Legge regionale 3 novembre 2004, n. 21


LEGGE REGIONALE n.21 del 3 Novembre 2004

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 Novembre 2004 , n. 21
Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 08/11/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ TITOLO I ] [7]
TITOLO II

Condono edilizio


Capo I

Condono edilizio

Art. 19

Titolo abilitativo in sanatoria a seguito del condono edilizio.

1. I limiti, le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, in relazione al condono edilizio di cui all' articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni di cui all' articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191 , sono disciplinate dal presente titolo.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e l' articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nonché i termini temporali, le modalità e le procedure previste dall' articolo 32 del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni con la L. n. 326/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20

Interventi ammessi a sanatoria.

1. Nell'ambito dell'intero territorio regionale, comprese le aree demaniali, sono suscettibili di sanatoria edilizia, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito del condono edilizio, di cui al D.L. n. 269/2003 , convertito con modificazioni con la L. n. 326/2003 , sempreché ultimate entro il 31 marzo 2003:

a) le opere riconducibili alla Tipologia n. 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell'allegato 1 del decreto-legge medesimo, relativamente ad ampliamenti di edifici esistenti nei seguenti limiti:

1) fino a 30 metri quadrati di superficie per unità immobiliare. Il limite è incrementato a 45 metri quadrati nel caso di unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario che vi risieda stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) fino a 60 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi;

3) fino a 100 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi ricadenti in zone di tipo D, E ed F di cui al D.M. n. 1444/1968;

b) le opere riconducibili alla Tipologia n. 2 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell'allegato 1 del decreto-legge medesimo, entro i limiti volumetrici previsti al comma 25 dell'articolo 32 dello stesso decreto-legge;

c) le opere riconducibili alle seguenti tipologie di illecito edilizio indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al decreto-legge medesimo, anche con eventuale modifica delle destinazioni d'uso, siano esse realizzate in conformità o in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003:

1) Tipologia n. 3 ; (opere di ristrutturazione edilizia come definite dall' articolo 3, comma 1, lettera d), della L.R. n. 1/2004 ) realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

2) Tipologia n. 4 ; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall' articolo 3, comma 1, lettera c), della L.R. n. 1/2004 ) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968;

3) Tipologia n. 5; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall' articolo 3, comma 1, lettera c), della L.R. n. 1/2004 ) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo;

4) Tipologia n. 6; (opere di manutenzione straordinaria, come definite all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 1/2004 ) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

2. I limiti dimensionali di cui al comma 1 , lettere a) e b) non trovano applicazione e sono aggiuntivi relativamente agli interventi di:

a) chiusura di superfici di logge e portici;

b) realizzazione di locali interrati o seminterrati purché per questi ultimi l'altezza media ponderale delle pareti emergenti dal terreno non superi i metri lineari 1,00.

3. Le opere di cui al comma 1 , lettere a) e b) e al comma 2 non possono comunque comportare il superamento dei limiti volumetrici massimi stabiliti all' articolo 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003 .

Art. 21

Interventi non ammessi a sanatoria.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. n. 47/1985 , dal comma 27 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003 , non sono suscettibili di sanatoria:

a) le opere o gli edifici previsti in demolizione da titoli abilitativi o da piani attuativi;

b) il cambiamento di destinazione d'uso di edifici in zona agricola che abbia comportato destinazioni diverse dagli annessi agricoli, qualora non riguardi annessi agricoli o vani accessori collocati all'interno dell'edificio residenziale o in aderenza allo stesso;

c) l'utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo o che non riguardino attrezzature sportive e ricreative non costituenti volumetria purché realizzate al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo e agrituristico;

d) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto previsto all' articolo 20, comma 1, lettera b) ;

e) gli interventi di cui all' articolo 20, comma 1, lettera a) concernenti l'ampliamento di edifici oggetto di titolo abilitativo a sanatoria conseguente a precedenti condoni edilizi di intere nuove abitazioni o attività produttive o servizi;

f) gli interventi realizzati su terreni gravati da vincolo di uso civico;

g) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento su beni culturali di cui alla Parte Seconda, titolo I del D.Lgs. n. 42/2004 ;

h) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968, nonché nei centri storici, nei siti archeologici, nell'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati nelle carte 23, 24 e 25 e all' articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 , con esclusione di quelli di cui all' articolo 20, comma 2 .

Art. 22

Condizioni per la sanatoria.

1. Ai fini del calcolo dell'oblazione e del contributo di costruzione gli interventi di modifica della destinazione d'uso con o senza opere edilizie, sono equiparati alle opere di ristrutturazione edilizia di cui alla tipologia 3 indicata all' art. 20, comma 1, lettera c) . Nel caso in cui la modifica della destinazione d'uso riguardi vani di edifici posti al piano sottotetto o terreno, la sanatoria è ammessa purché siano rispettate le limitazioni e condizioni di cui all' articolo 34 , commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2004 .

2. Per gli ampliamenti di cui all' art. 20, comma 1, lettera a) o per i nuovi edifici di cui all' art. 20, comma 1, lettera b) relativamente ad annessi agricoli, è costituito, prima del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.

3. La sanatoria delle opere e degli interventi che interessano le aree e gli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 1/2004 è subordinata al parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell' art. 4 medesimo.

4. Alle aree di cui all' art. 32, comma 27, lettera d), del D.L. n. 269/2003 convertito con la L. n. 326/2003 , sono aggiunti i Siti di interesse naturalistico e le aree boscate di cui rispettivamente agli articoli 13 e 15 della L.R. n. 27/2000 .

5. La sanatoria edilizia prevista all' articolo 20 , commi 1 e 2, qualora comporti aumento di carico urbanistico, è ammessa a condizione che siano soddisfatte, prima del rilascio del relativo titolo a sanatoria, le condizioni in materia di standard urbanistici di cui all' art. 26 della L.R. n. 31/1997 e all' art. 61 della L.R. n. 27/2000 , ricorrendo anche alla monetizzazione in base ai valori stabiliti dalle tabelle parametriche regionali aggiornate su base ISTAT, ovvero stabiliti dal comune.

6. Per gli interventi di cui all' art. 20, comma 1 , lettere a) e c) è consentita la sanatoria anche delle opere realizzate su immobili di cui all' art. 32, comma 27, lettera d), del D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003 così come integrate dal comma 4 del presente articolo, previo assenso degli enti preposti alla tutela delle aree e degli immobili vincolati e del parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

Art. 23

Modalità della sanatoria.

1. Alla domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, riferita a singole unità immobiliari, è allegata la dichiarazione resa da tecnico abilitato, utilizzando il modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera c), ai fini di cui all' art. 18 , commi 1 e 5, secondo periodo e all' art. 39, comma 5, della L.R. n. 1/2004 , oltre alla documentazione di cui ai commi 32 e 35 dell' art. 32 del D.L. n. 269/2003 , convertito con la L. n. 326/2003 , nella quale deve essere altresì asseverato:

a) le dimensioni e lo stato delle opere interessate con allegati i relativi elaborati in base all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 45, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004 ; in caso di ampliamento di unità immobiliari, i grafici dovranno riportare anche le unità immobiliari originarie con l'indicazione della loro superficie e destinazione;

b) la destinazione d'uso e la superficie del manufatto oggetto di sanatoria.

2. Entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda medesima con:

a) pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso rilasciati dai soggetti competenti;

b) il certificato di un tecnico abilitato attestante la quantificazione del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative;

c) una relazione contenente quanto previsto al comma 3 dell'articolo 22 della L.R. n. 1/2004 , nei casi di interventi che interessano le aree di cui all' articolo 4 della L.R. n. 1/2004 ;

d) la certificazione del rispetto della normativa antisismica vigente all'entrata in vigore della presente legge o della possibilità di eseguire opere di adeguamento antisismico.

3. Qualora l'immobile oggetto di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega al Comune o sia necessario acquisire il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell' art. 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004 , il relativo atto di assenso è adottato, entro novanta giorni dalla presentazione dei documenti integrativi di cui al comma 2 , dal responsabile dell'Ufficio preposto.

4. Qualora l'immobile oggetto della richiesta di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli atti di assenso necessari dei soggetti preposti non siano stati trasmessi ai sensi del comma 2 , il Comune, tramite lo sportello unico per l'edilizia può convocare, ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso stessi, anche su richiesta dell'interessato, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990 .

5. Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile del procedimento può, per una sola volta e comunque entro il termine di cui al precedente comma 4 , richiedere agli interessati documentazione integrativa o chiarimenti.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, detta con apposito atto anche le eventuali condizioni e le prescrizioni per consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale dei manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all' articolo 4 della L.R. n. 1/2004 . L'interessato è tenuto ad effettuare la riqualificazione prescritta entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo a sanatoria o dal termine più breve fissato dal Comune. In caso di mancato rispetto di tali condizioni e prescrizioni, lo stesso dirigente o responsabile, procede all'annullamento del titolo abilitativo rilasciato e all'applicazione della sanzione di cui all' articolo 12, comma 1 .

7. Ai fini dell'attestazione concernente gli aspetti igienico-sanitari delle opere oggetto di sanatoria si applica anche quanto previsto dall' articolo 34 della L.R. n. 1/2004 .

8. Le domande di sanatoria presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono esaminate con riferimento alle condizioni, limiti e modalità regolate dal presente titolo e possono essere ritirate, ripresentate o integrate entro il termine di cui al comma 32 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti penali per i quali le condizioni sono riferite alle prescrizioni dell'articolo 32 del decreto-legge medesimo.

Art. 24

Oneri concessori.

1. L'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento sono effettuate secondo quanto previsto dal comma 38 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni con la L. n. 326/2003 .

2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria ai sensi del presente articolo, sono incrementati nella misura del cento per cento rispetto a quella definita al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in applicazione delle vigenti normative.

3. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell' art. 26, comma 1 della L.R. n. 1/2004 , gli oneri concessori sono applicati nella misura prevista agli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004 .

4. I proventi determinati dalla quota di oneri concessori aggiuntivi di cui al comma 2 , nonché gli importi derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici di cui all' articolo 22, comma 6 , sono finalizzati esclusivamente all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, nonché ai costi aggiuntivi per l'istruttoria delle domande di condono edilizio. Le amministrazioni comunali possono prevedere la corresponsione di incentivi straordinari ai propri dipendenti o collaboratori nell'ambito di progetti finalizzati da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, nonché ricorrere a collaborazioni a tempo determinato.

5. Ai fini di concorrere al finanziamento delle attività di cui al comma 4 l'Amministrazione comunale può applicare il raddoppio dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Art. 25

Oblazione.

1. L'oblazione relativa alle opere abusive oggetto di sanatoria, compresa quella derivante dall'eventuale conguaglio, è incrementata nella misura del dieci per cento per le finalità previste al comma 33 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003 , convertito con modificazioni con la L. n. 326/2003 , nonché dell' articolo 39 della L.R. n. 1/2004 e tale incremento è versato alla Regione in unica soluzione al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Il versamento della misura dell'oblazione alla Regione è effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Regione Umbria. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sanatoria la somma è restituita all'interessato.

Art. 26

Termini ed effetti per la sanatoria.

1. La mancata presentazione dei documenti previsti all' articolo 23 , commi 1, 2 e 5 della presente legge e dall' articolo 32 del D.L. n. 269/2003 entro il termine di centoventi giorni dalla data della richiesta di integrazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, comporta il conseguente diniego del titolo abilitativo a sanatoria.

2. La determinazione sulla domanda di sanatoria è adottata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 32 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003 , convertito con L. n. 326/2003 e successive modificazioni, il quale verifica esclusivamente:

a) la completezza della documentazione presentata;

b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento asseverato dal tecnico abilitato ai sensi dell' articolo 23, comma 1, lettera a) con le condizioni previste dal presente titolo per la sanabilità delle opere;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, dei diritti ed oneri di segreteria, della quota definitiva dell'oblazione e dell'eventuale monetizzazione delle aree per standard;

d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e nulla osta necessari.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 , al Comune si sostituisce la Provincia, che di conseguenza beneficia di quota parte, pari al cinquanta per cento, dei proventi di cui ai commi 4 e 5 dell' articolo 24 per l'istruttoria ed il rilascio dei titoli abilitativi a sanatoria. La Provincia si sostituisce, previa diffida al Comune ad adempiere entro congruo termine e provvede al rilascio del titolo abilitativo a sanatoria entro un anno dal termine di cui al comma 2 . La Provincia in sede di rilascio del titolo abilitativo a sanatoria detta con apposito atto anche le prescrizioni ai fini previsti al comma 6 dell'articolo 23 .

4. Il certificato di agibilità per le opere e gli interventi oggetto di titolo abilitativo in sanatoria è sostituito da una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dall'intestatario del titolo e da tecnico abilitato attestante la rispondenza delle opere stesse alle previsioni contenute negli elaborati agli atti e alle prescrizioni del titolo abilitativi a sanatoria, con le modalità di cui all' articolo 30 della L.R. n. 1/2004 . La dichiarazione è presentata allo Sportello unico per l'edilizia entro novanta giorni dalla data del titolo abilitativo a sanatoria o dalla scadenza del termine di cui al comma 6 dell'articolo 23 .

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 della L.R. n. 1/2004 .

6. Il Comune svolge i controlli in merito alla dichiarazione di asseverazione del tecnico abilitato di cui all' articolo 23, comma 1 , nonché in merito alla dichiarazione di cui al comma 4 con le stesse modalità di cui all' articolo 39 della L.R. n. 1/2004 .

Art. 27

Definizione degli interventi ammessi a condono edilizio.

1. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 51 della L. n. 47/1985 , e all'allegato 1 del D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003 per il calcolo dell'oblazione, ai fini del computo delle superfici ammesse a sanatoria ai sensi dell' articolo 20, comma 1 , si considera la sommatoria delle superfici utili coperte realizzate ad ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri perimetrali, con la esclusione di balconi e pensiline realizzati in aggetto rispetto alla parete dell'edificio, nonché delle scale esterne scoperte. Le superfici utili realizzate all'interno della sagoma di edifici esistenti legittimati che non abbiano comportato incrementi di volume sono riconducibili alla tipologia n. 3 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 . I balconi, pensiline e scale esterne scoperte realizzate in aggetto rispetto alla parete dell'edificio sono riconducibili alla tipologia n. 6 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 .

2. Nei casi in cui l'abuso edilizio sia quantificabile in volume, senza aumento della superficie, la superficie massima ammissibile di ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 , è calcolata applicando la proporzione in base alla quale la superficie da determinare (S) sta alla superficie complessiva assentita delle unità immobiliari esistenti (Sc), come il volume eccedente rispetto a quello assentito (Ve) sta al volume assentito (Va), (S:Sc=Ve:Va).

3. Ai fini di quanto previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 si intende per unità immobiliare quella definita ai fini della vigente normativa sull'iscrizione a catasto degli immobili, come risultante antecedentemente alla realizzazione delle opere di ampliamento.

4. L'ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 , per gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso avente titolo, o da unità immobiliari pertinenziali insistenti all'interno del lotto o dell'area, sempre dello stesso avente titolo, è ammesso per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle superfici di tutte le unità immobiliari interessate, salvo che ogni unità immobiliare si configuri come autonoma struttura abitativa, produttiva o a servizi.

5. Ai fini degli interventi suscettibili di sanatoria quelli relativi alla tamponatura di edifici o parti di essi rientrano nelle tipologie di illecito di cui all' articolo 20, comma 1 , lettere a) e b).

6. Per opere ultimate di cui all' articolo 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003 , convertito con L. n. 326/2003 , e al comma 1 dell'articolo 20 della presente legge, si intendono quelle esistenti alla data del 31 marzo 2003 per le quali siano state completate le parti strutturali, ovvero, in caso di modifica della destinazione d'uso, quando le unità immobiliari interessate siano complete funzionalmente.

[ TITOLO III ] [72]
[ TITOLO IV ] [73]
[ TITOLO V ] [74]
TITOLO VI

Disposizioni finanziarie


Capo I

Norma finanziaria

Art. 51

Norma finanziaria.

1. Le somme spettanti alla Regione di cui all' articolo 25 , per un importo di 1.000.000,00 di euro, sono introitate nella unità previsionale di base 3.01.004 del bilancio regionale, parte entrata, denominata " Entrate extratributarie" (cap. 2457).

2. Per gli interventi vincolati per le finalità di cui al comma 33 dell'articolo 32 della legge n. 326/2003 è autorizzata la spesa rispettivamente di: - 850.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione di abusivismo edilizio da iscrivere nella unità previsionale di base 3.02.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata " Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana" (cap. 7031); - 150.000,00 euro per gli interventi previsti all' articolo 15, comma 4 da iscrivere nella unità previsionale di base 5.01.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata " Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5866).

3. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti complessivi di cui al comma 2 pari a 1.000.000,00 di euro è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata di cui al comma 1 iscritta nella unità previsionale di base 3.01.004.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 novembre 2004

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[7] - Abrogazione da: Articolo 271 Comma 1 Lettera o legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1.

[8] - Integrazione da: Articolo 79 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 79 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 79 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 59 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 59 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[13] - Integrazione da: Articolo 105 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[14] - Integrazione da: Articolo 80 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 106 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 106 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 106 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 106 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 107 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 107 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[21] - Integrazione da: Articolo 81 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[22] - Integrazione da: Articolo 107 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 107 Comma 3 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 107 Comma 3 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 108 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 108 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 109 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 109 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 109 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 109 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 109 Comma 3 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 109 Comma 3 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[33] - Integrazione da: Articolo 109 Comma 4 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 110 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 110 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 110 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 110 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 110 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 110 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 110 Comma 3 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 110 Comma 3 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 110 Comma 4 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 110 Comma 4 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 110 Comma 5 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 110 Comma 5 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[46] - Integrazione da: Articolo 110 Comma 6 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 111 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 111 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[49] - Integrazione da: Articolo 111 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 112 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 112 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 112 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 112 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 113 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 113 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 60 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 60 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[58] - Abrogazione da: Articolo 23 Comma 5 legge Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 5.

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 114 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 114 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[61] - Integrazione da: Articolo 82 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[62] - Integrazione da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[63] - Abrogazione da: Articolo 114 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 114 Comma 3 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 114 Comma 3 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 114 Comma 4 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 114 Comma 4 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[68] - Integrazione da: Articolo 114 Comma 5 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[69] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.

[71] - Integrazione da: Articolo 83 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[72] - Abrogazione da: Articolo 271 Comma 1 Lettera o legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1.

[73] - Abrogazione da: Articolo 271 Comma 1 Lettera o legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1.

[74] - Abrogazione da: Articolo 271 Comma 1 Lettera o legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1.