Art. 2
(Integrazioni alla
l.r. 30/2007
)
1.
Dopo l'
articolo 13 della l.r. 30/2007
, è inserito il seguente:
"
Art. 13 bis
(Trattamento economico)
1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico, per dodici mensilità all'anno, pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spetta altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.
".
2.
Dopo l'
articolo 15 della l.r. 30/2007
, è aggiunto il seguente:
"
Art. 15 bis
(Norma finanziaria)
1. Per l'anno 2018, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 bis, stimata in euro 11.000,00, è imputata nel bilancio regionale di previsione pluriennale a valere sugli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa iscritti alla Missione 01
"Servizi Istituzionali, generali e di gestione"
, Programma 01
"Organi istituzionali"
, Titolo I
"Spese correnti"
.
2. A decorrere dal 2019 la spesa annua, stimata in euro 26.000,00, è imputata per ciascuno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione pluriennale. Alla compensazione degli eventuali effetti eccedenti le previsioni di spesa di cui al comma 1 si provvede con legge di bilancio.
".