Art. 1
(Modificazioni all'articolo 29)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
(Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) è aggiunto il seguente:
"
4 bis. A decorrere dal 2017 l'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29 è stabilito con la legge di stabilità regionale, ai sensi dell'Allegato n. 4/1 punto 7 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
".
2.
Il
comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 22/2008
è sostituito dal seguente:
"
5. A decorrere dall'anno 2018, la Regione attribuisce da un minimo del trenta per cento fino ad un massimo del quaranta per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 ai comuni nei cui territori ricadono concessioni di acqua minerale, di sorgente o termale o sono localizzate attività produttive di imbottigliamento, sulla base di progetti finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua o dalla presenza di impianti per l'imbottigliamento.
".
Art. 2
(Modificazione all'articolo 39)
1.
La
lettera f) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008
è sostituita dalla seguente:
"
f) i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione dei progetti di cui all'articolo 29, comma 5, da parte dei comuni interessati ed i criteri per la valutazione dei progetti stessi da parte della Giunta regionale, nonché le modalità ed i tempi per l'erogazione delle risorse di cui allo stesso articolo 29, comma 5;
".
Art. 3
(Modificazioni all'articolo 40)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 22/2008
sono aggiunti i seguenti:
"
4 bis. A decorrere dal 2018 le autorizzazioni di spesa, di cui ai commi 1 e 2, sono iscritte, rispettivamente come Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali e Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali, alla Missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"
, Programma 02
"Tutela, valorizzazione e recupero ambientale"
o Programma 06
"Tutela e valorizzazione delle risorse idriche"
ai sensi dell'
articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 118/2011
.
4 ter. A decorrere dal 2018 le quantificazioni delle autorizzazioni complessive per interventi di natura corrente e per interventi di investimento del comma 4 bis sono determinate annualmente applicando la percentuale minima prevista al comma 5 dell'articolo 29 rispettivamente ai diritti annui previsti dal comma 1 e dal comma 2 dello stesso articolo 29. Eventuali autorizzazioni eccedenti la percentuale minima sono determinate annualmente dalla legge di bilancio regionale ai sensi dell'
articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 118/2011
.
4 quater. La copertura delle autorizzazioni previste al comma 4 ter è costituita rispettivamente dalle corrispondenti entrate previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 29 ed iscritte nel Titolo 3
"Entrate extratributarie"
, Tipologia 0100
"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"
, Categoria 03
"Proventi derivanti dalla gestione dei beni"
del bilancio regionale di previsione, distinte in un capitolo per i diritti di superficie derivanti dal comma 1 dell'articolo 29 ed uno per i diritti commisurati all'acqua utilizzata derivanti dal comma 2 dello stesso articolo 29.
4 quinquies. L'impegno delle somme di cui al comma 4 ter è subordinato al preventivo accertamento delle entrate previste al comma 4 quater, alla presentazione dei progetti da parte dei comuni ed alla valutazione degli stessi da parte della Giunta regionale. Le entrate derivanti dai diritti previsti al comma 2 dell'articolo 29 sono destinate a spese di investimento.
".
Art. 4
(Norme finali)
1.
Le norme regolamentari di cui alla
lettera f) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008
, come sostituita dall'
articolo 2
della presente legge, sono adottate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Le norme regolamentari di cui all'articolo 39, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), della
l.r. 22/2008
sono adottate entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.