Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 23 Febbraio 2005

Date di vigenza

31/03/2005 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/03/2005
11/08/2011 abrogazione mostra documento vigente dal 11/08/2011

Documento vigente dal 31/03/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Febbraio 2005 , n. 15
Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. (2)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 12 del 16/03/2005

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Conferimento degli incarichi.

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo previsto all'articolo 15-quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi di cui all' articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 , del servizio sanitario regionale conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

Art. 2

Norme di prima applicazione.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al Direttore generale dell'Azienda la propria opzione in ordine al rapporto esclusivo. (1)

2. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dall'incarico.

3. La mancata comunicazione nel termine di cui al comma 1 comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.

Art. 3

Indennità.

1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 1998-2001, è erogata unicamente al personale a rapporto di lavoro esclusivo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 febbraio 2005

Lorenzetti

[1]

Note della redazione

(2) - 

Abrogazione confermata dall'art. 410, comma 1, lett. ttt) della L.R. 9 aprile 2015, n. 11

(1) - 

L'art. 1, L.R. 29 luglio 2005, n. 24 ha disposto la sospensione dell'efficacia del comma 1, fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Governo avanti la Corte costituzionale.