Art. 1
Disposizioni concernenti i componenti la Giunta regionale.
1.
I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.
[ 2. ]
[3]
2.
Ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali, è corrisposta una indennità pari a quella prevista per i consiglieri regionali, al netto delle ritenute di cui alla
legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
e successive modificazioni ed integrazioni e alla
legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2
.
[6]
2 bis.
L'indennità di cui al comma 2 decorre dalla data della nomina.
[7]
3.
Ai componenti della Giunta non consiglieri compete il rimborso per le spese di permanenza e il trattamento di missione previsti dalla
legge regionale 26 febbraio, 1981, n. 9
e successive modificazioni ed integrazioni.
[ 4. ]
[8]
Art. 2
Struttura di supporto al Presidente della Giunta regionale.
1.
Per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Presidente della Giunta regionale è istituita apposita struttura denominata " Gabinetto del Presidente", la cui composizione è determinata con decreto del Presidente.
2.
Il personale addetto al Gabinetto del Presidente, è scelto tra i dipendenti regionali, oppure comandato da altra pubblica amministrazione, ovvero assunto con contratto di tipo privatistico a tempo determinato.
3.
I dipendenti regionali, o comandati da altra pubblica amministrazione, assegnati alla struttura di cui al
comma 1
, conservano il trattamento economico in godimento o, qualora optino per il rapporto di tipo privatistico, sono tenuti a collocarsi in aspettativa o fuori ruolo. Per i dipendenti regionali, collocati in aspettativa o fuori ruolo, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
4.
Il trattamento economico del personale assunto con contratto di diritto privato è determinato con il decreto di cui al
comma 1
.
5.
Il Presidente della Giunta può avvalersi di consulenti e incaricati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
6.
I contratti a tempo determinato, i contratti di consulenza e gli incarichi cessano automaticamente con la cessazione dalla carica del Presidente.
7.
Alle nomine dei soggetti di cui al presente articolo provvede il Presidente con decreto.
8.
Al personale di cui ai commi 2 e 3 che non opti per il rapporto di tipo privatistico, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni, per quanto attiene al trattamento economico accessorio.
Art. 3
Norma finanziaria.
1.
Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a)
lire 350.000.000 per gli oneri di cui all'
articolo 1
, con iscrizione in termini di competenza e di cassa al capitolo 155 di nuova istituzione denominato: " Spese per i componenti della Giunta regionale in qualità di assessori esterni";
b)
lire 300.000.000 per gli oneri di cui all'
articolo 2
, con iscrizione in termini di competenza e di cassa al capitolo 180 di nuova istituzione denominato: " Spese per il funzionamento della struttura di supporto al Presidente della Giunta regionale".
2.
All'onere complessivo di lire 650.000.000 di cui al
comma 1
, si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione del bilancio 2000.
3.
Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
4.
Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata in sede di bilancio o di variazione allo stesso.
Art. 4
Modificazione
L.R. 1° agosto 1972, n. 15
, modificazioni
L.R. 22 aprile 1997, n. 15
e abrogazione
L.R. 21 maggio 1973, n. 24
.
1.
Il
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15
, è sostituito dal seguente:
"
La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 decorre, per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta regionale, dalla data della proclamazione e, per i componenti della Giunta, dal giorno della nomina
"
2.
All'
articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 1
dopo le parole "
di supporto
" sono soppresse le parole "
al Presidente e
";
b)
al
comma 3
dopo le parole "
di supporto
" sono soppresse le parole "
al Presidente e
";
c)
al comma 5 dopo le parole "
tre unità
" sono soppresse le parole "
per il Presidente della Giunta e
";
d)
al comma 6 dopo le parole "
di supporto
" sono soppresse le parole "
del Presidente e
";
e)
al comma 8 dopo le parole "
durata dell'incarico
" sono soppresse le parole "
e per i due anni successivi,
"
.
3.
È abrogata la
legge regionale 21 maggio 1973, n. 24
, recante "Determinazione delle attribuzioni dei componenti la Giunta regionale",
così come modificata dal
terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2
, recante "Norme sul funzionamento delle strutture organizzative della Regione".