art. 2
(Ulteriore integrazione e modificazione alla
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30
)
1.
Al
comma 7-ter dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30
(Sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia), le parole: "
non superiore a tre anni
" sono sostituite dalle seguenti: "
non successivo al 31 agosto 2020
".
2.
Dopo il
comma 7-ter dell'articolo 16 della l.r. 30/2005
è aggiunto il seguente:
"
7-quater. Per i fini di cui al comma 7-ter i Comuni che gestiscono direttamente i servizi socio educativi per la prima infanzia, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, individuano gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti, trasmettendo i relativi atti deliberativi alla Regione.
".
art. 5
(Ulteriori integrazioni alla
legge regionale 30 marzo 2011, n. 4
)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Limitatamente alle manifestazioni ed eventi promossi e favoriti dall'Assemblea legislativa, le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e di erogazione dei relativi contributi sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Tali contributi sono finanziati nei limiti della disponibilità del competente capitolo di bilancio dell'Assemblea legislativa.
".
2.
Dopo l'
articolo 10 della l.r. 4/2011
è inserito il seguente:
"
Art. 10 bis
(Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1)
1. L'articolo 10, comma 1, si interpreta nel senso che la parola Regione si riferisce sia alla Giunta regionale che all'Assemblea legislativa.
".
art. 6
(Ulteriore modificazione alla
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18
(riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è sostituito dal seguente:
"
2. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di interventi di bonifica ed opere di cui alla
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30
(Norme in materia di bonifica) possono procedere, secondo un piano dei fabbisogni da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e fermo restando l'invarianza della spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente a quello di eventuale assunzione, pena il non trasferimento agli stessi di risorse regionali.
".
art. 9
(Ulteriori integrazioni alla
legge regionale 13 giugno 2014, n. 10
)
1.
Dopo la
lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10
(Testo unico in materia di commercio), è inserita la seguente:
"
b bis) i criteri per la redazione dello studio progettuale di sviluppo e di incidenza di cui all'articolo 24, comma 1, relativamente agli aspetti trasportistici e infrastrutturali;
".
2.
Dopo l'
articolo 10 della l.r. 10/2014
è inserito il seguente:
"
Art. 10 bis (Sostenibilità sociale, ambientale e territoriale)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore del Comune competente, calcolato in una percentuale non superiore al venti per cento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'
articolo 131 della l.r. n. 1/2015
, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il Comune può autorizzare il soggetto privato richiedente l'autorizzazione ad effettuare, in alternativa, interventi ambientali e/o infrastrutturali.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1 nonché per l'individuazione degli interventi di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle domande per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
".
art. 12
(Proroga termini degli organi degli ambiti Territoriali di Caccia)
1.
Nelle more del riordino della normativa sulla gestione programmata dell'attività faunistico-venatoria e degli ambiti Territoriali di Caccia (a.T.C.), gli organi di cui all'
articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6
(norme per la gestione degli ambiti Territoriali di Caccia), sono prorogati, dal giorno successivo alla loro scadenza naturale, fino al 31 ottobre 2017.