Legge regionale 4 dicembre 2018, n. 11


Legge regionale n.11 del 4 dicembre 2018

Date di vigenza

13/12/2018 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 4 dicembre 2018 , n. 11
Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64, S.o. n. 1 del 12/12/2018

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, detta disposizioni per il sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale, al fine di favorire, in attuazione dell' articolo 21 dello Statuto regionale , il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione.

2. La Regione promuove interventi finalizzati a valorizzare e sostenere l'offerta del sistema dei media e dell'informazione locale, al fine di salvaguardarne il pluralismo, la qualità, i livelli occupazionali e la professionalità degli operatori, l'innovazione organizzativa e tecnologica e l'avvio di nuove imprese.

3. La Regione promuove, altresì, la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici garantendo la conoscenza sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli stessi anche al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini mediante iniziative di comunicazione direttamente gestite dalla Regione, dagli enti locali o dagli organi di informazione operanti nel territorio regionale.

Art. 2

(Promozione della lettura della stampa locale nelle scuole)

1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la lettura della stampa locale nelle scuole.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge e nel rispetto della normativa statale vigente, sono imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con sede legale e operativa nel territorio della Regione, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, e i giornali o periodici iscritti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:

a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);

b) emittenza radiofonica via etere;

c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;

d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;

e) stampa quotidiana e periodica;

f) quotidiani e periodici on-line;

g) agenzie di stampa quotidiana;

h) imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali a carattere giornalistico.

Art. 4

(Misure di sostegno)

1. Le misure di sostegno alle imprese di cui alla presente legge sono volte a favorire la presenza e lo sviluppo delle stesse imprese, in particolare mediante:

a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità e dell'occupazione, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico;

b) la promozione dell'innovazione organizzativa e tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita di prodotti editoriali, anche promuovendo le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali;

c) la promozione di un'informazione locale sull'attività e il funzionamento della pubblica amministrazione al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati attraverso il riconoscimento della comunicazione istituzionale quale parte integrante dell'azione della pubblica amministrazione.

2. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, acquisite eventuali proposte del Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio di cui all' articolo 7 e previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))) e della Commissione consiliare competente per materia dell'Assemblea legislativa, adotta il programma annuale degli interventi da finanziare, ripartendo le risorse disponibili fra le diverse tipologie degli interventi di cui all' articolo 5 . Il Co.Re.Com. e la Commissione consiliare competente per materia si esprimono entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla trasmissione dell'atto pre-adottato, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale può adottare il Programma.

3. Il programma di cui al comma 2 definisce le modalità ed i termini per la concessione di provvidenze, comunque individuate o denominate, per gli interventi di cui all' articolo 5 . Costituisce fattore premiante l'aver promosso iniziative di assunzione e di stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo.

Art. 5

(Tipologie degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a sostenere:

a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei mezzi di produzione e la diffusione di contenuti informativi attraverso le diverse piattaforme distributive, privilegiando iniziative in regime di aggregazione ai sensi dell' articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , mediante contratti di rete tra imprese di cui all' articolo 3 finalizzate al comune utilizzo di locali, impianti, strutture e servizi logistici;

b) la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica;

c) le iniziative di autoproduzione, realizzate in forma singola o associata con particolare riferimento alle micro e piccole imprese, distribuite nelle diverse piattaforme tecnologiche finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia umbra, e la promozione di informazioni afferenti la programmazione comunitaria;

d) le iniziative che favoriscono l'autoimpiego e la creazione d'impresa realizzate da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali che rappresentino, nel caso di costituzione di società avente qualsiasi forma giuridica, almeno il cinquanta per cento dei soci e che detengano almeno il cinquanta per cento del capitale e dei diritti di voto;

e) gli interventi che favoriscono l'occupazione dipendente a tempo indeterminato di personale giornalistico, tecnico e amministrativo.

Art. 6

(Requisiti per accedere al finanziamento degli interventi)

1. Possono accedere al finanziamento degli interventi individuati dalla presente legge le imprese di cui all' articolo 3 , che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell' articolo 5 della l. 47/1948 , da almeno due anni;

b) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno due anni;

c) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno un anno nei soli casi di nuova impresa costituita per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di personale proveniente da imprese di cui all' articolo 3 soggette a procedure liquidatorie, procedure concorsuali ovvero interessate dalla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente;

d) sede legale e operativa nella Regione Umbria;

e) applicazione e rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria per il personale giornalistico e non giornalistico;

f) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e versamento dei relativi oneri retributivi e contributivi, in conformità alla normativa vigente;

g) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria, ad eccezione del caso di imprese costituite in qualsiasi forma giuridica in cui almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla l. 69/1963 ;

h) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso, come stabilito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico).

2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 , per ciascun ambito di cui all' articolo 3 , l'impresa deve possedere anche i seguenti requisiti:

a) per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT):

1) copertura territoriale cadente per almeno il trenta per cento in territorio umbro in forma singola o aggregata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) trasmissione, per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di informazione locale autoprodotta. Nell'ambito delle due ore e mezza di programmazione, per almeno mezz'ora, possono andare in onda contenuti autoprodotti, a titolo gratuito, da soggetti indipendenti operanti in Umbria o comunque, contenuti relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività dell'Umbria;

b) per le emittenze radiofoniche via etere:

1) copertura territoriale per almeno il trenta per cento in territorio umbro in forma singola o aggregata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30);

c) per le web tv:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) trasmissione, per almeno un'ora e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di informazione locale autoprodotta;

d) per le web radio:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente;

3) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30);

e) per la stampa quotidiana:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni dell'Umbria;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

f) per la stampa periodica:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni dell'Umbria;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

g) per i quotidiani e periodici on-line:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento degli articoli pubblicati;

h) per le agenzie di stampa quotidiana:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento delle notizie pubblicate sui propri notiziari;

i) per le imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali a carattere giornalistico:

1) attività giornalistica in forma organizzata svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista.

3. Nel caso di imprese di cui all' articolo 3 , nell'ambito delle quali la maggioranza dei soci che detiene la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nella società sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla l. 69/1963 , non si applicano i requisiti di cui al comma 2 riferiti alla presenza di personale dipendente impiegato nelle redazioni e nell'attività giornalistica, ferma restando l'applicazione delle normative vigenti in materia.

4. Sono escluse dai finanziamenti:

a) le imprese che nell'ultimo anno di attività antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all' articolo 5 , abbiano avviato procedure di licenziamento o abbiano adottato provvedimenti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a carico di personale giornalistico, tecnico e amministrativo, laddove tali misure non siano riconducibili all'applicazione di ammortizzatori sociali ovvero all'applicazione di accordi sindacali;

b) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all' articolo 5 ;

c) le emittenti, le web TV, le web radio, la stampa quotidiana o periodica anche on-line, che diffondono contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro e che pubblicizzano l'apertura o l'esercizio di sale da gioco o di sale scommesse;

d) le emittenti che trasmettono televendite per più dell'80 per cento della propria programmazione;

e) le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale .

Art. 7

(Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio)

1. E' istituito un Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato. Il Comitato può formulare proposte anche ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all' articolo 4, comma 2 .

2. Il Comitato è composto:

a) da un dirigente regionale competente in materia di attività produttive, lavoro, formazione e istruzione, con funzioni di coordinamento;

b) da rappresentanti:

1) dell'associazione della stampa umbra;

2) delle associazioni degli editori;

3) dell'ordine dei giornalisti;

4) dell'Anci Umbria;

5) del Co.Re.Com..

3. La funzione di segreteria del Comitato è svolta da un dipendente della struttura regionale competente in materia di Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione.

4. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la composizione e il funzionamento del Comitato.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.

7. Per le nomine dei componenti del Comitato non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

Art. 8

(Forme di collaborazione per l'informazione istituzionale)

1. La Regione promuove lo svolgimento delle attività di informazione istituzionale da parte degli enti del servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e degli enti e delle società controllate dalla Regione stessa, con strutture uniche.

2. La Regione promuove altresì la stipula di protocolli di intesa tra le province e i comuni per la gestione associata delle attività di informazione istituzionale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, fermo restando l'autonomia degli organismi interessati, sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) ed alla l.r. 3/2000 .

Art. 9

(Controllo e revoca dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità dei controlli sulla corretta gestione dei contributi erogati sulla base delle disposizioni della presente legge e nel rispetto della normativa statale ed europea in materia.

2. La perdita dei requisiti di cui all' articolo 6 , commi 1, 2 e 3, nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del finanziamento e la sua completa erogazione, costituisce causa di revoca dello stesso.

3. Il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario dei contributi concessi in applicazione della presente legge costituisce causa di revoca totale o parziale dello stesso.

4. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono altresì revocati qualora le imprese beneficiarie non mantengano gli stessi livelli occupazionali per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di conclusione degli interventi finanziati.

Art. 10

(Aiuti di stato)

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del regolamento (UE) del Consiglio n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 sull'applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente le informazioni finalizzate a monitorare gli interventi di erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge. La relazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) le somme stanziate e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;

b) il numero di domande presentate e finanziate, distinte per tipologia di beneficiario;

c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti.

2. Il Co.Re.Com. d'intesa con l'Assemblea legislativa, utilizzando le risorse a disposizione dell'Assemblea stessa, promuove con cadenza triennale la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese di informazione umbre a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:

a) il numero di imprese e la tipologia del servizio offerto;

b) il numero di imprese che sono costituite nel periodo di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;

c) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti dalla pubblicità.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Per gli anni 2018-2020 è autorizzata la spesa di euro 580.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 5, comma 1 , lettere a), b), d) nell'ambito delle risorse comunitarie, nazionali e regionali previste dalle azioni ed attività dei Programmi Operativi Regionali FESR (Azioni 1.3.1 e 3.4.1), iscritte alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo 2 del Bilancio regionale di previsione 2018-2020.

2. Per gli anni 2018-2020 è autorizzata la spesa annua di euro 50.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c) nell'ambito delle risorse comunitarie, nazionali e regionali previste dalle azioni ed attività dei Programmi Operativi Regionali FSE (Priorità 8.1) 2014-2020, iscritte alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale", Titolo 1 del Bilancio regionale.

3. Per gli anni 2018-2020, per gli interventi di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e) è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 al cui finanziamento si provvede con le risorse rivenienti dall'assegnazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 433 "Avviso Pubblico per le Imprese "Incentivi all'assunzione di lavoratori/lavoratrici over 30 in mobilità ovvero disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con aziende cessate o in procedura concorsuale" - Approvazione Schema" a favore di Sviluppumbria S.p.A. e attualmente disponibili nel bilancio della società. La Giunta regionale con propri atti disciplina procedure, modalità e termini per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma stipulando idonea convenzione con Sviluppumbria S.p.A. per la gestione tecnico amministrativa degli adempimenti previsti dalla presente disposizione.

4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 5 possono concorrere anche eventuali risorse residuali disponibili dei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 (Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile) e di microcredito di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), secondo le modalità e i termini definiti dalla Giunta regionale con il Programma annuale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e nel rispetto di quanto previsto per gli stessi fondi dalla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

5. Gli interventi di sostegno ad un'unica impresa, concessi nel rispetto del massimale d'importo complessivo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, come previsto dall'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 per gli aiuti «de minimis», sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 dicembre 2018

Marini