Capo I
Principi, finalità, funzioni amministrative e operative
Art. 1
(Oggetto)
1.
La presente legge, nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione
, disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo nel rispetto dello
Statuto regionale
.
Art. 2
(Principi e finalità)
1.
La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria; promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
2.
La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a)
la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate, attuate anche mediante il coordinamento dei sistemi di offerta territoriali;
b)
la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando lo strumento della concertazione con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con le loro forme associative e di rappresentanza, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
c)
la promozione e la valorizzazione, nel rispetto della normativa statale, dei percorsi, dei prodotti e degli itinerari tematici omogenei che interessano in tutto o in parte, il territorio regionale, con particolare riguardo ai cammini e agli itinerari turistico-culturali di cui all'
articolo 11
, ivi compresi i cammini di pellegrinaggio e gli itinerari della fede di cui all'
articolo 175, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico governo del territorio e materie correlate);
d)
l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, anche attraverso la valorizzazione di processi di sviluppo della qualità e dell'innovazione di prodotto e di processo delle destinazioni turistiche, nonché la promozione della domanda;
e)
il miglioramento dell'offerta relativa all'ospitalità rivolta ai pellegrini;
f)
la tutela e la soddisfazione del turista;
g)
la promozione e la qualificazione dell'accoglienza con particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità;
h)
l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;
i)
la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;
l)
la progettazione e realizzazione di azioni e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale;
m)
la valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica;
n)
la realizzazione di un sistema informativo di marketing sul turismo orientato al supporto delle azioni di Regione, enti locali e operatori privati.
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:
a)
promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, anche attraverso i cammini e gli itinerari turistico-culturali di cui all'
articolo 11
, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
b)
programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;
c)
stabilisce i principi ed i criteri per la promozione turistica dell'Umbria e individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;
d)
verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
e)
promuove accordi con altre Regioni e con enti, anche ecclesiastici, per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico-culturali e religiosi nonché gli altri accordi e intese di cui all'
art. 11
;
f)
favorisce e sostiene le iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti privati-pubblici associati volti alla valorizzazione delle eccellenze turistiche. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno;
g)
promuove e sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive;
h)
determina criteri e standard di qualità delle strutture e svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità;
i)
disciplina i servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'
articolo 10
;
l)
determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario;
m)
realizza, studi ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
n)
svolge attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione;
o)
effettua la vigilanza e il controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, prive della segnalazione certificata di inizio attività, nonché sull'esercizio delle professioni turistiche prive del titolo abilitante;
p)
effettua la vigilanza e il controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo.
2.
Le funzioni di cui ai commi 1, lettere o) e p) e 3, lettera a), sono esercitate anche mediante convenzioni con le Province e con i Comuni in forma singola o associata o con altri soggetti pubblici ivi compresi i Corpi di Polizia.
3.
La Regione esercita, altresì, le funzioni in materia di:
a)
controllo sulla classificazione e riclassificazione quinquennale dichiarata dal titolare della struttura ricettiva;
b)
raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
c)
professioni turistiche di cui al
Titolo V
;
d)
agenzia di viaggio e turismo di cui al
Titolo IV, Capo I
;
e)
concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative di interesse locale;
f)
istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco di cui all'
articolo 14
e dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'
articolo 46
.
4.
La Giunta regionale adotta direttive e atti di indirizzo al fine di rendere omogenea ed uniforme l'applicazione delle disposizioni in materia di strutture ricettive di cui al
Titolo II
della presente legge.
5.
La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee.
6.
La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla
legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1
(Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).
7.
La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Tecnology regionale. Le iniziative delle Autonomie locali sono inserite e coordinate con il portale regionale del turismo.
8.
I soggetti pubblici e privati che concorrono alla promozione turistica dell'Umbria e che beneficiano per qualsiasi iniziativa promozionale di risorse erogate dalla Regione devono uniformare la loro azione alle disposizioni della presente legge.
Art. 4
(Funzioni dei Comuni)
1.
I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di:
a)
valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
b)
supporto alla Regione nell'organizzazione e nello sviluppo del prodotto turistico anche attraverso la valorizzazione dei centri storici ed il mantenimento del decoro urbano;
c)
supporto tecnico alla Regione per le funzioni di cui all'
articolo 3, comma 3
, lettere a) e b);
d)
funzioni tecnico-amministrative in materia di esercizio delle strutture e delle attività ricettive di cui all'
articolo 35
;
e)
vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, fatto salvo quanto stabilito dall'
articolo 3, comma 1, lettera o)
;
f)
vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco di cui all'
articolo 14
.
2.
Ai Comuni, in forma obbligatoriamente associata e con le forme associative previste dalla normativa vigente, sono conferite le seguenti funzioni: a) servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'
articolo 13
; b) raccolta e diffusione delle informazioni di interesse regionale.
Art. 5
(Agenzie per le imprese)
1.
La Regione, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all'
articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'
articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
ed accreditate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159
(Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'
articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo.
Art. 6
(Documento triennale di indirizzo strategico sul turismo - Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata)
1.
La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dalla normativa regionale e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico sul turismo-masterplan delle attività di promozione turistica e integrata e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
2.
Il documento di indirizzo strategico sul turismo di cui al
comma 1
contiene:
a)
la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
b)
l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
c)
la definizione degli obiettivi strategici e operativi di promozione turistica e quelli di promozione turistica integrata da realizzare in collaborazione tra le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata stessa;
d)
funzioni ed attività che possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria spa con l'indicazione delle risorse destinate per tali finalità;
e)
la definizione degli obiettivi strategici e operativi per la qualificazione dell'offerta turistica e l'organizzazione dei prodotti turistici, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali;
f)
l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;
g)
la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;
h)
la definizione degli indicatori e del sistema di rilevazione per la valutazione dei risultati economici e dell'efficacia della spesa sia in termini quantitativi che qualitativi.
3.
Il documento di indirizzo strategico sul turismo di cui al
comma 1
ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla Giunta regionale anche prima della scadenza del triennio, seguendo il procedimento di cui al
comma 1
.
4.
Ogni anno la Giunta regionale, entro il 30 ottobre, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di conformità e coerenza dell'attività svolta rispetto al masterplan delle attività di promozione turistica e integrata approvato dall'Assemblea legislativa.
Art. 7
(Comitato regionale per le politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata)
1.
È istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato regionale per le politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata quale strumento di confronto e di ausilio per la predisposizione del Masterplan triennale delle attività di promozione turistica integrata di cui all'
articolo 6
.
2.
Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al
comma 1
e i suoi componenti sono individuati dalla Giunta regionale con proprio atto.
Art. 8
(Attività di Film Commission)
1.
La Regione esercita l'attività di Film Commission per l'Umbria.
2.
Per attività di Film Commission si intendono le azioni volte alla promozione dell'Umbria attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze del territorio.
3.
La Giunta regionale approva, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, un piano di azioni per l'attività di Film Commission che contiene l'indicazione delle iniziative e dei progetti da realizzare nel periodo di riferimento nonché delle risorse necessarie, in conformità con la specifica programmazione dell'attività di Film Commission che fa parte della programmazione triennale delle attività di promozione turistica ed integrata. La Commissione consiliare competente per materia si esprime entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale può approvare il piano. La Giunta regionale trasmette alla suddetta Commissione il piano di azioni una volta approvato e le eventuali variazioni che si rendesse necessario apportare durante la fase di attuazione.
[12]
Art. 9
(Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte)
1.
È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
2.
La Giunta regionale disciplina, con regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.
3.
L'elenco di cui al
comma 1
è gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
Art. 10
(Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive)
1.
È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'
articolo 16 della l.r. 8/2011
. La Banca dati è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
2.
La Banca dati di cui al
comma 1
contiene anche i dati relativi alle locazioni turistiche di cui al
Titolo III
.
3.
La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento della Banca dati di cui al
comma 1
.
Capo II
Cammini ed itinerari turistico-culturali
Art. 11
(Promozione e valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali)
1.
La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al
comma 2
, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali inseriti nella rete escursionistica regionale di cui all'
articolo 175 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico governo del territorio e materie correlate).
2.
Ai fini della presente legge, sono:
a)
"cammini": gli itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;
b)
"itinerari turistico-culturali": i percorsi d'interesse regionale, interregionale o internazionale, che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico o di altra natura.
3.
La Regione, per le finalità di cui al
comma 1
, in particolare:
a)
individua nell'ambito degli atti di programmazione turistica di cui all'
articolo 6
, progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla promozione e alla valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al
comma 1
, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali, anche con riferimento alla ricognizione, catalogazione-mappatura e periodico aggiornamento della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 12
;
b)
promuove intese con altre regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;
c)
promuove accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione
e dell'
articolo 43 dello Statuto regionale
;
d)
promuove e/o coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini e degli itinerari turistico-culturali che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.
Art. 12
(Catasto dei Cammini)
1.
È istituito presso la Giunta regionale il Catasto dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei Cammini dell'Umbria (R.C.U.).
2.
Ai fini dell'inclusione dei cammini nel Catasto di cui al
comma 1
, i cammini devono possedere determinati requisiti infrastrutturali, nonché specifici requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi offerti e all'accoglienza.
3.
La Giunta regionale, con regolamento da adottare nei termini di cui all'
articolo 56, comma 2
, disciplina:
a)
i criteri per la costituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del Catasto di cui al
comma 1
;
b)
i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza di cui al
comma 2
;
c)
i criteri e le modalità per l'iscrizione dei percorsi o dei tratti al Catasto dei Cammini di cui al
comma 1
.
4.
Il Catasto dei Cammini è tenuto e aggiornato con le modalità e nei termini specificati nel regolamento di cui al
comma 3
, dal Servizio regionale competente in materia di infrastrutture in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di turismo ed è pubblicato sui portali della Regione.