Legge regionale 23 aprile 2018, n. 3
Legge regionale n.3 del 23 aprile 2018
Regione Umbria
Legge regionale
23 aprile 2018
, n.
3
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
17 del
26/04/2018
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 3
(Modificazione della
legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
)
1.
Dopo l'
articolo 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
(Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente:
"
Art. 22 bis
(Trasparenza)
1. Sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.
2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.
3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 aprile 2018
Marini
Note della redazione
(1) -
Gli articoli 1, 2 e 4 della presente legge sono abrogati a decorrere dal 1 novembre 2019. (vedi art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 3)
(1) -
(1) -