Art. 1
Saldo finanziario.
1.
Ai sensi dell'
articolo 37, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, è accertato in euro 21.423.143,73. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
Art. 2
Copertura finanziaria.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'
articolo 1
, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'
articolo 10, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4
, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 21.423.143,73, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2004 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2004 e di euro 1.600.000,00 dal 2005 in poi.
2.
All'onere conseguente dal
comma 1
, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2004 e successivi, del bilancio pluriennale 2004/2006.
3.
Per gli effetti di cui all'
articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, nonché del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
, convertito dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191
, il mutuo o prestito di cui al
comma 1
è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.
Art. 3
Fondi da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2004, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2003, a norma dell'
articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 981.149.998,45 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
Art. 4
Fondi perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'
articolo 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2003 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2004 e di cui all'
articolo 3
.
Art. 5
Modificazioni alla
legge regionale 13 aprile 2004, n. 3
e alla
legge regionale 13 aprile 2004, n. 4
.
1.
All'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3
, e all'
articolo 10, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4
, l'importo di "
117.175.500,00
" è sostituito con l'importo di "
57.175.500,00
".
2.
All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 aprite 2004, n. 3, l'importo di "
114.175.500,00
" è sostituito con l'importo di "
54.175.500,00
".
3.
All'
articolo 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3
, l'importo di "
206.500,00
" è sostituito con l'importo di "
346.485,00
".
Art. 7
Variazioni al bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le variazioni della presente legge.
2.
Per effetto delle variazioni di cui al
comma 1
e delle somme reiscritte ai sensi dell'
articolo 3
sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.