Art. 1
(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3
(Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:
"
3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti di spesa previsti dalla normativa statale e regionale in materia di finanziamento delle spese per il personale dei gruppi, a contratti di diritto privato a tempo determinato.
".
2.
Il
comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 3/1996
, è sostituito dal seguente:
"
4. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 3, in considerazione della loro natura fiduciaria, possono avere durata sino alla conclusione della legislatura regionale. Tali contratti cessano in ogni caso allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti.
".
3.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 3/1996
, è inserito il seguente:
"
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai contratti stipulati con il personale delle strutture di cui all'articolo
4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21
(Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale).
".
4.
I
commi 1 e 5 dell'articolo 4 della l.r. 3/1996
, sono abrogati.
Art. 2
(Disposizione sull'efficacia)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.