Art. 3
(Integrazione della
l.r. 21/2014
)
1.
Dopo l'
articolo 6 della l.r. 21/2014
è inserito il seguente:
"
Art. 6-bis
(Limitazioni all'esercizio del gioco)
1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'
articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931
, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro.
".
Art. 5
(Modificazione all'art. 11)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 21/2014
è sostituito dal seguente:
"
1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco, a sala scommesse o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla cessazione dell'attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
"