CAPO II
Dismissioni di beni immobili
Art. 23
(Modalità per l'alienazione)
1.
L'alienazione di beni del patrimonio immobiliare regionale e di diritti reali su beni immobili, avviene, di norma, con asta pubblica nelle modalità previste dalla legislazione vigente, previa acquisizione della stima di cui all'
articolo 24
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2.
Il regolamento di cui all'
articolo 27
disciplina la procedura di gara, le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte e stabilisce i casi e le forme in cui i beni, il cui valore non supera i 100.000,00 euro, possono essere alienati con aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti. Il predetto regolamento deve rispettare i principi di economicità, trasparenza, efficacia, parità di trattamento, proporzionalità, imparzialità, concorrenzialità e pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
3.
Fatto salvo quanto disposto dalla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 26
, il regolamento di cui all'
articolo 27
disciplina altresì, nel caso in cui l'asta pubblica sia andata deserta, il numero delle ulteriori procedure di asta pubblica da espletarsi, con l'indicazione della riduzione da applicare al prezzo posto a base dell'asta andata deserta.
4.
Per l'alienazione e la gestione dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili la Giunta regionale può affidare apposito mandato a società a partecipazione regionale, ovvero a società di servizi specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di avviso pubblico.
5.
La Giunta regionale può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi, ai sensi dell'
articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86
(Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa.
Art. 24
(Stima dei beni)
1.
La stima dei beni immobili è redatta sulla base di documentate indagini, secondo i criteri di cui alla disciplina estimativa. La stima è redatta da libero professionista abilitato all'esercizio della professione, da esperto indipendente di cui al decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 (Regolamento attuativo dell'
articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani), da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, quando il valore del bene è superiore a 200.000,00 euro. Per i beni di valore non superiore a 200.000,00 euro, la stima può essere redatta dalle strutture regionali competenti.
2.
Il valore di cui al
comma 1
è determinato per gli immobili ad uso abitativo moltiplicando la rendita catastale per cento, per tutti gli altri immobili è determinato moltiplicando la rendita catastale per cinquanta.
3.
Le stime determinate ai sensi dei commi 1 e 2 hanno validità, qualora non siano intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare, di due anni e possono essere prorogate, con atto motivato, fino ad un massimo di quattro anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi secondo l'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di acquisto ed alienazione di diritti reali in quanto compatibili.
Art. 25
(Diritti di prelazione)
1.
Nelle alienazioni di beni regionali si applicano i diritti di prelazione previsti dalla legislazione vigente.
2.
Sono in ogni caso esclusi dal diritto di prelazione gli occupanti abusivi e chiunque occupa il bene in assenza di titolo giuridico.
3.
L'esercizio della prelazione è tassativamente condizionato, a pena di decadenza, al contestuale versamento, a titolo di caparra, di una somma pari al venti per cento del valore del prezzo a base d'asta, fermo quanto previsto dal
d.lgs. 42/2004
per le ipotesi di prelazione ivi contemplate.
4.
Il regolamento di cui all'
articolo 27
disciplina le procedure e le modalità di esercizio del diritto di prelazione.
5.
In caso di alienazione di un bene immobile al concessionario o al conduttore, dal prezzo di stima sono decurtate le spese sostenute per eventuali migliorie eseguite dal concessionario o dal conduttore, previamente autorizzate dall'amministrazione regionale e debitamente documentate.
Art. 26
(Trattativa diretta)
1.
Nelle alienazioni di beni regionali o di diritti reali su immobili regionali si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:
a)
vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico, per immobili il cui valore stimato non supera l'importo di euro 100.000,00;
b)
vendita di immobili per i quali sia andata deserta per almeno due volte l'offerta al pubblico;
c)
vendita in favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;
d)
vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione e la cui alienazione consente all'acquirente di ampliare, mediante accorpamento, il proprio compendio immobiliare;
e)
terreni residuati dalla realizzazione di collegamenti viari nazionali, regionali e locali, la cui alienazione consente ai soggetti acquirenti l'ampliamento, in accorpamento, della proprietà;
f)
diritti reali su immobili di proprietà della Regione con osservazione dei limiti previsti alle lettere a) e c);
g)
porzioni di aree che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui in forza di permesso di costruire o altra autorizzazione legittimante tali opere. In questi casi si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'
articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143
(Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2003, n. 212
.
2.
Nei casi di quote indivise di beni immobili tra la Regione e un solo altro comproprietario, si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.
3.
Nei casi previsti al
comma 1
, lettere b) e c) la trattativa diretta è preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione.
4.
Nei casi previsti al
comma 1
, lettere d) ed e) la trattativa diretta è preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione rivolta a tutti i soggetti confinanti, se esistenti.
5.
Il regolamento di cui all'
articolo 27
disciplina ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo.