Legge regionale 16 luglio 2020, n. 7


LEGGE REGIONALE n.7 del 16 luglio 2020

Date di vigenza

06/08/2020 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 luglio 2020 , n. 7 .
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 62, S.o. n. 1 del 22/07/2020

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all' articolo 1 della l.r. 9/1998 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), sono inseriti i seguenti commi: "
 
2-bis. L'A.R.P.A. opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale di cui all'articolo 1-bis, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) di cui all' articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all' articolo 10 della stessa legge 132/2016 .
 
2-ter. L'A.R.P.A. svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Agenzia Forestale e altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale. L'A.R.P.A. fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle Aziende unità sanitarie locali per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva, proprie del servizio sanitario regionale, nelle materie individuate secondo le modalità previste dalla presente legge.
".

2. I commi 3 e 4 dell' articolo 1 della l.r. 9/1998 , sono abrogati.

Art. 2

(Integrazione alla l.r. 9/1998 )

1. Dopo l' articolo 1 della l.r. 9/1998 , è inserito il seguente: " Art. 1 bis
 
Programmazione.
 
1. L'A.R.P.A. svolge la propria attività sulla base di programmi triennali e di piani annuali redatti nel rispetto dei LEPTA adeguati alle caratteristiche territoriali della Regione, del programma triennale nazionale di cui all' articolo 10 della legge 132/2016 , delle linee di indirizzo definite nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della programmazione e pianificazione regionale di settore.
 
2. Il documento di programmazione triennale (di seguito DPT), costituisce documento di riferimento ai fini della predisposizione del bilancio preventivo e del piano annuale. Il DPT fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, stabilisce le risorse, i tempi e i risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale che ai dipartimenti.
 
3. Il piano annuale di attività di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), indica in modo aggregato a livello regionale, e disaggregato a livello decentrato territoriale, gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati.
 
4. Il Direttore generale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), elabora la proposta di DPT e la trasmette alla Giunta regionale per l'adozione come atto di programmazione avente validità triennale, nel quale sono determinati gli obiettivi e i criteri generali per l'attività complessiva dell'A.R.P.A.. Entro tre mesi dalla scadenza del triennio la Giunta regionale trasmette l'atto adottato all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
".

Art. 3

(Modificazioni all' articolo 2 della l.r. 9/1998 )

1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/1998 , dopo le parole: " nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 " sono inserite le seguenti: " e nel rispetto dell' articolo 7 della legge 132/2016 ".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/1998 , è inserita la seguente: "
 
b-bis) alla gestione e alla realizzazione di iniziative formative coordinate sul tema dell'ambiente per il tramite di una Scuola di alta formazione ambientale dedicata:
 
1. alla promozione delle attività di educazione e di informazione ambientale dei cittadini;
 
2. alla promozione delle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;
 
3. alla formazione interna;
".

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/1998 , dopo le parole: " all'effettuazione di " sono inserite le seguenti: " attività di vigilanza e controllo attraverso anche ".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/1998 , è inserito il seguente: "
 
2-bis. In conformità a quanto previsto dall' articolo 2-bis del decreto-legge 496/1993 convertito dalla legge 61/1994 , nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'A.R.P.A. accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.P.A.. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale, quale rappresentante legale dell'Agenzia individua, ai sensi dell' articolo 14 della legge 132/2016 , il personale incaricato degli interventi ispettivi e tra questi coloro che operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. ".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 9/1998 , sono aggiunti i seguenti: "
 
3-bis. L'A.R.P.A. svolge le attività istituzionali di cui al presente articolo assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
 
3-ter. L'A.R.P.A., ai sensi dell' articolo 7, comma 5, della legge 132/2016 , può svolgere ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici o privati, solo se non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di specifiche disposizioni normative oppure di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se sono compatibili con la tempestività dell'azione e l'imparzialità dell'A.R.P.A. e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
".

Art. 4

(Integrazione alla l.r. 9/1998 )

1. Dopo l' articolo 4 della l.r. 9/1998 , è inserito il seguente: "
 
Art. 4 bis
 
Carta dei servizi e delle attività.
 
1. Il Direttore generale predispone, in attuazione a quanto previsto dalla normativa e tenendo conto della pianificazione ambientale, del piano energetico regionale, del piano sanitario regionale e del piano regionale della prevenzione, la Carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sugli standards dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni.
 
2. Il Direttore generale trasmette la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, da rendersi ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, provvede alla sua approvazione.
 
3. La Carta dei servizi e delle attività è comunque aggiornata ogni cinque anni.
 
4. La Carta dei servizi e delle attività individua, nell'ambito delle attività istituzionali, le attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie.
 
5. Costituiscono attività istituzionali obbligatorie le attività svolte ai sensi della normativa statale e regionale oppure degli atti di programmazione regionale.
 
6. Costituiscono attività istituzionali non obbligatorie le ulteriori attività individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto del servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva.
 
7. La Carta dei servizi e delle attività individua in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'A.R.P.A. svolge obbligatoriamente e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela
 
della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
 
8. Nell'ambito delle attività istituzionali, la Carta dei servizi e delle attività individua le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati si avvalgono in via esclusiva dell'A.R.P.A., sulla base della normativa vigente.
".

Art. 5

(Abrogazione dell' articolo 5 della l.r. 9/1998 )

1. L' articolo 5 della l.r. 9/1998 , è abrogato.

Art. 6

(Modificazioni all' articolo 6 della l.r. 9/1998 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/1998 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito con il seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/1998 , è inserita la seguente: "
 
b-bis) il Direttore Dipartimentale per ogni ambito territoriale. ".

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/1998 , la parola: " due " è soppressa.

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 9/1998 , dopo le parole: " lett. c) " sono inserite le seguenti: " , per quanto non disciplinato dalla presente legge ".

Art. 7

(Modificazioni all' articolo 7 della l.r. 9/1998 )

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , è sostituito con il seguente: "
 
1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici elettivi a livello dell'Unione Europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della Giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di Presidente della Provincia, di membro del Consiglio Provinciale, di membro dell'Assemblea dei Sindaci, di Sindaco o di Assessore o Consigliere Comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle agenzie per la protezione dell'ambiente, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti e che non siano condannati con sentenza passata in giudicato. ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , è inserito il seguente: "
 
1-bis. Il Direttore generale deve essere in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e avere esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato. ".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , dopo le parole: " dalla Giunta regionale " sono aggiunte le seguenti: " e si avvale di un Direttore Tecnico e di un Direttore Amministrativo da lui nominati ".

4. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , dopo le parole: " in particolare " sono aggiunte le seguenti: " , sentiti i Direttori dei dipartimenti territoriali ".

5. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , è sostituita dalle seguenti: "
 
a) alla predisposizione della proposta di documento di programmazione triennale, dei piani annuali di attività e della Carta dei servizi, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11;
 
a bis) alla approvazione del piano annuale di attività contenente i piani operativi elaborati dai dipartimenti territoriali comprensivi dei correlati fabbisogni economici e patrimoniali;
".

6. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , le parole: " all'approvazione " sono sostituite dalle seguenti: " alla predisposizione ".

7. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , le parole: " ed al Consiglio di indirizzo " sono soppresse ed il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

8. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 , sono inserite le seguenti: "
 
g-bis) all'approvazione del tariffario per le prestazioni rese ai soggetti privati e alla comunicazione alla Giunta regionale fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all' articolo 7, comma 5, della legge 132/2016 ;
 
g-ter) all'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.
".

Art. 8

(Modificazione all' articolo 8 della l.r. 9/1998 )

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1998 , le parole: " dall' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 " sono sostituite dalle seguenti: " dall' articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ) ".

Art. 9

(Integrazione all' articolo 9 della l.r. 9/1998 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/1998 , è aggiunto il seguente: "
 
1-bis. La sede legale e della direzione generale dell'Agenzia è sita in Terni. ".

Art. 10

(Modificazioni all' articolo 10 della l.r. 9/1998 )

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998 , è sostituito dal seguente: "
 
1. I Dipartimenti territoriali si estendono per ambiti territoriali coincidenti con quelli degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali di cui all'Allegato A) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). I Dipartimenti territoriali possono essere organizzati in distretti sub-dipartimentali, da attuare secondo le previsioni del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione. ".

2. I commi 4 e 5 dell' articolo 10 della l.r. 9/1998 , sono abrogati.

Art. 11

(Integrazione alla l.r. 9/1998 )

1. Dopo l' articolo 10 della l.r. 9/1998 , sono inseriti i seguenti: "
 
Art. 10 bis
 
Direttore Dipartimentale territoriale.
 
1. Il Direttore Dipartimentale territoriale svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 1. Il Direttore ha la responsabilità della struttura dipartimentale che gode di autonomia gestionale e funzionale, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).
 
2. Il Direttore Dipartimentale territoriale è nominato dal Direttore generale dell'A.R.P.A., previa valutazione comparativa dei curriculum vitae, tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie di competenza dipartimentale, sentito il parere della Giunta regionale.
 
3. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; l'incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora i direttori dei dipartimenti provengano dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'ente di provenienza.
 
4. I direttori dei dipartimenti rispondono funzionalmente e gerarchicamente al Direttore generale.
 
Art. 10 ter
 
Direttori di settore.
 
1. Il Direttore generale può nominare Direttori di settore in ragione della materia o per oggetto specifico che giustifica una separazione funzionale.
 
2. I Direttori di settore sono nominati tra il personale dipendente dell'Agenzia in possesso di laurea e di comprovata esperienza con provvedimento motivato e revocabile del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
".

Art. 12

(Modificazione all' articolo 11 della l.r. 9/1998 )

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/1998 , dopo le parole: " dipartimenti territoriali " sono inserite le seguenti: " , dai Direttori di settore ove nominati ".

Art. 13

(Integrazione alla l.r. 9/1998 )

1. Dopo l' articolo 11 della l.r. 9/1998 , è inserito il seguente: "
 
Art. 11 bis
 
Scuola di Alta Formazione Ambientale (SAFA).
 
1. La Scuola di Alta Formazione Ambientale, come articolazione interna dell'Agenzia, progetta e realizza iniziative formative coordinate sul tema dell'ambiente sotto il profilo tecnico, scientifico e giuridico.
 
2. La Scuola di Alta Formazione Ambientale ha sede in Terni presso la sede del Dipartimento territoriale.
".

Art. 14

(Modificazione alla l.r. 9/1998 )

1. L' articolo 12 della l.r. 9/1998 , è abrogato.

Art. 16

(Modificazione all' articolo 14 della l.r. 9/1998 )

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 9/1998 , le parole: " decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ) come modificato dal " sono soppresse.

Art. 17

(Modificazione all' articolo 15 della l.r. 9/1998 )

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 9/1998 , le parole: " di cui all'articolo 12, comma 2 " sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 2, comma 3-ter ".

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione il Direttore generale dell'A.R.P.A. elabora la proposta di documento di programmazione triennale (DPT), ai sensi dell' articolo 1 bis, comma 4, della l.r. 9/1998 , come inserito dalla presente legge e lo trasmette alla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale adotta il DPT nei successivi novanta giorni e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad attuare quanto previsto dall' articolo 9 della l.r. 9/1998 , come integrato dalla presente legge, in ordine alla sede dell'A.R.P.A., nonché quanto previsto dall' articolo 10, comma 1 , sempre della l.r. 9/1998 , come modificato dalla presente legge, in ordine all'estensione territoriale dei due dipartimenti territoriali. Entro novanta giorni successivi, l'A.R.P.A. provvede ad adeguare il regolamento di organizzazione di cui all' articolo 7, comma 3, lettera c), della l.r. 9/1998 , secondo quanto previsto dalla presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 luglio 2020

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