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Legge regionale 19 novembre 2004, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 19 Novembre 2004

Date di vigenza

25/11/2004 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Novembre 2004 , n. 23
Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 20031 - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 e della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Suppl.str. al n. 50 del 24/11/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Saldo finanziario.

1. Ai sensi dell' articolo 37, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, è accertato in euro 21.423.143,73. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2

Copertura finanziaria.

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all' articolo 1 , determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' articolo 10, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4 , la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 21.423.143,73, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2004 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2004 e di euro 1.600.000,00 dal 2005 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1 , si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2004 e successivi, del bilancio pluriennale 2004/2006.

3. Per gli effetti di cui all' articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonché del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3

Fondi da reiscrivere.

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2004, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2003, a norma dell' articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 981.149.998,45 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4

Fondi perenti.

1. Per gli effetti di cui all' articolo 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2003 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2004 e di cui all' articolo 3 .

Art. 5

Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 e alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 4 .

1. All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 , e all' articolo 10, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4 , l'importo di " 117.175.500,00 " è sostituito con l'importo di " 57.175.500,00 ".

2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 aprite 2004, n. 3, l'importo di " 114.175.500,00 " è sostituito con l'importo di " 54.175.500,00 ".

3. All' articolo 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 , l'importo di " 206.500,00 " è sostituito con l'importo di " 346.485,00 ".

Art. 6

Modificazioni alle tabelle allegate alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 e alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 4 .

1. La tabella E) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4 di bilancio è sostituita dalla allegata tabella E).

2. La tabella H) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4 di bilancio è sostituita dalla allegata tabella F).

3. Alla tabella B) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

4. Alla tabella C) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H) .

5. Alla tabella D) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella I).

Art. 7

Variazioni al bilancio.

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le variazioni della presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell' articolo 3 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 novembre 2004

Lorenzetti


ALLEGATI:
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