Art. 1
Modificazioni dell'art. 4.
1.
Il
comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15
è sostituito dal seguente: "
1. La Giunta regionale istituisce il registro regionale delle imprese e invia annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, ai sensi dell'
art. 4, comma 3 della L. n. 218 2003
".
Art. 2
Modificazioni dell'art. 7.
1.
Il
comma 1, dell'articolo 7 della L.R. n. 15 2004
è sostituito dal seguente: "
1. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici per l'attività di noleggio di cui alla presente legge
".
2.
Il
comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 15 2004
è sostituito dal seguente: "
2. La Regione può autorizzare l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il primo aprile e il trenta settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del D.M. 23 dicembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le aziende, autorizzate, sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso
".