TITOLO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 11
Art. 1
(Modificazione dell'
articolo 1
)
1.
All'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"
1-bis. La Regione provvede alle nomine e designazioni conformandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere.
".
Art. 2
(Modificazione dell'
articolo 2
)
1.
L'
articolo 2 della l.r. 11/1995
, è sostituito con il seguente:
"
Art. 2
Competenze in materia di nomine e designazioni.
1. Spettano all'Assemblea legislativa che provvede con propria deliberazione:
a) le nomine e designazioni negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi che non costituiscono strumenti diretti dell'indirizzo politico e amministrativo del governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio e ricerca;
b) tutte le nomine e designazioni riservate genericamente alla Regione o ai suoi organi, dei membri dei collegi dei revisori dei conti o sindacali o del revisore unico, comunque denominati, ivi comprese quelle in fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal
Codice Civile
.
2. Spettano comunque all'Assemblea legislativa e sono assoggettate all'ambito di applicazione della presente legge le nomine e designazioni elencate nell'Allegato A alla presente legge.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b), spettano al Presidente della Giunta regionale, che provvede con proprio decreto, le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari di fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal
Codice Civile
.
4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, società e organismi, che non sono di competenza dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale. Tali nomine e designazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.
5. Al fine di garantire il ruolo delle minoranze le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa sono effettuate con il sistema di elezione a voto limitato. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi.
6. E' comunque assicurata alle minoranze l'elezione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di due componenti effettivi o di due componenti supplenti. Alla elezione dei componenti effettivi e supplenti si procede con distinte votazioni.
7. Nel caso in cui le nomine o le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa devono essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.
8. Nel caso in cui le nomine o le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale devono essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente della Giunta regionale.
9. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione le cui nomine e designazioni restano soggette a quanto previsto dal presente articolo.
".
Art. 3
(Modificazione dell'articolo 2-bis)
1.
L'
articolo 2-bis della l.r. 11/1995
, è sostituito con i seguenti:
"
Art. 2-bis Procedura delle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa.
1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa, presentate ai sensi dei commi 5 e 6, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, nel termine assegnato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, comunque non inferiore a venti giorni, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione recante l'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico, per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. Se la commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, l'Assemblea legislativa può procedere comunque alla nomina o designazione.
3. Al fine di favorire la presentazione di candidature, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa pubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa, l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, da effettuarsi nell'anno successivo. La pubblicazione dell'elenco costituisce avviso pubblico per la presentazione di candidature.
4. L'elenco di cui al comma 3 contiene:
a) l'indicazione degli organismi cui le nomine e designazioni si riferiscono;
b) la fonte normativa dell'incarico;
c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
d) i requisiti richiesti per l'incarico;
e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;
f) l'indennità prevista;
g) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.
5. Le candidature, di cui al comma 3, sono presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa e possono essere proposte dalla persona direttamente interessata alla candidatura oppure da enti o associazioni, ordini professionali, Università ed istituti operanti in Umbria e devono essere accompagnate dalla documentazione di cui all'articolo 2-ter.
6. L'Assemblea legislativa delibera le nomine e designazioni tra le candidature proposte ai sensi del comma 5. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature nel termine previsto dall'avviso pubblico, o siano presentate proposte in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve le candidature presentate, i presidenti dei gruppi consiliari o comunque ciascun consigliere regionale possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa candidature in tempo utile per gli adempimenti di cui al comma 1.
7. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco di cui al comma 3, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa compila elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità di cui al comma 3.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili nel caso di nomine o designazioni da effettuarsi da parte dell'Assemblea legislativa presso organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico o procedure specifiche per l'acquisizione di candidature.
Art. 2-ter
Documentazione per la proposta di nomina o designazione.
1. Per le proposte di nomina o designazione, di cui alla presente legge, deve essere acquisita la seguente documentazione:
a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta alla candidatura;
b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
c) elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi, pubblici e privati, nei cinque anni precedenti alla presentazione della candidatura;
d) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione o incompatibilità previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni, nonché in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190
), ove applicabile, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato o designato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina o designazione.
2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di integrazione.
3. Sono dichiarate inammissibili le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2. Per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa la dichiarazione di inammissibilità è resa dal Presidente dell'Assemblea. Per le nomine di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale l'inammissibilità è dichiarata con atto della struttura competente per le nomine e designazioni di cui alla presente legge.
Art. 2-quater
Procedure per le nomine e designazioni del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale.
1. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale procedono alle nomine e designazioni di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, previa presentazione delle candidature a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Giunta regionale.
2. Al fine di favorire la presentazione delle candidature, è pubblicato entro il 31 ottobre di ogni anno, a cura della struttura regionale competente, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo. La pubblicazione annuale dell'elenco costituisce avviso pubblico per la presentazione delle candidature.
3. Per le nomine e designazioni non ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le forme di pubblicità di cui al comma 1.
4. L'elenco di cui al comma 2 contiene quanto previsto all'articolo 2-bis, comma 4.
5. Le candidature presentate devono essere corredate della documentazione di cui all'articolo 2-ter, comma 1.
6. Le candidature possono essere proposte, oltre che dalla persona direttamente interessata, anche da enti, associazioni, ordini professionali, università ed istituti operanti in Umbria.
7. Qualora non siano presentate proposte di candidatura o siano presentate proposte in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve le candidature presentate, le proposte di candidatura possono essere presentate dal Presidente della Giunta regionale o da uno o più membri della Giunta stessa.
8. Qualora le candidature presentate non integrino un adeguato livello di competenze, professionalità ed esperienza afferente l'incarico da conferire, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta stessa, secondo la rispettiva competenza, formulano proposte ulteriori di candidature corredate della documentazione di cui all'articolo 2-ter, comma 1.
9. Qualora leggi di settore, per l'acquisizione di candidature a nomine e designazioni, prevedano specifici avvisi pubblici o procedure specifiche, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili.
10. La valutazione delle candidature pervenute ai sensi del presente articolo non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione di graduatorie di merito.
11. La Giunta regionale con proprio atto può approvare atti di indirizzo ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Art. 2-quinquies
Atti di nomina e designazione.
1. Gli atti di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di inconferibilità, di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Degli atti di nomina e designazione di spettanza del Presidente della Giunta regionale nonché della Giunta regionale stessa, è data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata comunicazione all'Assemblea.
"
.
Art. 4
(Modificazioni dell'
articolo 3
)
1.
La rubrica dell'
articolo 3 della l.r. 11/1995
, è sostituita con la seguente: "
Cause di esclusione.
".
2.
All'alinea del
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995
, le parole: "
nominati e designati agli
" sono sostituite con le seguenti: "
candidati o comunque non possono ricoprire gli
".
3.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995
, le parole: "
oggetto di nomina
" sono sostituite con le seguenti: "
, istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione
".
4.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995
, dopo le parole: "
la nomina
" sono aggiunte le seguenti:
"o designazione
".
5.
Alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995
, il segno di punteggiatura: "
.
" è sostituito con il seguente: "
;
".
6.
Dopo la
lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995
, sono aggiunte le seguenti:
"
f-bis) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
f-ter) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile
e nel
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
f-quater) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'
articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'
articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
), salvi gli effetti della riabilitazione;
f-quinquies) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per violazione della
legge 25 gennaio 1982, n. 17
(Norme di attuazione dell'
art. 18 della Costituzione
in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2).
".
7.
I commi 2 e 3 dell'
articolo 3 della l.r. 11/1995
, sono abrogati.
8.
Al
comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995
, le parole: "
Le condizioni di ineleggibilità di cui al comma 1 e 2
" sono sostituite con le seguenti: "
Le cause di esclusione di cui al presente articolo
".
Art. 5
(Integrazioni della
l.r. 11/1995
)
1.
Dopo l'
articolo 3 della l.r. 11/1995
, sono inseriti i seguenti:
"
Art. 3-bis
Cause di incompatibilità.
1. Fatte salve eventuali incompatibilità prescritte da leggi dello Stato e da altre specifiche leggi regionali in relazione alla funzione da conferire, è incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge:
a) colui che ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione o nell'interesse della Regione;
b) colui che presta opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d);
c) colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione oppure con la Regione;
d) colui che ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina o la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
e) colui che per fatti compiuti, allorchè era amministratore o impiegato dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente o organismo, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora;
g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione.
2. E' altresì incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge, colui che la Corte dei Conti ha condannato con sentenza definitiva al risarcimento di un danno per responsabilità amministrativa e non ha ancora estinto il debito.
Art. 3-ter
Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al
d.lgs. 39/2013
.
1. Le nomine e designazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi disposte dal
d.lgs. 39/2013
.
".
Art. 7
(Modificazione dell'
articolo 8
)
1.
L'
articolo 8 della l.r. 11/1995
, è sostituito con il seguente:
"
Art. 8
Pubblicità e trasparenza.
1. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web istituzionali della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali gli elenchi delle nomine e designazioni effettuate nell'anno precedente.
3. L'elenco deve comunque indicare:
a) nome e cognome del soggetto nominato o designato e l'organo a cui si riferisce la nomina o designazione;
b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina o designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicate;
c) gli estremi degli atti di nomina e designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicati;
d) i compensi, le indennità e i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 restano pubblicati per due legislature.
5. Resta fermo che gli enti, società ed organismi di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) pubblicano i dati relativi ai soggetti nominati o designati nei propri organi, inclusi i compensi erogati, ai sensi del medesimo
d.lgs. 33/2013
.
"
.
Art. 8
(Modificazioni dell'
articolo 10
)
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 11/1995
, sono inseriti i seguenti:
"
3-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative in materia, i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull'attività svolta.
3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013
, durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3 e 3-bis.
".
2.
Al
comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 11/1995
, le parole: "
commi 1 e 2
" sono sostituite con le seguenti: "
commi 1, 2, 3- bis e 3-ter
".
Art. 9
(Modificazioni dell'
articolo 11
)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1995
, sono inseriti i seguenti:
"
2-bis. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 è nulla.
2-ter. Se sussiste o sopravviene una causa di incompatibilità di cui all'articolo 3-bis, l'interessato è tenuto a rimuoverla. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato, nel rispetto del principio del contraddittorio. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui sopravvenga una causa rimovibile di esclusione di cui all'articolo 3.
".
2. Il
comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 11/1995
, è abrogato.
Art. 10
(Integrazione della
l.r. 11/1995
)
1.
Dopo l'
articolo 11 della l.r. 11/1995
, è inserito il seguente:
"
Art. 11-bis
Sostituzione.
1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l'Assemblea legislativa avvia il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico o delle procedure di cui alla presente legge.
3. Nelle ipotesi di nomine e designazioni effettuate con la procedura del voto limitato ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti eletti comporta la rielezione di tutti i soggetti nominati o designati contestualmente nell'ambito della medesima votazione.
4. Qualora l'incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione.
5. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.
".
Art. 12
(Modificazioni dell'
articolo 14
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995
, dopo le parole: "
del giorno
" sono inserite le seguenti: "
di seduta
".
2.
Al
comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995
, le parole: "
cui agli articoli 17 e 18
" sono sostituite con le seguenti: "
cui all'articolo 17
".
3.
Al
comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995
, le parole: "
il Presidente del Consiglio regionale
" sono sostituite con le seguenti: "
il Presidente dell'Assemblea legislativa qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1 o comunque l'Assemblea legislativa non provveda al rinnovo nei dieci giorni antecedenti la fine del periodo di proroga
".
4.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995
, è aggiunto il seguente: "
5-bis. La funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui al comma 4 è esercitata anche per le nomine o designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa in organismi di nuova istituzione nel caso in cui l'Assemblea non si esprima nei termini previsti per la costituzione dell'organo. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine.
".
Art. 15
(Modificazioni dell'
articolo 17
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/1995
, le parole: "
gli organi di amministrazione attiva
" sono sostituite con le seguenti: "
gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo comunque denominati,
".
Art. 16
(Integrazione alla
l.r. 11/1995
)
1.
Dopo l'
articolo 17 della l.r. 11/1995
, è inserito il seguente:
"
Art. 17-bis
Nomina commissari.
1. La nomina dei commissari per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti o ordinati con legge regionale, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altri organi.
2. I commissari di cui al comma 1 possono essere nominati dalla Regione:
a) nei casi previsti dalla legge;
b) nei casi in cui la Regione deve esercitare poteri sostitutivi previsti dalla legge;
c) nei casi in cui gli enti sui quali la Regione esercita la vigilanza:
1) abbiano omesso il compimento di atti obbligatori per legge;
2) presentino situazioni gravi da pregiudicare il regolare funzionamento dell'ente;
3) siano impossibilitati al regolare funzionamento per cause oggettive quali la mancata costituzione, la decadenza, lo scioglimento degli organi ordinari o le dimissioni dei titolari dei medesimi organi;
d) nei casi di scioglimento di enti sottoposti alla vigilanza della Regione e occorra provvedere alla loro liquidazione, ovvero, in caso di riassetto organizzativo degli stessi e si renda opportuno accelerare il processo di riordino fino all'insediamento dei nuovi organi.
3. Non può essere nominato commissario chi è stato revocato dall'incarico di commissario per inadempimento o per gravi irregolarità.
4. Per la nomina dei commissari si tiene conto della qualificazione professionale o dell'esperienza amministrativa maturata, con particolare riferimento alle esperienze professionali, alle cariche e agli incarichi ricoperti nella Regione o in enti, aziende, società ed organismi pubblici e privati.
5. Alle nomine dei commissari non si applicano le disposizioni della presente legge sul procedimento di nomina e sui requisiti dei candidati, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter.
".