Legge regionale 7 giugno 2017, n. 5


Legge regionale n.5 del 7 giugno 2017

Date di vigenza

15/06/2017 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 7 giugno 2017 , n. 5
Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 24 del 14/06/2017

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni al titolo della l.r. 19/2009 )

1. Al titolo della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni) la parola " sportive, " è sostituita dalle seguenti: " sportive e " e le parole " e ricreative " sono soppresse.

Art. 2

(Modificazioni alla rubrica del Capo I della l.r. 19/2009 )

1. Alla rubrica del Capo I della l.r. 19/2009 la parola " , finalità " è sostituita dalle seguenti: " e finalità " e le parole " , funzioni amministrative " sono soppresse.

Art. 3

(Modificazioni all' articolo 1 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 1 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 1
 
(Oggetto e finalità)
 
1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all' articolo 117, comma 3 della Costituzione e in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nelle attività sportive e motorie uno strumento indispensabile per lo sviluppo delle relazioni sociali e per la formazione e la salute della persona.
 
2. La Regione, altresì, riconosce la funzione sociale degli enti di promozione sportiva del territorio, di seguito EPS, e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, di seguito associazionismo, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 3.
 
3. La Regione, in particolare, riconosce nella scuola il luogo preminente per promuovere i valori e i principi educativi della pratica sportiva e motoria, intesa come mezzo di espressione, di crescita e di formazione della persona, nonché di acquisizione di uno stile di vita sano.
 
4. La Regione persegue gli obiettivi delle politiche per lo sport e le attività motorie a favore di tutti i cittadini, in collaborazione con i comuni, le istituzioni scolastiche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, di seguito CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e l'associazionismo.
 
5. Ai fini di cui al comma 4 la Regione programma e promuove l'adeguamento del patrimonio impiantistico favorendone l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e allo scopo di garantirne l'equilibrata diffusione sul territorio per fornire ai cittadini la massima fruibilità e pari opportunità di accesso alle attività sportive e motorie in ambienti sicuri ed idonei.
 
6. La Regione promuove la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione umbra.
".

Art. 4

(Modificazioni all' articolo 2 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 2 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 2
 
(Definizioni)
 
1. Ai fini della presente legge si intende per:
 
a) attività sportiva: qualsiasi forma d'attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitività e per perseguire obiettivi di salute attraverso un miglioramento degli stili di vita sin dall'età infantile, distinta in:
 
1) attività agonistica, quale forma di attività sportiva praticata sistematicamente e continuativamente, a qualsiasi livello, per il perseguimento di un risultato sportivo attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia, in forma regolamentata dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli EPS, ovvero da organizzazioni o soggetti terzi;
 
2) attività non agonistica, quale forma di attività sportiva, individuale e collettiva, non occasionale e non regolamentata, praticata da soggetti tesserati e non ad organismi sportivi;
 
b) attività motoria: qualsiasi forma di attività fisica svolta singolarmente o in gruppo per fini di educazione alla salute, di benessere, ricreativi e di gioco, anche praticata occasionalmente e in forma non continuativa.
".

Art. 5

(Modificazioni all' articolo 3 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 3 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3
 
(Sport di Cittadinanza)
 
1. La Regione, ai fini della diffusione di una cultura volta ad una idonea e costante pratica delle attività sportive e motorie e all'integrazione interculturale, promuove politiche educative, formative, culturali, della tutela socio-sanitaria e dell'educazione alla salute, indirizzate a tutte le fasce d'età.
 
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare:
 
a) promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all' articolo 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003);
 
b) favorisce l'adeguamento, la qualificazione e la realizzazione degli impianti sportivi, anche mediante specifiche convenzioni tra soggetti pubblici, privati e federazioni sportive, discipline sportive associate, EPS e associazionismo, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici;
 
c) individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi ove sia possibile praticare attività sportive e motorie in piena sicurezza;
 
d) promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, socio-sanitarie, ambientali, giovanili, dell'istruzione, culturali ed economiche, ed i relativi interventi anche in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
 
e) sostiene iniziative e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio sia negli impianti codificati che in ambiente naturale ed urbano e che promuovono l'Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualità Umbria Green Sport di cui all'articolo 21, anche nell'ottica dello sport come messaggio e strumento di pace;
 
f) favorisce la diffusione delle attività sportive e motorie nelle scuole primarie, sostenendo la cultura della pratica sportiva quale strumento educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e i comuni, e incentivando il rapporto con il CONI, anche per mezzo della Scuola Regionale dello Sport, le federazioni sportive, gli EPS e l'associazionismo;
 
g) promuove l'avviamento alle attività sportive nelle scuole secondarie, in accordo con le istituzioni scolastiche e in collaborazione con i comuni, il CONI, il CIP, gli EPS e l'associazionismo;
 
h) incentiva la diffusione delle attività sportive e motorie in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le federazioni sportive, gli EPS e l'associazionismo;
 
i) contrasta l'abbandono precoce delle attività sportive agonistiche anche attraverso il sostegno di specifiche iniziative promosse dalle federazioni sportive, dagli EPS e dall'associazionismo;
 
j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e motorie, per una migliore qualità dell'offerta dei servizi;
 
k) mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria nell'ambito delle attività sportive e motorie;
 
l) promuove e favorisce, attraverso una collaborazione paritaria con le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, l'associazionismo e il CIP, lo sviluppo delle attività sportive e motorie in favore delle persone con disabilità e degli anziani, anche con finalità di inclusione, riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l'integrazione sociale;
 
m) promuove e sostiene progetti finalizzati all'incremento della consapevolezza e dell'informazione in tema di attività sportive e motorie e di corretta alimentazione, quali valori educativi fondamentali e permanenti;
 
n) favorisce ed organizza attività sportive e motorie sostenibili, rispettose delle persone, della società e dell'ambiente;
 
o) favorisce la pratica di attività sportive e motorie come elementi di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano;
 
p) promuove convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle attrezzature in orario extrascolastico;
 
q) promuove convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature presenti in strutture militari;
 
r) sostiene le attività sportive e motorie in ambito montano, anche mediante il miglioramento e la valorizzazione di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere presenti in loco.
 
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), inoltre, la Regione promuove e sostiene progetti finalizzati all'accesso degli operatori sportivi nella scuola primaria.
 
4. Al fine di favorire lo svolgimento sul territorio regionale delle manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale di cui al comma 2, lettera e), la Regione promuove la presenza nel territorio regionale di impianti di elevato valore tecnico-sportivo, e provvede altresì al necessario coordinamento con le strutture ricettive presenti in Umbria e con i gestori degli impianti sportivi pubblici e privati, anche per garantire un accesso a costi agevolati alle strutture medesime.
".

Art. 6

(Modificazioni all' articolo 4 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 4 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 4
 
(Funzioni della Regione)
 
1. Nell'ottica della centralità dell'indirizzo delle politiche regionali per lo sport e le attività motorie, la Regione, anche in collaborazione con i comuni, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e l'associazionismo, esercita le seguenti funzioni:
 
a) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione delle banche dati per lo sport;
 
b) programmazione, anche favorendo l'aggregazione tra più comuni, delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva e motoria nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge ed anche per garantire un accesso sostenibile per tutti nonché il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente;
 
c) incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti che operano nel sistema sportivo anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
 
d) promozione ed avviamento alla pratica delle attività sportive e motorie di tutti i cittadini, in particolare dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;
 
e) definizione degli standard per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e motorie di cui all'articolo 19;
 
f) promozione di interventi diretti a diffondere la pratica delle attività sportive e motorie su tutto il territorio regionale come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping;
 
g) promozione, anche attraverso incentivi, degli investimenti per il recupero degli spazi e dei luoghi non utilizzati e delle donazioni da parte dei soggetti privati per le finalità di cui alla presente legge.
 
2. Per le finalità di collaborazione di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e le associazioni non riconosciute dal CONI e dal CIP, trasmettono al Servizio regionale competente in materia di sport l'elenco delle iniziative e delle manifestazioni sportive dell'anno precedente, con il relativo numero dei partecipanti.
 
3. Per le finalità di promozione previste al comma 1, lettera f), gli stessi soggetti di cui al comma 2 provvedono altresì a comunicare al medesimo Servizio regionale le iniziative e le manifestazioni sportive di prossima realizzazione e le relative date previste. A tal fine la Giunta regionale individua tempi e modalità di comunicazione, nonché modalità idonee che assicurino la massima diffusione e una adeguata pubblicità degli eventi programmati, anche istituendo una apposita applicazione multimediale o comunque una pagina web dedicata.
".

Art. 7

(Abrogazione dell' articolo 5 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 5 della l.r. 19/2009 è abrogato.

Art. 8

(Modificazioni all' articolo 6 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 6 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 6
 
(Funzioni dei comuni)
 
1. I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge e contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica delle attività sportive e motorie, anche assicurando la partecipazione dell'associazionismo.
 
2. I comuni, oltre a quanto previsto all'articolo 16 bis, esercitano altresì le seguenti funzioni:
 
a) attività promozionali, anche per le manifestazioni sportive minori, concernenti la pratica delle attività sportive e motorie, nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie, soprattutto in favore delle persone con disabilità e degli anziani;
 
b) l'elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;
 
c) vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi degli articoli 23 e 28, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitandone i relativi proventi.
 
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di sport e all'Osservatorio di cui all'articolo 13, i progetti di cui al comma 2, lettera b).
".

Art. 9

(Modificazioni all' articolo 7 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 7
 
(Strumenti e modalità di programmazione)
 
1. L'attività di programmazione avviene in coordinamento ed integrazione con la programmazione regionale in materia di turismo, sanità, ambiente, politiche giovanili ed istruzione. A tal fine il Presidente della Giunta regionale provvede al coordinamento degli assessorati competenti per l'individuazione dei relativi ambiti di intervento.
 
2. Sono strumenti della programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge:
 
a) il Piano triennale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva;
 
b) il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motoria;
 
c) il Programma annuale di settore per l'impiantistica sportiva.
".

Art. 10

(Modificazioni all' articolo 8 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 8 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 8
 
(Piano regionale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva)
 
1. La Giunta regionale adotta il Piano regionale triennale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva, di seguito denominato Piano triennale, e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
 
2. Il Piano triennale resta in vigore fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere aggiornato dalla Giunta regionale prima della scadenza del triennio con le modalità di cui al comma 1.
 
3. Il Piano triennale, nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, stabilisce:
 
a) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive e motorie;
 
b) le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività sportive e motorie nelle scuole;
 
c) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.
 
4. Il Piano triennale è attuato attraverso il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria di cui all'articolo 9 e il Programma annuale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 10.
".

Art. 11

(Modificazioni all' articolo 9 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 9 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 9
 
(Programma annuale per la promozione sportiva e motoria)
 
1. Il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria è approvato dalla Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte del Comitato di cui all'articolo 11, entro il 31 marzo di ogni anno, ed attua il Piano triennale di cui all'articolo 8. Esso in particolare:
 
a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione delle iniziative in materia di promozione sportiva e motoria;
 
b) individua le iniziative promosse dalla Regione in materia di promozione sportiva e motoria;
 
c) ripartisce la quota dei contributi per i progetti e le attività promosse dalla Regione;
 
d) ripartisce la quota dei contributi per i progetti, gli studi, le ricerche e le manifestazioni realizzate sul territorio regionale, proposti dal CONI, dal CIP, dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, dagli EPS, dall'associazionismo e dai comuni, singoli o associati;
 
e) individua le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico e ambientale che si svolgono sul territorio regionale.
".

Art. 12

(Modificazioni all' articolo 10 della l.r. 19/2009 )

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Programma annuale per l'impiantistica sportiva è approvato dalla Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte del Comitato di cui all'articolo 11, entro il 31 marzo di ogni anno, e contiene le priorità e le necessità di intervento in materia di sostegno al patrimonio impiantistico sportivo regionale, comprese le strutture scolastiche. ".

Art. 13

(Modificazioni all' articolo 11 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 11 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 11
 
(Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport)
 
1. Presso il competente assessorato è istituito il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, di seguito Comitato, di cui la Giunta regionale si avvale, con funzioni consultive e propositive per la predisposizione dei programmi annuali di cui agli articoli 9 e 10. Il Comitato trasmette le proposte di cui agli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, anche alla competente Commissione assembleare.
 
2. Fanno parte del Comitato:
 
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;
 
b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;
 
c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;
 
d) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
 
e) il presidente dell'ANCI regionale e quattro componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
 
f) il Presidente del CONI regionale o suo delegato;
 
g) il Presidente del CIP regionale o suo delegato;
 
h) un rappresentante designato dagli EPS;
 
i) un rappresentante delle federazioni sportive e un rappresentante delle discipline sportive associate designati dal CONI;
 
j) tre esperti nominati dall'Assemblea legislativa;
 
k) un rappresentante del Servizio di Medicina dello Sport delle Aziende unità sanitarie locali, un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali e un rappresentante della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);
 
l) un rappresentante delle associazioni non riconosciute dal CONI e dal CIP;
 
m) il referente dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 13.
 
3. Le attività di segreteria del Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di sport.
 
4. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.
 
5. I componenti del Comitato partecipano ai lavori a titolo gratuito.
".

Art. 14

(Modificazioni all' articolo 12 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 12
 
(Stati generali dello sport e delle attività motorie)
 
1. L'assessorato competente indice, di norma con cadenza triennale, gli Stati generali dello sport e delle attività motorie, al fine di analizzare problematiche, stato di avanzamento delle attività nel territorio e l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nonché individuare linee strategiche per la predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 8.
 
2. Agli Stati generali di cui al comma 1 partecipano le autonomie locali, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Università, il CONI, il CIP, gli EPS, l'associazionismo ed altri soggetti eventualmente individuati dall'assessorato competente.
".

Art. 15

(Modificazioni all' articolo 13 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 13 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 13
 
(Monitoraggio delle attività sportive. Osservatorio)
 
1. È istituito, presso il Servizio regionale competente in materia di sport, l'Osservatorio delle attività sportive in Umbria.
 
2. L'Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI regionale, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, l'associazionismo, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, e per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.
 
3. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Osservatorio trasmette alla Giunta regionale tutti i dati di cui al comma 2.
".

Art. 16

(Modificazioni all' articolo 14 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 14 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 14
 
(Promozione delle attività sportive e motorie per finalità sociali)
 
1. Accedono ai benefici di cui alla presente legge anche le associazioni senza fini di lucro con sede nel territorio regionale che per statuto o atto costitutivo perseguono finalità sociali anche attraverso progetti di attività sportive e motorie, ed in particolare che:
 
a) svolgono attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti, nonché dei migranti, delle persone con disabilità, degli anziani ed ex detenuti e tossicodipendenti;
 
b) adottano modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;
 
c) hanno nel proprio organico almeno un operatore in possesso di laurea in scienze motorie di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ) o ex diploma ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero di diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero, oppure personale di comprovata esperienza nel settore a cui è assegnata la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività sportive e motorie.
".

Art. 17

(Modificazioni all' articolo 15 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 15
 
(Palestre della salute)
 
1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo.
 
2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui al comma 1, su prescrizione medica, si svolgono nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, denominate
"palestre della salute" , riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione. I programmi medesimi sono somministrati esclusivamente da operatori in possesso di:
 
a) laurea magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motorie preventive e adattate;
 
b) laurea in scienze motorie di durata triennale o ex diploma ISEF con master universitari in attività motorie preventive e adattate;
 
c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero.
 
3. I costi per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 2 nelle palestre della salute non comportano ulteriori o
 
maggiori oneri per la finanza regionale.
 
4. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione
 
di palestra della salute, anche prevedendo un apposito elenco.
 
5. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata pubblicità nel proprio sito istituzionale.
".

Art. 18

(Modificazioni all' articolo 16 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 16 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 16
 
(Centri di attività motoria)
 
1. I Centri di attività motoria sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche e sportive, di muscolazione e di formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico, ove si accede a fronte del pagamento di corrispettivi, erogati a qualsiasi titolo, per fruire dei relativi servizi.
 
2. Fermo quanto previsto all'articolo 16 bis, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che praticano le attività di cui al comma 1 all'interno dei Centri di attività motoria, i titolari e gestori dei Centri medesimi devono:
 
a) operare nel rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);
 
b) operare nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b);
 
c) avvalersi di un direttore tecnico responsabile in possesso di laurea in scienze motorie di cui all' articolo 2 del D.Lgs. 178/1998 o ex diploma ISEF, ovvero di diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero, che svolge le funzioni definite nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c);
 
d) avvalersi di un medico responsabile specializzato in medicina dello sport o cardiologia che svolge le funzioni definite nel regolamento di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettera c).
".

Art. 19

(Modificazioni alla l.r. 19/2009 )

1. Dopo l' articolo 16 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
 
" Art. 16 bis
 
(Titolo abilitativo)
 
1. L'interessato che intende aprire un Centro di attività motoria di cui all'articolo 16 presenta, al comune competente per territorio, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
 
2. La Segnalazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.
 
3. La Segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà concernenti il possesso dei seguenti elementi:
 
a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;
 
b) conformità dell'impianto e delle attrezzature a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);
 
c) rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), per lo svolgimento delle attività;
 
d) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;
 
e) utilizzazione di un direttore tecnico responsabile e di un medico responsabile ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere c) e d).
 
4. La Segnalazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.
 
5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3 è comunicata dal titolare del Centro di attività motoria al comune competente.
 
6. Fermo quanto previsto all' articolo 19, comma 3, della l. 241/1990 , il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui il titolare del Centro di attività motoria commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
".

Art. 20

(Abrogazione dell' articolo 18 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 18 della l.r. 19/2009 è abrogato.

Art. 21

(Modificazioni all' articolo 19 della l.r. 19/2009 )

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 le parole " e fisico-motorie " sono sostituite dalle seguenti: " e motorie ".

2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Perugia, del CONI, del CIP, delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate, degli EPS e dell'associazionismo. ".

Art. 22

(Modificazioni all' articolo 20 della l.r. 19/2009 )

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: " 2. Ai fini di cui al comma 1 vengono istituiti: ".

Art. 23

(Modificazioni all' articolo 23 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 23 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 23
 
(Sanzioni)
 
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:
 
a) da euro 6.000,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione
"palestra della salute" ovvero svolga attività di somministrazione di programmi di esercizio fisico di cui all'articolo 15, comma 2, in assenza della certificazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 15;
 
b) da euro 6.000,00 a euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 4, ovvero utilizzi operatori non in possesso dei titoli di cui al medesimo articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), per la somministrazione dei programmi di esercizio fisico nelle palestre della salute;
 
c) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d);
 
d) da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chiunque intraprenda l'attività di cui all'articolo 16 bis senza avere inoltrato la SCIA, salva l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino alla presentazione della SCIA medesima.
 
2. Trova applicazione quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera c), in relazione alle funzioni dei comuni.
".

Art. 24

(Modificazioni all' articolo 24 della l.r. 19/2009 )

1. Al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole " e benefici finanziari " sono inserite le seguenti: " , anche utilizzando i fondi europei per lo sport, ".

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" 2.Possono accedere ai benefici e ai contributi finanziari di cui al comma 1 gli enti pubblici, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro persegue le finalità della presente legge. ".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: " 3 bis. Ai fini di cui al comma 1 vengono valutati prioritariamente i progetti di promozione presentati in forma congiunta da più soggetti di cui al comma 2. ".

4. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 dopo la parola " fornire " sono inserite le seguenti: " al Servizio regionale competente in materia di sport ".

5. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 le parole " nell'atto di cui al " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi del ", e le parole " e il CIP. " sono sostituite dalle seguenti: " , il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e l'associazionismo. ".

6. Il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" 7. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche e agli EPS che svolgono le loro attività all'interno dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16 sono concessi i contributi e i benefici finanziari di cui alla presente legge solo nel caso in cui le disposizioni sociali siano state adeguate all' articolo 6 della legge 376/2000 . Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a sottoporre i propri atleti a controlli e, in caso di rifiuto, devono procedere all'immediata sospensione dell'atleta dall'attività denunciandone il comportamento ai competenti organi federali. ".

7. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 le parole " dei diversamente abili " sono sostituite dalle seguenti: " e motorie delle persone con disabilità ", e la parola " dieci " è sostituita dalla seguente: " quindici ".

Art. 25

(Modificazioni all' articolo 25 della l.r. 19/2009 )

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 dopo le parole " l'ammodernamento " sono inserite le seguenti: " , la riqualificazione ".

2. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 dopo la parola " fornire " sono inserite le seguenti: " al Servizio regionale competente in materia di sport ".

Art. 26

(Modificazioni all' articolo 27 della l.r. 19/2009 )

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" 2. In particolare il regolamento disciplina:
 
a) i requisiti gestionali, degli impianti e delle attrezzature dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16;
 
b) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1;
 
c) le funzioni del direttore tecnico responsabile e del medico responsabile di cui all'articolo 16, comma 2, lettere c) e d);
 
d) il procedimento e i requisiti di cui all'articolo 15, comma 4, in relazione alle palestre della salute;
 
e) le modalità per l'esercizio del controllo sui requisiti di cui alla lettera a), nonché per l'esercizio della vigilanza sulle attività di cui alla lettera b) e sulle palestre della salute di cui alla lettera d).
".

Art. 27

(Modificazioni all' articolo 28 della l.r. 19/2009 )

1. L' articolo 28 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 28
 
(Vigilanza e controllo)
 
1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate dal comune competente e dalla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
 
2. Il comune, in particolare, anche a fini statistici, verifica:
 
a) il rispetto di quanto previsto all'articolo 16 bis;
 
b) il rispetto, anche secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera e), di quanto previsto dal regolamento di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d).
".

Art. 28

(Modificazione alla l.r. 19/2009 )

1. Dopo l' articolo 28 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
 
" Art. 28 bis
 
(Clausola valutativa)
 
1. La Giunta regionale con cadenza triennale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.
".

Art. 29

(Modificazione all' articolo 29 della l.r. 19/2009 )

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 le parole " Il Reg. " sono sostituite dalle parole " Salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 1, il Reg. ".

Art. 30

(Modificazione all' articolo 30 della l.r. 19/2009 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
 
" 2 bis. A decorrere dal 2017 le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) ed iscritte alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" ,
 
Programma 01
"Sport e tempo libero" , del bilancio regionale di previsione. ".

Art. 31

(Norme transitorie)

1. I Centri di attività motoria di cui all' articolo 16 della l.r. 19/2009 in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 27, comma 2, lettera b) della l.r. 19/2009 , come sostituito dall' articolo 26, comma 1 della presente legge, provvedono ad adeguarsi a quanto previsto dall' articolo 16, comma 2, lettera b) della l.r. 19/2009 , come sostituito dall' articolo 18, comma 1 della presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di cui all' articolo 27, comma 2, lettera b) della l.r. 19/2009 . Entro lo stesso termine i medesimi Centri provvedono altresì a comunicare l'avvenuto adeguamento al comune competente ai fini di cui all' articolo 16 bis, comma 3, lettera c) della l.r. 19/2009 , come inserito dall' articolo 19, comma 1 della presente legge.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 , secondo periodo, restano valide le Dichiarazioni di inizio attività già rilasciate ai sensi dell' articolo 16 della l.r. 19/2009 .

3. La Giunta regionale adotta le norme regolamentari di cui all' articolo 27 della l.r. 19/2009 , come modificato dall' articolo 26 della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 7 giugno 2017

Marini