Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione, nel rispetto degli
articoli 45
,
117
e
118, quarto comma della Costituzione
e della normativa nazionale, nonché in attuazione dell'
articolo 15 dello Statuto
, con la presente legge, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità", che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro.
Art. 2
(Cooperative di comunità)
1.
Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, sono considerate "cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del
codice civile
ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'
articolo 2512 del codice civile
e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile
, le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che, fermo il rispetto di quanto previsto dalle norme del
codice civile
in materia di società cooperative:
a)
stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della Regione;
b)
prevedono nello
Statuto
o nel regolamento adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
c)
prevedono nello
statuto
o nel regolamento modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
d)
prevedono nello
statuto
la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.
Art. 3
(Albo regionale)
1.
È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi, che possiedono i requisiti di cui all'
articolo 2
, possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di "cooperativa di comunità".
2.
La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo.
Art. 4
(Interventi in favore delle cooperative di comunità)
1.
Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:
a)
finanziamenti agevolati;
b)
contributi in conto capitale;
c)
incentivi per la creazione di nuova occupazione.
2.
La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dell'
articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al presente articolo comunque denominati, nonché le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità. La Commissione consiliare competente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione dell'atto pre-adottato, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale adotta l'atto.
3.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4.
Gli interventi di cui al presente articolo possono essere cumulabili con altri interventi o finanziamenti o contributi o incentivi messi a disposizione da enti o istituzioni locali, nazionali o europee.
Art. 5
(Strumenti e modalità di raccordo)
1.
In attuazione dell'
articolo 1
, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione:
a)
promuove la creazione di un sistema di relazioni con gli attori del territorio tra i quali le associazioni, le pro loco, le imprese e le amministrazioni comunali;
b)
disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'
articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
c)
favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica mediante:
1)
la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;
2)
il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
d)
riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
e)
individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle cooperative di comunità di lavori o servizi;
f)
può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere presso le altre amministrazioni pubbliche l'impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1.
Per gli interventi a favore delle cooperative di comunità previsti agli articoli 4 e 5 si autorizza la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2019 nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", di cui 63.000,00 euro per il Titolo 2 "Spese in conto capitale" e 37.000,00 euro per il Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2019-2021, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.
2.
Per l'anno 2019 la copertura della spesa di cui al
comma 1
è data dalle risorse previste per le politiche comunitarie in particolare per l'Asse III Competitività delle PMI del FESR 2014-2020 (POR FESR 2014-2020: AZIONE 3.1.1 - Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese).
3.
Per gli esercizi finanziari successivi la spesa per gli interventi previsti al
comma 1
è quantificata e trova copertura attraverso le risorse stanziate annualmente con la manovra di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).