Art. 1
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2020)
1.
Ai sensi
dell'articolo 75, comma 6, dello Statuto regionale
e nel rispetto delle disposizioni di cui all'
articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1
e
2
della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2020.
2.
Nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del
comma 1
, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al
d.lgs. 118/2011
, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2019-2021, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2019.
3.
L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa all'Assemblea legislativa regionale e agli enti strumentali della Regione.