Legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16


Legge Regionale n.16 del 28 dicembre 2016

Date di vigenza

01/01/2017 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/01/2017
03/08/2017 modifica mostra documento vigente dal 03/08/2017

Documento vigente

Regione Umbria
Legge Regionale 28 dicembre 2016 , n. 16
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 S.str. n. 1 del 30/12/2016

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017-2019, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2017-2019 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

Art. 2

Interventi per finanziamento dell'attività di pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente.

1. Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa annua di euro 400.000,00, per il finanziamento delle attività di Pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente di cui allaDir.P.C.M. 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 09: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01: "Difesa del suolo", Titolo 2: "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

3. L'impegno delle somme di cui al comma 1 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2017-2019.

4. Per gli anni successivi al 2019, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

Art. 3

Consigliera regionale di Parità.

1. Per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera regionale di Parità è autorizzata per il 2017 la spesa di euro 6.000,00 da iscrivere alla Missione 15: "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 03: "Sostegno all'occupazione", Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l'ammontare della indennità mensile di cui all' articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ) da attribuire alla Consigliera regionale di parità, a valere sulla spesa di cui al comma 1 .

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 .

Art. 4

Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria.

1. Al fine di consentire l'attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel bilancio regionale 2017-2019, un apposito Fondo di euro 5.000.000,00 finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dell'Agenzia Forestale regionale, soggetto beneficiario ed esecutore di progetti. (1)

2. L'Agenzia Forestale, sulla base di apposita convenzione, rimborsa il credito concesso, nella misura effettivamente erogata, senza oneri aggiuntivi, a seguito dell'avvenuto incasso dei pagamenti disposti a suo favore da parte dell'organismo pagatore per il rimborso delle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1 .

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 è iscritta, nell'ambito della Missione 16: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01: "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 3: "Spese per incremento attività finanziarie", del bilancio di previsione regionale, la somma di euro 5.000.000,00 - in termini di competenza e di cassa - per ciascuna annualità del triennio 2017-2019.

4. Le restituzioni del credito di cui al comma 2 sono introitate con imputazione al Titolo 5: "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 2: "Riscossione crediti di breve termine" del bilancio di previsione regionale.

Art. 5

Contributo straordinario di solidarietà.

[ 1. ] [3]

1. La Regione interviene con un contributo straordinario di solidarietà in sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che nel 2016 hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. [4]

[ 2. ] [5]

2. Il Presidente dell?Assemblea legislativa, sentito l?Ufficio di Presidenza, è incaricato di definire le opportune intese in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per individuare gli interventi cui destinare il contributo e le relative modalità di versamento. L?Ufficio di Presidenza illustra in apposita relazione al Consiglio regionale i risultati degli interventi realizzati. [6]

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in euro 50.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2017-2019 dell'Assemblea legislativa, Missione 01, Programma 01.

Art. 6

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2017-2019 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 7

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .

1. Il comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è abrogato.

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 84 della L.R. 13/2000 , è abrogata.

Art. 8

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale e, ai sensi dell' articolo 8 , entra in vigore il 1° gennaio 2017.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 28 dicembre 2016

Marini

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 28 luglio 2017, n. 11.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 28 luglio 2017, n. 11.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 28 luglio 2017, n. 11.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 28 luglio 2017, n. 11.

Note della redazione

(1) - 

Il Fondo di rotazione di cui al presente articolo, è prorogato alle annualità 2020 e 2021, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4. (Vedi art. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 12).