettera a)
;
c)
definisce, ai fini di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera c)
, lo stato di indigenza nonché le condizioni di disagio sociale e socio-sanitario di cui alla medesima disposizione, anche tenendo conto di quanto stabilito dai Comuni in ordine a tale stato e tali condizioni.
Art. 8
(Tariffa sui rifiuti)
1.
La Regione promuove il raggiungimento dell'obiettivo dell'applicazione del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)).
2.
Ai fini di cui al
comma 1
, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) di cui alla
legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
(Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della
l. 147/2013
, stabilisce criteri e modalità per l'applicazione da parte dei Comuni del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti.
Art. 9
(Contratti di concessione e appalti pubblici)
1.
Nell'ambito dei contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti o servizi nei settori della ristorazione collettiva e forniture di derrate alimentari la Regione e i suoi enti strumentali prevedono, nei propri bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, criteri di premialità per le imprese che garantiscono attività di recupero e donazione delle eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'
articolo 4, comma 1
.
2.
La Regione fornisce indirizzo alle amministrazioni locali affinché nei propri bandi vengano previsti criteri di premialità sul modello di cui al
comma 1
.
3.
Nelle procedure di cui al
comma 1
la Regione e i suoi enti strumentali operano nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) con riferimento ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Art. 10
(Clausola valutativa)
1.
L'Assemblea legislativa controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2019 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:
a)
le azioni intraprese e i contributi erogati per favorire e promuovere la costituzione delle reti operative di cui all'
articolo 4 comma 1
, nonché l'esito dell'attività delle stesse in termini di:
1)
donazione delle eccedenze alimentari;
2)
riutilizzo e donazione di prodotti farmaceutici;
3)
distribuzione di articoli, prodotti e oggetti di cui all'
articolo 4, comma 3
;
b)
le azioni intraprese per favorire e promuovere l'insediamento dei centri di riuso di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera e)
;
c)
le azioni intraprese per attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulle materie oggetto della presente legge;
d)
i progetti finanziati ai sensi dell'
articolo 7
ed i risultati conseguiti dai medesimi;
e)
i criteri e le modalità per l'applicazione da parte dei Comuni del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, nonché i risultati ottenuti nei Comuni ove la riduzione è stata applicata.
2.
I dati e i documenti prodotti per le finalità di cui al presente articolo sono presi a riferimento per la redazione del Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all'
articolo 2
.
3.
Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano fra loro per la predisposizione della relazione di cui al
comma 1
e per una migliore valutazione della presente legge.
Articolo 11
(Norma finanziaria)
1.
Per le spese della "Giornata regionale contro gli sprechi alimentari" di cui all'
articolo 5, comma 1
, è autorizzata, per l'esercizio 2017, la spesa di E 25.000,00 da iscriversi alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio regionale di previsione 2017-2019.
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al
comma 1
si fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari".
3.
Per gli esercizi finanziari successivi, il finanziamento del Programma attuativo annuale di cui all'
articolo 3
trova copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" e della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e associazionismo".
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al
comma 2
al bilancio regionale di previsione 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 12
(Norme finali)
1.
Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge l'Assemblea legislativa approva il primo Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all'
articolo 2
.
2.
Entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui al
comma 1
la Giunta regionale adotta il programma attuativo annuale di cui all'
articolo 3
.
3.
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua i componenti e le modalità di funzionamento della Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all'
articolo 6, comma 5
.
4.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di cui all'
articolo 7, comma 3
.